Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8057 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22455/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAILpec.ordineavvocatitorino.it
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale:
EMAILpec.ordineavvocatitorino.it
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 451/2021 depositata il 16/08/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-In data 18.2.2021 il Tribunale di Torino, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE previo accertamento dei presupposti soggettivi di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., del superamento della soglia debitoria ex art. 15, ult. comma l.fall. e dello stato insolvenza.
1.1. -La fallita ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., depositando documentazione contabile.
1.2. -Nella contumacia della curatela fallimentare, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo, ritenendo non assolto l’ onere probatorio gravante sul debitore, quantomeno con riferimento al dato dell’attivo patrimoniale e dei debiti, stante l’assoluta inattendibilità della documentazione prodotta.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo ci si duole della ‘ violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cpc, degli artt. 1 e 15, comma 4, Legge Fallimentare ‘ , poiché, facendo derivare dal mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese e dalle dichiarazioni rese dal c uratore ‘una valutazione di non attendibilità anche dell’ulteriore documentazione prodotta da parte reclamante (copie fatture, di libri giornale e di registri IVA- laddove dai registri IVA acquisti e dal libro giornale, ove coerente con l’estratto di conto corrente, si evince anche l’attivo-, nonché di corrispondenza aziendale)’ , la corte territoriale avrebbe di fatto attribuito valore di prova legale ai bilanci depositati.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia (testualmente) ‘ violazione e falsa applicazione , ai sensi dell’art. 360 cpc, comma 1, n.4, per violazione degli artt. 115, 116 e 117 cpc ‘, per avere la corte d’appello utilizzato l’interrogatorio libero del curatore per valutare non eventuali prove della curatela (contumace) ma quelle del
reclamante, asseritamente ritenute inattendibili sol perché non esaminate dallo stesso curatore.
2.3. -Il terzo lamenta (sempre testualmente) la ‘ violazione ex art. 360 cpc, co 1, n. 5 con riferimento all’art 1 L.F., laddove la Corte distrettuale nelle righe da 1 a 10 della pag 4 di sentenza ha reso una motivazione di mera apparenza ‘ , limitandosi a definire in modo apodittico ‘ non equipollente la documentazione (cosi genericamente indicata) prodotta dalla reclamante ‘, senza nulla aggiungere.
2.4. -Con il quarto motivo si denunzia (ancora testualmente) la ‘ violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 cpc, dell’artt. 1, Legge Fallimentare ‘ per avere la corte territoriale affermato che ‘ l’ammontare dei debiti non è inoltre ricavabile aliunde ‘, omettendo di esaminare il fatto decisivo de ll’ammontare totale dei debiti risultanti dallo stato passivo, riferito a verbale di udienza dal curatore come pari a ‘€ 144.392,34 di cui circa €. 140.000,00 dovuti all’AdER ‘ e dunque inferiore alla soglia di legge.
2.5. -Il quinto mezzo prospetta (di nuovo testualmente) la ‘ violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 cpc, dell’artt. 1, Legge Fallimentare ‘ , per avere la corte d’appello affermato ‘ Nulla qu estio infine in merito alla sussistenza dell’insolvenza, risultante ex actis e non oggetto di contestazione alcuna ‘, laddove invece con il reclamo era stato contestato lo stato di insolvenza, sul rilievo che, una volta revocato il fallimento, la società ben avrebbe potuto ‘ far fronte ai propri impegni a mezzo di ripresa dell’attività operativa, interrotta solo a causa della lite con RAGIONE_SOCIALE, fornitrice dei locali di RAGIONE_SOCIALE ‘ , la quale aveva azionato in sede monitoria la fattura n. 136/19 di € 2.027,14 più Iva, superiore di € 220,00 rispetto a quanto pattuito in contratto.
-Al di là dell’impropri a riconduzione dei vizi lamentati alla tassonomia dell’art. 360 c.p.c., tutti i motivi sono inammissibili perché impingono nel merito, aspirando impropriamente ad una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, sul quale la corte territoriale si è pronunciata con motivazione congrua rispetto al paradigma costituzionale individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza n. 8053 del 2014.
3.1. -In particolare, con riguardo ai primi tre motivi, afferenti le soglie di cui all’ art. 1, comma 2, l.fall., è sufficiente riportare la motivazione della corte d’appello in punto di inidoneità della documentazione prodotta dalla reclamante ai fini della prova del possesso congiunto dei tre requisiti di esenzione : ‘ In primo luogo, non può attribuirsi alcuna attendibilità ai bilanci per gli anni 2017-2018-2019 prodotti dalla reclamante, che risultano non depositati al registro imprese e sono stati approvati tutti nella stessa data (31.3.2021) e in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento (18.2.2021), né tanto meno alla bozza sintetica relativa all’anno 2021, datata 2.4.2021. Va a tale riguardo ulteriormente evidenziato che il Curatore ha riferito che non risultano depositati bilanci della società sin dal periodo successivo al 2008, né risultano presentate dichiarazioni dei redditi dall’anno 2008 e IVA dall’anno 2009, che non gli è stata esibita documentazione contabile e che ha potuto prendere visione esclusivamente di alcuni estratti conto bancari e della copia dei bilanci – non depositati – dal 2017 al 2019. Tali elementi circostanziali inducono ad una valutazione di non attendibilità anche dell’ulteriore documentazione prodotta da parte reclamante (copie di fatture, di libri giornale e di registri IVA, nonché di corrispondenza aziendale). Va inoltre rilevato che, comunque, tale documentazione di per sé non offre elementi utili quanto meno per dimostrare il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1, lett. a) (attivo patrimoniale non superiore ad euro duecentomila) e lett. b) (ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila). Per ”attivo patrimoniale” deve intendersi quella parte di patrimonio indicata nel bilancio disciplinata dagli artt. 2424 e 2425 c.c. per le società di capitali e quella parte dell’inventario redatto all’inizio di ogni esercizio e contenente l’indicazione delle attività ai sensi dell’art. 2217 c.c. per gli imprenditori individuali e le società di persone: trattasi di dato contabile che trova la sua naturale appostazione nel bilancio, che potrebbe in ipotesi altresì desumersi anche da documentazione equipollente, ma tale non può ritenersi quella prodotta dalla reclamante. L’entità dei debiti non è inoltre ricavabile aliunde. Unico elemento che potrebbe in astratto trarsi dalla documentazione prodotta è il dato dei ricavi, favorevole alla
reclamante ma insufficiente ai fini dell’esenzione da fallimento, dovendo il debitore dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti previsti dall’art. 1 l.fall .’ .
3.2. -La motivazione appena trascritta non patisce nemmeno il vizio di omesso esame denunziato con il quarto motivo, poiché non risulta decisivo il dato dell’ammontare dei debiti ammessi allo stato passivo, essendo evidente come il mancato deposito dei bilanci e l’omessa tenuta di regolare contabilità possono aver influito anche sull ‘ individuazione dei debitori da parte del curatore ai fini dell’invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., prodromico alla presentazione di domande tempestive, salve quelle tardive; ferma restando, in ogni caso, l’eventuale rilevanza del mancato possesso dell’ulteriore requisito, relativo all’attivo patrimoniale .
3.3. -Sul quinto mezzo va detto che i giudici del reclamo, per un verso, richiamano l’accertamento svolto dal tribunale circa ‘ l’esistenza di plurimi indici di insolvenza, quali il mancato pagamento del pur non ingente debito nei confronti del ricorrente, il mancato deposito dei bilanci per gli esercizi successivi al 31.12.2007, la rilevante esposizione nei confronti dell’Erario (pari a circa € 139.000), la sostanziale inoperatività della società ‘ e, per altro verso, danno atto che il reclamo verteva solo sull’art. 1 l.fall. ( ‘ Con l’unico motivo di impugnazione ha dedotto il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 1 l.fall . ‘ ) ; d’altro canto, è di tutta evidenza l’estrema genericità del le deduzioni del reclamante in punto di insolvenza, riportate nel motivo.
-L’inammissibilità dei motivi va rilevata anche in relazione all’art. 360 -bis c.p.c., alla luce del fermo indirizzo nomofilattico in base al quale: i) l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore (Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014); ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento, che costituiscono la base documentale imprescindibile, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018, 16067/2018, 13746/2017); iii) detti bilanci, che costituiscono una
fonte privilegiata, senza assurgere a prova legale, (Cass. 4375/2022, 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019), sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c. (Cass. 10253/2022, 205/2022, 24138/2019, 30516/2018, 30541/2018, 24548/2016); iv) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova in questione continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018); v) anche tali produzioni alternative sono però soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina del materiale istruttorio, ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); vi) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessario e sufficiente che indichi – come è stato fatto nel caso in esame – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999); vii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella espressa
dal giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito – e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti , si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
-Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
– Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.