Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17077/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in INDIRIZZO, INDIRIZZO, che la rappresenta e difende insieme agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente incidentale – nonché
FALLIMENTO ENTERPRISE DIGITAL RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 687/2019, depositata il 30/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento di una fattura per la fornitura e posa in opera di un sistema telefonico, eccependo di nulla dovere considerato il grave inadempimento della controparte nell’esecuzione della fornitura (ritardo nella consegna delle opere, difetti e malfunzionamento del sistema); l’opponente ha anche proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno. Si è costituita l’opposta RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato un intervento sul sistema.
Con sentenza n. 3040/2014, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione e ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali dell’opponente. Il Tribunale ha escluso il carattere essenziale del termine di consegna di trenta giorni indicato nel contratto e, in relazione al malfunzionamento del sistema, ha osservato che era onere dell’opponente consentire la verifica dell’esistenza dei lamentati vizi e che la medesima avrebbe dunque dovuto mettere il consulente d’ufficio in condizione di esaminare la funzionalità del sistema, così che andava ad essa addossato l’onere della mancata prova dell’esistenza dei vizi.
La sentenza è stata appellata in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, di risolvere il contratto e di revocare il decreto ingiuntivo. RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la pronuncia in via incidentale, contestando il provvedimento di compensazione delle spese di primo grado.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 687/2019, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha rideterminato il credito della RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo fallita, in euro 31.464. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse onere della RAGIONE_SOCIALE dimostrare l’esatto adempimento: un collaudo parziale aveva in effetti evidenziato criticità del sistema, ma a tali criticità si fece fronte con l’intervento della RAGIONE_SOCIALE; con il collaudo finale del luglio 2004, sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le società, il sistema è stato poi ricevuto dalla committente senza riserva alcuna, neppure in relazione al ritardo nell’esecuzione della fornitura, il che fa presumere una verifica positiva della qualità sia dei materiali che dell’opera. Alla mancata dimostrazione dell’inadempimento consegue -ha concluso il giudice d’appello -il diritto della RAGIONE_SOCIALE al pagamento del prezzo, oltre all’esonero dalla responsabilità per i vizi. D’altro canto, ha ancora sottolineato la Corte, lo stesso consulente tecnico d’ufficio ha sostenuto che le criticità riscontrate in sede di collaudo parziale erano state risolte, sulla base del separato contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con l’intervento tecnico di RAGIONE_SOCIALE; dato poi che non è risultato provato che l’intervento di RAGIONE_SOCIALE si fosse reso necessario in base a una scelta unilaterale di RAGIONE_SOCIALE, il costo dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE deve essere detratto dall’importo ancora dovuto.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che fa valere ricorso incidentale.
L’intimato Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha proposto difese.
La ricorrente incidentale ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale è articolato in due motivi:
Il primo motivo lamenta ‘omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: omesso esame dell’attività
oggetto del collaudo del 20 luglio 2004 rispetto alla verifica di funzionalità dell’intero sistema, con conseguente omessa verifica dell’esatta coincidenza delle prestazioni contrattualmente previste con quelle effettivamente rese’.
Il motivo non può essere accolto. Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello non avrebbe considerato che le attività oggetto del collaudo del 20 luglio 2004 non attenevano alla verifica di funzionalità dell’intero sistema teleinformatico fornito, avendo la Corte ‘acriticamente’ recepito la mera qualificazione lessicale di collaudo finale senza verificare quale fosse la concreta attività oggetto di quello specifico collaudo rispetto alla prestazione contrattualmente dedotta; il mero dato cronologico della collocazione di tale documento al termine delle altre operazioni di parziale verifica di funzionalità del sistema non varrebbe infatti ad avviso della ricorrente a dare concretezza all’assunto che il contenuto dell’attività attenesse effettivamente al collaudo dell’intero prodotto fornito.
La Corte d’appello ha invero accertato che nel richiamato collaudo del luglio del 2004 il sistema è stato ricevuto dalla committente senza riserve ed è stato giudicato interamente funzionante. Rispetto a tale accertamento la ricorrente si limita a dire che dalla disamina del documento risulterebbe solo un generico richiamo a una attività programmatica che sarebbe diversa dal collaudo generale del prodotto. Tali profili attengono alla valutazione delle risultanze probatorie della causa e non possono essere rivalutate da questa Corte di legittimità, senza contare che si tratta di questioni di fatto che sono state decise dal giudice d’appello in conformità al giudice di primo grado, così che non può essere denunciato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. l’art. 348 -ter , ultimo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis al caso in esame).
2) Il secondo motivo lamenta ‘violazione e falsa applicazione di legge in materia di adempimento e di relativo onere probatorio ex artt. 1218, 1453, 1455 e 1460 c.c., ragguagliato all’interesse della parte alla prestazione contrattuale e al suo contenuto, inteso nella sua duplice articolazione dinamica e statica’: la pronuncia impugnata è incentrata sul rilievo che la prestazione, pur tardivamente e attraverso l’ausilio di una società terza, è stata eseguita dalla fornitrice e dalla medesima provata attraverso il documento di collaudo del luglio 2004; la valutazione afferente la sussistenza dell’adempimento doveva invece essere compiuta analizzando la prestazione dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo statico, ovvero quale verifica ab origine dell’idoneità della prestazione descritta in contratto ad assolvere le funzionalità garantite, e dinamico, ovvero nell’ambito dell’esecuzione della prestazione; la Corte d’appello ha invece limitato la propria indagine all’aspetto puramente esecutivo della prestazione, così che il giudice non ha valutato se l’operazione commerciale prevista in contratto fosse stata resa con modalità atte a consentire il descritto raggiungimento dell’interesse contrattuale.
Il motivo non può essere accolto. La ricorrente, nella sua contestazione di mancata considerazione dell’adempimento della prestazione contrattuale nella sua duplice articolazione statica e dinamica, non considera che l’accertamento compiuto dal giudice di merito ha stabilito che, sottoscrivendo la RAGIONE_SOCIALE l’atto di collaudo del luglio 2004, vi è stata una verifica positiva della qualità dell’opera e del risultato perseguito con la stipulazione del contratto. La ricorrente, pertanto, pur denunciando la violazione di disposizioni di legge in materia di inadempimento del contratto, chiede a questa Corte, così come nel precedente motivo, di rivalutare gli elementi di fatto posti alla base della decisione di merito.
II. Il ricorso incidentale è basato su due motivi.
1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione al giudizio di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE: la Corte d’appello ha errato nel ritenere che l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE fosse inammissibile ‘nei termini in cui non oppone alcun ragionamento alle argomentazioni del primo giudice fondate sulla necessità della domanda di manleva e l’esito della controversia’, in quanto RAGIONE_SOCIALE ha opposto ‘amplissimo ragionamento alle argomentazioni del giudice di prime cure’.
Il motivo è inammissibile. È vero che la Corte d’appello (vedere pag. 6 della sentenza impugnata) ha detto che l’appello della RAGIONE_SOCIALE era inammissibile, in quanto non opponeva ragionamento alcuno alle argomentazioni del primo giudice, ma tale appello ha poi esaminato nel merito avendo puntualizzato l’infondatezza dello stesso, in quanto ‘solo l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e la completa istruzione documentale’ hanno consentito di accertare l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE alla vicenda relativa al credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, così confermando la compensazione delle spese del primo grado e compensando altresì le spese del secondo grado relativamente alla RAGIONE_SOCIALE.
2) Il secondo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in materia di spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio, nonché compensazione delle stesse; mancata e/o inesauriente motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che hanno portato la Corte d’appello alla integrale compensazione delle spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non può essere accolto. Come si è appena visto, la Corte d’appello ha motivato la conferma del provvedimento di compensazione delle spese di primo grado, così che la motivazione non è omessa. Circa il vizio di ‘inesauriente’ motivazione in relazione alle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione, va rilevato che il processo è iniziato nel 2005 e, pertanto, il giudice
poteva compensare le spese a fronte di ‘giusti motivi’, formula secondo la quale, in base all’interpretazione dalla giurisprudenza, era del tutto discrezionale la valutazione del giudice di merito di totale o parziale compensazione e il sindacato di legittimità di questa Corte era diretto solamente a evitare che risultasse violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (in tal senso cfr. da ultimo Cass. n. 26912/2020).
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
Essendo entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, infondati, le spese vanno compensate tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione