Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2257 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2257 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5429/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresenta e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa,
-intimato-
Avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro di cui al procedimento n. 4762/2022 depositato il 03/02/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con il decreto impugnato il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione, ex art. 98 l.fall., proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa avverso il decreto di esecutività dello stato passivo con il quale il commissario liquidatore aveva escluso dal passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa (di seguito indicato per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Procedura in l.c.a.’) il credito fatto valere da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, cessionaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così composto: i) € 439.353,64, a titolo di capitale, in relazione alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. 308/2015; ii) € 296.907,59, a titolo di interessi moratori ex d.lvo. n. 231/2002, calcolati sull’importo nominale originario di tutte le fatture azionate dalle singole scadenze al 12/11 2021 (i.e. data di messa in liquidazione del RAGIONE_SOCIALE); iii) € 6.861,65 per spese legali.
1.1. Il Tribunale calabrese rilevava che la RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto all’onere di indicare in maniera specifica il fatto costitutivo del proprio credito ed in particolare le circostanze integranti l’inadempimento, da parte del RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Affermava, altresì, il Tribunale che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le contestazioni dell’opposta in ordine al quantum non erano generiche, avendo, al riguardo, la Procedura in lca allegato che, previa verifica effettuata con un misuratore, era stata contestata, a RAGIONE_SOCIALE (e per conoscenza a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ) una fatturazione di consumi di energia superiore del 30% di quella realmente utilizzata; tale circostanza non aveva trovato smentita alcuna nelle difese RAGIONE_SOCIALE dell’opponente.
2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo a cinque motivi, illustrati con memoria; la Procedura in lca non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo :violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale reso un provvedimento affetto da nullità, in quanto viziato da una irriducibile contraddittorietà interna e per il carattere obiettivamente apparente di alcuni rilevanti passaggi. In particolare, il Tribunale avrebbe dapprima affermato la genericità RAGIONE_SOCIALE domanda per mero rinvio a fatture prodotte, oltre che per mancata allegazione di specifiche circostanze integrative l’inadempimento per poi, parallelamente e contraddittoriamente, affermare la sussistenza del rapporto giuridico originario come incontestato tra le parti, avendo l’opposto confermato l’esistenza del contratto con RAGIONE_SOCIALE, creditrice cedente;
secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. (richiamato dall’art. 209 l.fall.) e degli artt. 163 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4, c.p.c., per avere il tribunale contrariamente al vero, ritenuto generica la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa in quanto dalla semplice lettura del ricorso in opposizione allo stato passivo appariva evidente la chiara, esaustiva e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE causa petendi e del petitum . A tutto concedere il Giudice avrebbe dovuto assegnare, conformemente al disposto di cui all’art. 164 c.p.c., un termine ‘ per integrare la domanda ‘;
terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per aver il tribunale erroneamente applicato le regole relative agli oneri di allegazione e prova in tema di adempimento del contratto di somministrazione di energia. In particolare l’impugnato decreto ha
sbagliato nell’applicazione dei principi in tema di onere di allegazione e prova, laddove -dopo aver riconosciuto che la RAGIONE_SOCIALE ha prodotto i contratti da cui originano i crediti e le fatture azionate (contenenti la specifica indicazione dei consumi) -ha onerato la RAGIONE_SOCIALE di dimostrare i consumi ignorando che è pacifico in giurisprudenza che le fatture costituiscono presunzione di veridicità dei consumi ivi indicati, con la conseguenza che, in caso di contestazione degli stessi, è l’utente (nella specie il RAGIONE_SOCIALE) che deve allegare e dimostrare la richiesta di verificazione del contatore e i consumi effettivi del periodo. Solo in presenza di tale specifica contestazione e prova, il somministrante avrebbe dovuto, a sua volta, dimostrare la correttezza dei dati indicati nelle fatture;
quarto motivo: omesso esame di un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. per avere il Tribunale illegittimamente omesso di pronunciarsi sulle specifiche istanze istruttorie ed in particolare sull’istanza di esibizione dei certificati del distributore formulata dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso in opposizione allo stato passivo;
quinto motivo : violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., nonché omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. per aver il Tribunale omesso di considerare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: si deduce la genericità dell’eccezione di controparte circa l’eccessività dei consumi oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture poste a fondamento del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE smentite dalle allegazioni e produzioni documentali effettuate in primo grado, dal pagamento senza contestazione di alcune fatture e dal verbale di testimonianza resa da NOME COGNOME in sede di opposizione a decreto ingiuntivo a sostegno dell’assenza di anomalie in attività di rilevazione.
2 Il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
2.1 Va opportunamente puntualizzato che né nella motivazione né nel dispositivo del decreto sono rinvenibili affermazioni di inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo per genericità RAGIONE_SOCIALE domanda sicché le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alle asserite carenze nella allegazione dei fatti di causa, essendosi la parti limitata ad allegare le fatture, non costituiscono una inequivocabile ratio decidendi in rito.
2.2 Del resto è lo stesso Tribunale a dare atto RAGIONE_SOCIALE pacifica sussistenza del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria, rappresentato dal rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE, dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e la società in bonis , precisando che in contestazione era solo il ‘quantum’.
Al riguardo dall’atto di opposizione, il cui estratto per la parte funzionale alla censura è stato riportato in ossequio al principio di specificità nel corpo del motivo, si evince chiaramente che i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria ( credito, fatto valere in via monitoria, vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE società per fornitura di energia elettrica non pagata relativa al periodo ottobre 2011.dicembre 2013, oggetto di cessione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa con atto regolarmente notificato al debitore) erano stati sufficientemente descritti.
2.3 Con riferimento alla censura contenuta nel terzo motivo sull’errato governo da parte del Tribunale dei principi ripartizione dell’onere probatorio, è stato affermato da questa Corte ( cfr. Cass. n. 28984/2023) che «il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione», sicché, «di fronte alla pretesa creditoria’ avanzata dal somministrante ‘è l’utente che deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ ».
Conseguentemente si è ritenuto che in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la
verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell’adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass.n. 297/2020,vedi anche Cass. nn. 13605/2019 e 17401/2024).
2.4 Il Tribunale ha disatteso i suesposti principi in materia di azione volta ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture relative alla somministrazione di energia elettrica, affidandosi al seguente passaggio motivazionale: « Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le contestazioni dell’opposto in ordine al quantum non sono generiche, avendo, al riguardo, il Corap allegato che’in seguito a notevoli squilibri registrati sulle forniture di energia elettrica di che trattasi, il RAGIONE_SOCIALE Vibo Valentia ha richiesto ad RAGIONE_SOCIALE (e per conoscenza a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) la trasmissione RAGIONE_SOCIALE fatture di trasporto e RAGIONE_SOCIALE curve di carico dell’energia fornita, al fine di verificare i consumi effettivi, contestando comunque la pretesa fornitura (come risulta dalle note 18/07/2011 e 06/03/2014 -docc. 3/4 – prodotte finanche da controparte). Tali richieste sono rimaste inevase, di guisa che il RAGIONE_SOCIALE ha fatto installare un apposito misuratore rilevando un eccesso di Kwh fatturati pari al 30%’ (pagg. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE memoria).A fronte dell’allegazione dell’opposto, secondo cui risulta ‘un eccesso di Kwh fatturati pari al 30%’, la RAGIONE_SOCIALE nulla ha prodotto in giudizio, né, tanto meno, ha allegato ulteriori fatti idonei a smentire le deduzioni del Corap, essendosi limitata esclusivamente ad asserire che ‘l’eccezione avversaria è estremamente generica e non consente di stabilire se i pretesi misuratori siano stati installati per la verifica RAGIONE_SOCIALE forniture rese da RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 8 RAGIONE_SOCIALE
note autorizzate), sicché le allegazioni dell’opposto su indicate risultano sufficienti a contestare la pretesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente e, conseguentemente, non provata la domanda dalla stessa avanzata ».
2.5 Ora posto che, come accertato dal Tribunale, erano state prodotte dalla ricorrente le fatture relative ai consumi di energia addebitati, non risulta -visto che di ciò il tribunale nulla dice – che l’utente abbia provato e prima ancora allegato il malfunzionamento dello strumento di registrazione dei consumi, né che abbia dedotto di avere sollecitato per tale ragione la verifica del dispositivo.
3 Il quarto e quinto motivo restano assorbiti.
4 In accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il primo, secondo e terzo motivo, dichiarati assorbiti il quarto e il quinto motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME