Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2441 Anno 2026
ORDINANZA
sul ricorso N. 5658/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI CENTURIPE, RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2441 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
– intimati –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Caltanissetta recante il n. 541/2021 e pubblicata in data 27.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 28.11.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 26.11.2010, NOME COGNOME e i figli NOME, NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni dagli stessi subiti in dipendenza della rottura della condotta idrica comunale, verificatesi nella notte tra il 30 ed il 31 luglio 2009.
Premisero di essere proprietari dell’immobile sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO e che, a causa della fuoriuscita di abbondante acqua dovuta alla rottura della tubazione della condotta idrica comunale della INDIRIZZO, l’immobile di proprietà di tali NOME e NOME COGNOME, sito nella sovrastante INDIRIZZO in una posizione “a monte” rispetto alla proprietà di essi attori, aveva subito lesioni – quali fessurazioni nel terreno di sedime e dissesto delle opere murarie – che avevano indotto il Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad emanare una ordinanza contingibile ed urgente (la n. 55 /2009), con cui era stato disposto lo sgombero immediato di tutte le unità abitative interessate, cosi da indurre essi attori ad abbandonare la propria abitazione.
In conseguenza dello sgombero la famiglia COGNOME aveva trovato ospitalità presso i genitori dell’attrice, ma essendo tale abitazione insufficiente ad accogliere l’intero nucleo familiare, avevano preso in locazione un immobile sito
in INDIRIZZO, dove avevano abitato sino all’ottobre 2009 per poi trasferirsi, sempre in locazione, presso altro immobile, e quindi finalmente rientrare, in data 24.5.2010, nell’appartamento di proprietà, in seguito alla revoca della precedente ordinanza di sgombero.
Rappresentarono gli attori che, in dipendenza del forzato trasloco, avevano dovuto affrontare spese per € 3.798,11 a titolo di canoni corrisposti ai locatori, nonché per il pagamento delle relative utenze e per oneri condominiali, somma di cui chiedevano il ristoro. Esposero, ancora, che in dipendenza del forzato allontanamento dalla loro abitazione avevano subito danni di natura non patrimoniale dovuti ai disagi, alle privazioni ed allo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, per cui chiedevano di essere risarciti nella misura di € 40.000,00 o in quell’altra somma di giustizia.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, ed instando comunque per essere autorizzata a chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE, sua assicuratrice, onde essere da questa manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio.
Si costituì anche il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, negando ogni propria responsabilità e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Anche la RAGIONE_SOCIALE, regolarmente chiamata in causa, si costituì in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa, con sentenza dell’11.6.2015 il Tribunale di Enna rigettò la domanda attorea, regolando le spese secondo soccombenza, anche nel rapporto
di chiamata. Osservò il Tribunale che gli attori non avevano fornito adeguata prova, non avendo dimostrato il nesso eziologico tra i danni da loro lamentati e la rottura della tubatura della condotta idrica comunale, richiamando anche la ulteriore circostanza che l’immobile di proprietà attorea non aveva subito alcun danno in seguito all’evento lesivo, posto che i danni materiali erano stati cagionati solo nella proprietà dei germani COGNOME. Infine, il Tribunale rilevò che la domanda attorea era diretta, essenzialmente, ad ottenere il ristoro per le conseguenze derivanti dall’emissione dell’ordinanza di sgombero, atto di natura amministrativa – in quanto atto reso dal Sindaco nell’esercizio di un pubblico potere -sicché essa avrebbe potuto censurarsi solo dinanzi al Giudice Amministrativo.
COGNOME proposero dunque gravame e, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nonché di COGNOME, che pure aveva autonomamente impugnato la sentenza in relazione alla sua condanna alle spese in favore della Compagnia, la Corte d’appello di Caltanissetta riuniti gli appelli -con sentenza del 27.12.2021 accolse parzialmente quello dei danneggiati, condannando il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari a d € 2.406,00, e rigettando nel resto, compresa la domanda di manleva avanzata dalla società.
Osservò la C orte d’appello , per quanto qui ancora interessa, che l’oggetto del contendere non era attinente alla legittimità in sé dell’ordinanza di sgombero (come ritenuto dal primo giudice), ma al risarcimento dei danni derivati agli appellanti dalla rottura della condotta idrica comunale, con conseguente mancato godimento del proprio immobile e connessa necessità di condurre in
locazione altri immobili per il tempo occorrente al ripristino delle condizioni di sicurezza. La Corte nissena, quindi, riconobbe la sussistenza del danno emergente in misura pari ad € 2.406,00 (con esclusione delle spese pretese per esborsi che gli appellanti avrebbero sostenuto in ogni caso, quali ad es. quelli per le utenze domestiche), condannando il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al relativo pagamento, oltre accessori, ma negò il risarcimento del danno non patrimoniale, perché non adeguatamente provato dagli stessi appellanti, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né il ricorso a mere presunzioni, né tantomeno all’invocata CTU, avente carattere meramente esplorativo.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e i figli NOME, NOME e NOME COGNOME, sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE Gli altri intimati non hanno resistito. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Col quinto motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente perché logicamente preliminare ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c. , si denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 – n.4) c.p.c. Nullità della sentenza per assenza di motivazione e, poi, per illogica, erronea e contraddittoria decisione. La Corte d’appello, prima, ha ritenuto ‘superflua’, non ammettendola, senza alcuna motivazione al riguardo, la prova per testi articolata in primo grado e ribadita in secondo grado dagli odierni ricorrenti sul danno ‘non patrimoniale’, e, poi, ha rigettato la relativa domanda per ritenuta assenza di prova ‘.
1.2 -Il motivo è fondato.
La Corte nissena, infatti, nel rigettare la domanda attorea intesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dai disagi patiti dal nucleo familiare COGNOME nell’occorso, non ha escluso la risarcibilità del danno stesso in linea astratta, ritenendolo senz’altro configurabile , e tanto del tutto correttamente: infatti, il danno non patrimoniale derivante da fatto non costituente reato è risarcibile se: 1) lede diritti fondamentali; 2) supera la soglia di tollerabilità; 3) provoca danni non futili, o bagatellari (così, Cass., Sez. Un., n. 27932/2008).
Tuttavia, la Corte territoriale ha negato in concreto la risarcibilità dei danni in questione, perché gli attori non ne avrebbero fornito la prova.
Senonché, detta affermazione si pone in manifesta contraddizione con la mancata ammissione della prova orale a tal fine richiesta dagli attori (riportata nel corpo del mezzo in esame), non ammessa dal Tribunale e reiterata anche in appello, tendente a dimostrare (anche e proprio) quei danni, come appare indiscutibile.
Può quindi trovare applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27479/2025) per cui ‘ la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo ‘.
2.1 Con il primo motivo si lamenta, con riguardo al danno non patrimoniale e ai pregiudizi esistenziali e morali patiti, ‘ omesso esame da parte della sentenza
impugnata, in relazione all’art. 360 c. 1 – n.5) c.p.c., di fatti decisivi per il giudizio, risultanti dagli atti processuali ed oggetto di discussione tra le parti, in riferimento ai danni patiti dagli odierni ricorrenti nei dieci mesi di sgombero’.
2.2 -Con il secondo motivo, si denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 – n.3) c.p.c. Violazione del ‘principio di non contestazione’. Omessa valutazione, pel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ‘non patrimoniale’, dei fatti non specificatamente contestati’ .
2.3 -Col terzo motivo si lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione, ancora in relazione all’art. 360 c.1 -n.3) c.p.c., dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce che i pregiudizi derivanti in conseguenza del mancato utilizzo di un immobile possono ritenersi ‘in re ipsa’ ‘.
2.4 -Col quarto motivo si lamenta, ancora sul danno non patrimoniale, ‘ omesso esame, in relazione all’art. 360 c.1 – n.5) c.p.c., di prove presuntive ex artt. 2727 e 2729 c.c. emergenti dai documenti (prodotti) agli atti di causa ‘.
2.5 -Col sesto motivo si lamenta ‘ omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. Violazione e/o falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.1 – n. 3) c.p.c., degli artt. 24 e 111 cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 189 c.p.c. ‘.
2.6 Col settimo motivo, infine, si denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 – n.3) c.p.c. Irrazionale, ingiusta ed illegittima condanna degli odierni ricorrenti al pagamento della metà delle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito, previa compensazione dell’altra metà, nonostante il parziale accoglimento della domanda ‘.
2.7 -Tutti i suddetti motivi restanti restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del quinto motivo determina, ex se , la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c.
3.1 In definitiva, è accolto il quinto motivo di ricorso, mentre tutti i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che procede rà ad un nuovo esame dell’appello di NOME COGNOME e di NOME, NOME NOME NOME COGNOME e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 28.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME