Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28102 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5584-2023 proposto da:
NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 319/2023 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA, depositata il 9/2/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Venezia, con sentenza del 9/2/2023, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del Tribunale di Verona dichiarativa del fallimento della società e del suo fallimento personale, su ricorso di NOME COGNOME.
1.2. La corte del merito ha escluso che il reclamante avesse assolto al l’onere , che gli incombeva, di provare il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità, non avendo prodotto i bilanci o altre scritture contabili della società, da cui risultassero, oltre all ‘ attivo e ai ricavi del triennio anteriore alla presentazione dell’istanza ex art. 6 l.fall. , l ‘ ammontare complessivo dei debiti della stessa. Ha aggiunto che, oltre al credito di COGNOME, portato da sentenza coperta da giudicato, e all’assai rilevante credito tributario complessivamente insinuato al passivo del fallimento del reclamante, dalla documentazione prodotta emergeva che la società fallita aveva maturato nel 2014 un consistente debito per canoni locatizi, del cui pagamento non v ‘era allegazione né prova , al quale andavano aggiunte le posizioni debitorie eventualmente derivanti, anche ex art. 2560 c.c., dalla cessione d ‘ azienda del 31.12.2013, e che ‘ in tale quadro, in mancanza di evidenze ritraibili dalle scritture contabili, che non sono state consegnate alla curatela fallimentare, ed in difetto di elementi sufficientemente affidabili che consentano in altro modo di ricostruire la oggettiva situazione patrimoniale della società alla data del fallimento ‘ , il reclamo doveva essere rigettato.
1.3. NOME COGNOME, in proprio e nella qualità, con ricorso notificato il 9/3/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. Il Fallimento e la creditrice istante non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo COGNOME, denunciando l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamenta che la corte d ‘ appello, dopo aver chiesto al curatore informazioni in ordine all ‘ attivo inventariato e al passivo risultante dalle scritture contabili della società o dalle domande di insinuazione presentate da creditori, non abbia tenuto in alcun conto la memoria depositata in giudizio dall’organo della procedura, dalla quale era emerso in maniera incontrovertibile che i debiti riferibili alla sRAGIONE_SOCIALE erano nettamente inferiori alla soglia prevista normativamente dall ‘ art. 1 c. 2 lett. c) l.f . e che i consistenti crediti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, per circa Euro 456.000,00 non attenevano all ‘ attività della società, tanto più che, come emergeva dalla stessa relazione, l ‘ attività della RAGIONE_SOCIALE era durata solo qualche giorno, ovvero dalla sua costituzione, avvenuta il 30.12.2013, alla fine del mese di gennaio 2014.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l ‘ errata applicazione degli artt. 2558, comma 1°, e 2560 c.c., contesta che fra i debiti societari potessero essere computate le posizioni debitorie eventualmente derivanti, anche ex art. 2560 c.c., dalla cessione d ‘ azienda del 31/12/2013, atteso che, come emergeva dal contratto con il quale NOME COGNOME aveva ceduto a titolo oneroso alla società poi fallita l ‘ azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l ‘ esercizio dell ‘ impresa avente per oggetto l ‘ attività di ‘ somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ‘, le parti, in deroga a quanto previsto dall ‘ art. 2558, comma 1°, c.c., avevano stabilito che la cessionaria subentrava esclusivamente nel contratto di locazione e nei contratti di somministrazione di energia elettrica, di gas, di acqua e di servizi telefonici stipulati dalla parte cedente per l ‘ esercizio dell ‘ azienda ceduta e che, esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro
subordinato in essere, i debiti anteriori al trasferimento sarebbero restati a carico del cedente.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 1 l.fall., assume che la corte d ‘ appello ha rigettato il reclamo senza considerare che, come emerso dalle prove fornite in giudizio, l’esercizio era gestito da un’altra società ‘ quantomeno dal 12 gennaio 2017 ‘ , sicché negli ultimi tre esercizi la RAGIONE_SOCIALE fallita non aveva avuto alcun attivo patrimoniale e non aveva realizzato ricavi.
2.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. La corte d’appello, dopo aver affermato, in fatto, che la società reclamante era gravata, oltre che dal ‘credito vantato dalla odierna resistente, accertato da sentenza che non risulta essere stata impugnata’, anche dalle ‘ posizioni debitorie eventualmente derivanti, anche ex art. 2560 c.c., dalla cessione d ‘ azienda 31.12.2013 ‘, ha sottolineato, con statuizione non specificamente censurata, che il reclamo doveva essere respinto ‘ in mancanza di evidenze ritraibili dalle scritture contabili, che non sono state consegnate alla curatela fallimentare, ed in difetto di elementi sufficientemente affidabili che consentano in altro modo di ricostruire la oggettiva situazione patrimoniale della società alla data del fallimento ‘ ovvero, in altri termini, in difetto di prova, non fornita dal debitore, sia della consistenza dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, sia dell’ammontare complessivo dei debiti della società.
2.6. Il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia raggiunto detto convincimento senza tener conto di una serie di fatti, emersi nel corso dell’istruttoria, idonei, a suo avviso, a dimostrare, in contrario, il mancato raggiungimento da parte della sRAGIONE_SOCIALE delle soglie di fallibilità. Sennonché, a fronte
dell’omessa produzione dei bilanci e delle scritture contabili, nessuna decisività in tal senso può essere attribuita al ridotto ammontare dei debiti insinuati al passivo societario (ben potendo i creditori rinunciare a presentare la domanda di ammissione) né, tantomeno, alle pattuizioni intervenute fra le parti del contratto di cessione d’azienda, certamente non opponibili ai terzi: in definitiva, le censure si risolvono nella richiesta di un apprezzamento delle risultanze di causa diverso da quello operato dal giudice del merito, che è precluso a questo giudice di legittimità.
Nulla per le spese processuali a fronte della mancata costituzione delle parti intimate.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima