Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28031/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliaizone telematica in atti – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO BOLOGNA n. 1863/2022 depositata il 16/09/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE società di autotrasporto merci, affermando di avere subito, la notte tra il 2 e il 3/11/2015, nella propria sede aziendale di Buccinasco, il furto di due furgoni, dei quali uno di marca Mercedes e l’altro di marca Fiat e che del furto era stata sporta da un suo dipendente denuncia ai Carabinieri, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna dopo avere inutilmente esperito il procedimento di mediazione, la UnipolSai S.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione della somma prevista a titolo di indennizzo assicurativo per l’evento furto .
Il Tribunale, nel contradditorio con UnipolSai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE che aveva resistito alla pretesa, assunte le prove testimoniali, rigettò la domanda.
La RAGIONE_SOCIALE propose appello e la Corte territoriale di Bologna, nel ricostituito contraddittorio con la Unipolsai S.p.aRAGIONE_SOCIALE ha, con la sentenza n. 1863/2022, pubblicata il 16/09/2022, rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 28/01/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente afferma che la sentenza le è stata notificata dalla UnipolSai S.p.a. e ha prodotto la copia con la relata di notifica, sebbene priva del cd. glifo, ossia della stampigliatura che il sistema informatico produce al momento della pubblicazione del provvedimento, ma in atti vi è comunque la copia munita di glifo, prodotta con attestazione di conformità de ll’avvocato COGNOME per
RAGIONE_SOCIALE cosicché non vi è luogo a questione in ordine alla ritualità della produzione relativa all’art. 369 c.p.c.
L’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE si concreta sul solo punto decisorio relativo al furgone di marca Mercedes Benz, con esclusione, quindi, di qualsivoglia censura relativa al punto della sentenza d’appello relativo all’altro autoveicolo (di marca Fiat).
Il primo motivo di ricorso è per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2712 c.c., 2967 c.c. e 115 c.p .c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. poiché la Corte di appello di Bologna, pur avendo ammesso nella fase d’impugnazione la produzione documentale n. 1 (lettera della Mercedes Benz del 5/10/ 2020) dell’appellante, in quanto di formazione successiva alla sentenza del primo giudice, non ha comunque tenuto conto del suo contenuto, omettendo di considerare che tale documento comprova l’autenticità della verificazione del furto del veicolo.
Il secondo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1218 c.c. 2697 c.c., 1375 c.c., 115 c.p.c. e 183 d.lgs. n. 209 del 2005 e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., con riferimento alla valutazione della condotta tenuta da UnipolSai S.p.A. nella fase anteriore al giudizio, che ha integrato un inadempimento contrattuale con incidenza causale ai fini della prova del furto del veicolo oggetto di causa.
Il primo motivo è infondato poiché con esso non si censura adeguatamente l’applicazione fatta dai giudici di merito del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. (riferito, cioè, all’individuazione della parte onerata della prova di un fatto, a seconda della qualificazione di questo), ma si chiede un diverso apprezzamento delle circostanze di causa, che, secondo la
valutazione dei giudici di merito, conducono ad escludere che sussistesse la prova che il furto si fosse effettivamente verificato.
Il documento prodotto in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, ossia la lettera del 5/10/2020, sulla quale si incentrano le censure di cui al motivo in esame, e relativo all’attestazione della Mercedes Benz che quella trasmessa alla società ricorrente era la chiave (prima chiave del furgone della detta casa automobilistica) è stato valutato dalla Corte territoriale, che, comunque, ha ritenuto ammissibile la produzione documentale, almeno implicitamente, come risulta dall’esposizione delle ragioni della decisione, alle pagg. 5 e 6, laddove la Corte d’appello prende in considerazione la circostanza dell’avvenuto rinv enimento della chiave ma la ritiene irrilevante, e con essa l’ informazione in essa contenuta, poiché, ritiene correttamente la Corte, il mancato tempestivo reperimento di detta chiave era imputabile unicamente, come aveva già ritenuto il Tribunale, alla RAGIONE_SOCIALE, che non era stata in grado di reperirla tempestivamente, in guisa tale da produrla immediatamente alla UnipolSAi S.p.a.
Sul punto si osserva, pur trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente compiuto dai giudici di merito, che un appropriato onere di corretta custodia delle chiavi degli automezzi, per una società di autotrasporto, implica necessariamente la capacità di reperire celermente le chiavi dei diversi automezzi e che quindi esse non debbano essere tenute del tutto alla rinfusa (come ammesso dalla RAGIONE_SOCIALE), ma possano, invece essere agevolmente identificate in caso di necessità.
È, inoltre , corretta l’affermazione dei giudici di merito che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto accorgersi di essere in possesso della prima chiave dell’automezzo Mercedes Benz, asseritamente sottrattole, semplicemente procedendo a provare detta chiave sugli automezzi che ancora aveva nel proprio parco autoveicoli.
Il secondo motivo di impugnazione è, al pari del primo, infondato.
L a Corte d’appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali non potevano essere riconosciute le spese relative alla fase stragiudiziale affermando, alla pag. 6 quanto segue: «perché prima dell’avvio della procedura di mediazione UnipolSai ebbe comunicare all’assicurata la presenza di anomalie che avevano portato alla sospensione della liquidazione dell’indennizzo, e tali anomalie, confermate in sede giudiziale, hanno portato il primo giudice a ritenere legittimo il diniego dell’indennizzo da part e di UnipolSai.». In concreto la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto, ha ritenuto che la mancata presentazione alla procedura di mediazione fosse giustificata sulla base della precedente, rispetto appunto a detta fase stragiudiziale, corrispondenza intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la compagnia assicuratrice, nella quale questa aveva già esposto le criticità, relative in specie al mancato possesso delle chiavi dell’autoveicolo asseritamente rubato, ostative alla liquidazione dell’indennizzo.
Con riferimento a entrambi i motivi non sussiste, in alcun modo, il dedotto vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in quanto: per il primo motivo il vizio di omesso esame non si concretizza in relazione al documento (ossia alla lettera della casa automobilistica), poiché l’esame di esso è stato, almeno implicitamente, come detto, effettuato e la Corte ha espresso il proprio convincimento sull’irrilevanza del documento stesso.
In relazione alla prospettazione del secondo motivo di ricorso il vizio è inammissibile perché esso è espressamente riferito dalla RAGIONE_SOCIALE al non avere la Corte territoriale tenuto conto della violazione dell’obbligo di cooperazione, il che non è un fatto in senso naturalistico ma un comportamento, mentre viceversa, secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015
Rv. 637781 – 01) l’omesso esame deve concernere un fatto storico in senso naturalistico (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 -01). Peraltro, anche a ritenere il motivo relativo a un fatto, il che non è, la censura non coglie nel segno, non individuandosi in cosa sarebbe consistita la violazione dell’obbligo di cooperazione da parte della compagnia assicuratrice.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese della società ricorrente, per essere rimasta Unipolsai s.p.a. intimata.
La decisione di rigetto del ricorso comporta, nondimeno, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di