Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23575/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), per procura in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE).
–
contro
ricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 379/2017, depositato il 02/08/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento reso dal g.d., con il quale era stata respinta la domanda di ammissione al passivo insinuata per euro 260.945,12, sul rilievo che ‘la documentazione prodotta’ non era ‘opponibile a l fallimento e considerato che non risulta(va) agli atti un atto transattivo o di riconoscimento del debito opponibile alla procedura’.
Il Tribunale ha rilevato che: (i) quanto al sollevato profilo di ‘difetto di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE‘, la mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente, che a ciò era onerata, del contratto di af fitto di ramo d’azienda, non aveva reso possibile dimostrare in giudizio l’esistenza della fonte contrattuale dalla quale sarebbero scaturiti i diritti e gli obblighi delle parti, discendendo da ciò che mancava il titolo per invocare una responsabilità contrattuale della curatela per le presunte perdite presenti e future sia patrimoniali che non patrimoniali; (ii) erano comunque infondate nel merito le pretese risarcitorie insinuate al passivo, posto che la documentazione prodotta dall’opponente, peraltro identica a quella già versata in atti in sede di prima verifica dei crediti innanzi al g.d., non era idonea a dimostrare la fondatezza del credito perché priva di data certa ex art. 2704 cod. civ., e dunque non opponibile alla curatela e perchè, trattandosi di fatture, emesse per ‘trasferimento merci’, le stesse erano prive di ddt nell’indicazione dell’intestatario delle stesse , dell’indicazione del luogo in cui sarebbe dovut a essere trasferita la merce, dell’indicazione del vettore, e carent e della prova dell’avvenuto pagamento; (iii) non risultava peraltro alcun atto transattivo tra le parti in causa, come invece dichiarato dalla parte opponente, ovvero un atto di riconoscimento del debito da parte dell’odierna opposta; (iv) anche la richiamata ordinanza cautelare del 30.09.2013 emessa dal Tribunale di Napoli Nord non aveva accertato né l’esistenza dei presunti danni al locale
né quantificato il loro valore economico, avendo soltanto ordinato alla società allora in bonis di eseguire lavori volti a ripristinare lo status quo ante dell’immobile alla luce di una perizia, anch’essa non prodotta in giudizio; (v) era altresì fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della curatela, atteso che proprietaria dell’immobile oggetto di causa, di cui la società RAGIONE_SOCIALE assume di essere conduttrice, risultava essere la società RAGIONE_SOCIALE, come da contratto di locazione del 25.5.1998 prodotto in atti, e non già la curatela opposta, con la conseguenza che unico soggetto legittimato passivo, eventualmente tenuto a risarcire il lamentato danno di natura contrattuale ed extracontrattuale, era l’effettivo proprietario dell’immobile e non già la curatela; (v) non era accoglibile neanche la richiesta di compensazione da parte dell’opponente del proprio presunto e non provato credito con i canoni di affitto di azienda che sarebbero dovuti alla curatela, in quanto, in mancanza del contratto di affitto di azienda, non sarebbe neanche possibile stabilire l’eventuale controcredito che la curatela avrebbe vantato nei confronti dell’opponente.
Il decreto, pubblicato il 2.8.2017, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ.
1.1 Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe operato ‘un’autentica abdicazione ai poteri-doveri di valutazione del materiale processuale prodotto’, così rendendo la decisione viziata da ‘omessa pronuncia’. Sostiene infatti la società ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel considerare non provata la fonte contrattuale dei denunciati danni, in assenza del contratto di affitto di ramo di azienda e che, al contrario, l’esistenza di detta fonte contrattuale avrebbe potuto desumersi dalla documentazione esibita ‘anche con l’ausilio di argomenti logici e con l’asseverazione fornita dai mezzi istruttori richiest i’, viceversa avendo ritenuto il Tribunale che ‘la
produzione del contratto di fitto di ramo di azienda rappresentasse un elemento infungibile e insurrogabile aliunde’.
1.1 Già il primo motivo è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente richiede, tramite la rilettura degli atti istruttori, un nuovo apprezzamento della quaestio facti , in relazione al profilo della sua legittimazione attiva, quale affittuaria del ramo di azienda, presupposto fattuale in relazione al quale si sarebbero generati i danni insinuati al passivo quale credito risarcitorio (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
1.2 Sul punto va aggiunto che, secondo la giurisprudenza espressa da questa stessa Corte
(Sez. 2 , Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024;Sez. L, Sentenza n. 196 del 1 2/01/1998; Sez. 2, Sentenza n. 6021 del 28/02/2019;
Sez. L, Sentenza n. 4228 del 03/10/1977), la prova del contratto potrebbe essere fornita anche mediante elementi fattuali, ma essi debbono essere comunque idonei, ove il contratto sia richiamato per specifiche prestazioni inadempiute dalla controparte, a restituire un quadro probatorio sicuro, con la necessità che tale contratto sia opponibile nei suoi requisiti costitutivi e temporali e sia determinato, per i requisiti caratterizzanti.
Ma nella fattispecie, i giudici del merito hanno esaminato tutti gli elementi versati in giudizio e li hanno ritenuti nel loro complesso inadeguati, già per inefficacia ed altresì per genericità: ciò vale sia per il credito contrattuale sia per quello da infiltrazioni. Tale apprezzamento non risulta più sindacabile in questo giudizio di legittimità, per lo meno nei termini sopra prospettati dalla ricorrente.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2704 c.c.
2.1 La società ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione dell’art. 2704 cit.. in quanto il Tribunale, nel valutare i documenti prodotti, li avrebbe ritenuti non opponibili alla curatela per assenza di data certa. Secondo la
ricorrente, il primo giudice avrebbe fatto uso solo delle ipotesi tipizzate dalla norma (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), invece di ‘valutare tutto il materiale probatorio introdotto nel processo per raggiungere il convincimento sulla certezza temporale’. So stiene, invece, la società ricorrente che, viceversa, alcuni documenti e in particolare uno scambio di corrispondenza avrebbero consentito di attribuire certezza della data a quelli che avevano dimostrato i danni subiti.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto e, peraltro, in difetto di autosufficienza.
2.1.1 Sul punto, va infatti osservato che le cesure così proposte intendono sollecitare un nuovo apprezzamento fattuale in ordine alla prova della data certa dei documenti sopra indicati , attraverso l’esame di fatti ‘equipollenti’ di cui si assume il mancato corretto scrutinio da parte del Tribunale, scrutinio che, per le ragioni evidenziate, non può certo essere ripetuto in questo giudizio di legittimità.
Senza contare che le doglianze proposte non descrivono il contenuto dei documenti dai quali si sarebbe potuto estratte la prova della data certa, così incorrendo in un evidente deficit di autosufficienza che, già di per sé, rende il motivo non ammissibile.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per ‘omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti, in relazione al riconoscimento del debito risarcitorio della RAGIONE_SOCIALE riguardante i danni discesi dai fenomeni infiltrativi del 16.10.2010′.
3.1 La censura ha ad oggetto la statuizione del Tribunale relativa alla mancanza di un atto transattivo tra le parti ovvero di un riconoscimento di debito della fallita, con riferimento ai danni che l ‘ RAGIONE_SOCIALE-Fi avrebbe subito nel 2010. Secondo la società ricorrente, vi sarebbe un ‘elemento fattuale’ di ‘sicura pregnanza’ , costituito dalla lettera raccomandata A/R del 2.2.2011 con la quale le parti avrebbero concordato una compensazione del credito della RAGIONE_SOCIALE-Fi con i fitti dovuti alla fallita, tanto che negli anni
successivi non sarebbe stato mai sollecitato il pagamento dei ‘canoni di riferimento’.
3.2 Anche in questo caso la censura non supera il vaglio di ammissibilità posto che la stessa si incarica di investire questa Corte della lettura diretta di un atto istruttorio (la missiva sopra ricordata), per inferirne la dedotta esistenza di un patto transattivo tra le parti: si prospetta una rivalutazione della quaestio facti che invece è inibita alla Corte di cassazione.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di ‘omesso esame di un fatto decisivo controverso, in relazione ai fatti accertati dell’ordinanza Trib. Napoli, Sez. Afragola, n. 132/2012, fondanti la seconda componente di credito risarcitorio per i fenomeni infiltrativi proseguiti dopo il 2010’.
4.1 Con riferimento, cioè, alla ‘seconda componente di credito risarcitorio’, ossia quella derivante da fenomeni infiltrativi successivi al 2010, la società ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di quanto riscontrato nell’ordinanza c autelare del Tribunale di Napoli-Sezione Afragola ‘in merito allo stato dell’immobile’, essendosi limitato ad affermare che detto provvedimento non aveva accertato ‘né l’esistenza di danni al locale, né quantificato il loro valore economico’, la detta circ ostanza assumendo -sempre secondo la ricorrente -rilevanza decisiva nel ‘provare il fatto dannoso’.
4.2 Anche il quarto motivo contiene censure che evidenziano profili di sicura inammissibilità.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,
c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Ciò posto e ricordato, il Collegio osserva che la società ricorrente, lungi dall’enucleare, a motivo di ricorso, un ‘fatto storico’ nel cui omesso esame sarebbe incorso il Tribunale nel suo percorso decisionale, ha al contrario richiesto a questa Corte di legittimità un nuovo apprezzamento della documentazione versata nel giudizio di merito, documentazione peraltro esaminata dai giudici dell’opposizione e ritenuta non sufficientemente probante per la dimostrazione della fondatezza della domanda risarcitoria.
5. La società ricorrente deduce inoltre un quinto mezzo di impugnazione con il quale si duole, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del l”omesso esame di un fatto decisivo controverso, in relazione all’assunta carenza di legittimazione passiva della curatela rispetto alla richiesta risarcitoria dei danni da infiltrazioni’.
5.1 Si impugna da parte della ricorrente il decreto del Tribunale nella parte in cui aveva statuito la carenza di legittimazione passiva della curatela in ordine alle richieste risarcitorie per infiltrazioni, per essere legittimata la società proprietaria dell’immobile, la RAGIONE_SOCIALE Il fatto decisivo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare sarebbe, sempre ed ancora una volta, l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in esito al ricorso ex art. 700 c.p.c., nella quale si sarebbe letto che le opere avrebbero dovuto essere eseguite dal locatore, ai sensi degli artt. 1576-1577 c.c., circostanza che peraltro sarebbe stata puntualmente evidenziata durante il processo.
5.2 Anche in questo caso le doglianze risultano formulate in modo inammissibile, e ciò per le medesime ragioni già evidenziate in relazione alla
declaratoria di inammissibilità del motivo che precede, non avendo la ricorrente enunciato il ‘fatto storico’ ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ed avendo, al contrario, richiesto una rilettura della documentazione versata in atti nel corso del giudizio di merito, nella specie dell ‘ ordinanza ex art. 700 c.p.c. già sopra ricordata.
6. Il sesto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c, ‘violazione di norme processuali in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., vizio di ‘omessa pronuncia sull’ammissione al passivo di ulteriori voci di credito rivendicate dalla ricorrente, in particolare i crediti per spese di lite liquidate dall’ordinanza Trib. Napoli, Sez. Afragola, n. 123/2013’.
6.1 Sostiene la società ricorrente che il Tribunale non avrebbe adottato alcun provvedimento in ordine al credito derivante dalle spese liquidate in suo favore con il provvedimento cautelare già sopra più volte ricordato.
6.2 La doglianza, così proposta, è anch’essa inammissibile.
Sul punto, va spiegato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023).
Ne consegue che, pur essendo in presenza di un error in procedendo che legittimerebbe la Corte all’esame dell’incarto processuale, la mancata indicazione da parte della ricorrente del contenuto della domanda (del sui omesso esame ora si duole ) e della sua ‘localizzazione’ nel fascicolo del giudizio di merito rende inammissibile la censura così formulata, non consentendo a questa Corte una ‘ricerca al buio’ degli atti processuali in relazioni ai quali si è sollevata la questione di carattere processuale.
A ciò va anche aggiunto che la ricorrente non ha neanche contrastato l’affermazione del controricorrente secondo cui le spese del giudizio cautelare sarebbero state anticipate dal legale antistatario, tanto ciò era vero che il precetto era stato azionato d al difensore e non già dall’odierna società ricorrente.
7. Il settimo ed ultimo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘violazione di norme processuali in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.’, nonché vizio di ‘omessa pronuncia in ordine all’ammissione al passivo di ulteriori voci di credito per costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE dopo l’apertura della procedura concorsuale’.
7.1 Il settimo motivo risulta inammissibile per le medesime ragioni già sopra riportate in relazione alla declaratoria di inammissibilità del sesto motivo, alle cui argomentazioni si può dunque far riferimento per sintesi redazionale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024