Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5009 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2904/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, CASSA EDILE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO E LE PICCOLE IMPRESE DELLA SICILIA
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 2005/2021 depositata il 17/12/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Su ricorso della Cassa edile regionale per l’artigianato e le piccole imprese della Sicilia, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore NOME COGNOME il quale ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.
-Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ha rigettato il reclamo, NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante p.t. di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 -Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c) e 18, comma 10, l.fall., 116 c.p.c., 2709 e 2710 c.c.) ci si duole della duplicazione dei dati debitori della società fallita, per avere la corte territoriale aggiunto al debito verso RAGIONE_SOCIALE ( € 260.068,24 ) i debiti verso Inps ( € 160.317,55) e Inail ( € 58.283,59 ) -pur essendo «notorio che RAGIONE_SOCIALE è l’agente di riscossione anche per conto di Inps e Inail» -mentre, se avesse aggiunto solo il debito verso Cassa Edile ( € 29.763,82 ), l’ammontare complessivo dei debiti (€ 289.832,06) non avrebbe raggiunto la soglia debitoria minima di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall., con la conseguenza che non si sarebbe potuta registrare quella ‘forte discrasia’ rispetto alle annotazioni contabili della società fallita che ha indotto i giudici del reclamo a ritenerle inattendibili, peraltro senza esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 18, comma 10, l.fall. per approfondire il dato debitorio indicato da RAGIONE_SOCIALE donde la censura di erronea applicazione del principio di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.
2.2. -Il secondo mezzo prospetta il medesimo rilievo nel prisma del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1, n. 5), avuto riguardo alle dichiarazioni di credito rese da Inps e Inail, rispetto a quelle del loro agente della riscossione.
-I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili poiché non si confrontano con la più articolata ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.1. -Difatti, la corte territoriale, prima ancora di rilevare, ‘comunque’ , il superamento della soglia debitoria di euro cinquecentomila -sommando i debiti di Riscossione Sicilia ( € 260.068,24), Inps ( € 160.317,55 ), Inail ( € 58.283,59 ) e Cassa Edile ( € 29.763,82 ) -ha accertato l’ inattendibilità dello stato patrimoniale depositato dalla reclamante (perciò ritenuto «inidoneo a offrire informazioni affidabili sulle soglie di fallibilità di RAGIONE_SOCIALE») che, alla data del 7 maggio 2021, «indicava in soli 5.310,27 euro i debiti tributari e in 123.228,06 euro quelli verso l’ Inps», con la conseguente «forte discrasia» riscontrata rispetto ai crediti dichiarati dall’agente della riscossione ( € 260.068,24 ) cui lo stesso ricorrente ammette che andrebbe sommato il debito verso Cassa Edile di € 29.763,82 .
3.2. -In altri termini, a venire in rilievo in modo decisivo non è tanto il calcolo preciso della debitoria complessiva, quanto la ritenuta inattendibilità della documentazione contabile offerta dal reclamante per assolvere l’onere probatorio sullo stesso pacificamente gravante ai sensi dell’art. 1, comma 2, l.fall.
3.3. -E, al riguardo, è sufficiente richiamare il solido indirizzo nomofilattico in base al quale tutte le produzioni documentali del fallendo, alternative al bilancio, sono soggette ai sensi dell’ art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), senza che il ricorrente per cassazione possa pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella espressa del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022); invero, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.
– Sussistono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.