Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5988/2023 R.G. proposto da : DI COGNOME elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato DI COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO GENOVA, FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 11/2023 depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
DI NOME COGNOME in qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2022, con la quale -su richiesta del Pubblico Ministero – era stato dichiarato il fallimento della società partecipata, deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., desumibili questi dalla contabilità interna della società, dalla quale sarebbero stati evincibili i dati relativi alla gestione caratteristica, attinente ad attività ludica di apparecchi da gioco lecito con vincite in danaro ( slot machine ), di cui ha allegato il flusso informativo (« i resoconti dell’attività di ‘gioco’ ») inviato al concessionario di rete.
La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente. Ha osservato, in particolare, il giudice del reclamo che tale documentazione non dà prova della correttezza dei dati inviati al concessionario, non essendo provato che si tratti di dati immodificabili, né essendo provato che gli apparecchi di gioco non fossero alterabili, non essendovi contabilità a riscontro. Lo stesso giudice ha, inoltre, accertato che la società debitrice non aveva proceduto al deposito dei bilanci.
Ha proposto ricorso per cassazione il socio della società in fallimento, affidato a tre motivi. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., art. 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost., nonché nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Osserva parte ricorrente che non sarebbero state inserite nel fascicolo telematico le note
scritte da parte del Procuratore Generale, che invero sarebbero visibili dalla « schermata eventi e documenti del fascicolo telematico» , per cui il contraddittorio sarebbe stato violato non essendo stato il ricorrente in grado di visionare l’« eventuale » memoria del PG e la relativa documentazione.
Il primo motivo è inammissibile, posto che la lesione del diritto di difesa derivante da violazioni di carattere processuale può essere denunciata solo laddove si sia verificato un concreto pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023). La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, difatti, l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., n. 26831/2014).
Il ricorrente che, pertanto, deduce di avere subito un pregiudizio al proprio diritto di difesa per effetto di una violazione processuale , ha l’onere di allegare quale effettivo pregiudizio sia derivato dalla violazione processuale, sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022), sicché l’annullamento della sentenza impugnata appare necessario ove nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella impugnata (Cass., n. 27419/2021; Cass., n. 19759/2017).
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che non sarebbe stato in grado di visionare in appello le note scritte del Procuratore Generale, senza allegare quale sia stato lo specifico
pregiudizio subito, pregiudizio -peraltro -a escludersi, posto che la sentenza impugnata non menziona, né valorizza ai fini della decisione alcuna nota scritta del Procuratore Generale.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che i flussi delle giocate fossero attendibili e che la società debitrice fosse sprovvista di contabilità. Osserva parte ricorrente che i flussi delle giocate sono gestiti da soggetto esterno al ricorrente, il concessionario della rete telematica di proprietà AAMS (incorporata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), per cui si tratta di dati di fonte certa. Osserva, pertanto, il ricorrente che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto della prova, ove ha rilevato che il flusso di dati sarebbe inidoneo alla dedotta dimostrazione, non essendo dati alterabili. Osserva, infine, come i dati di bilancio sarebbero confermati da elementi acquisiti in sede di accertamento da parte degli agenti accertatori.
Il secondo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Il motivo , lungi dall’esporre un fatto storico, si traduce surrettiziamente in una rivalutazione della documentazione prodotta in appello e nella censura di cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 34476/2019); inoltre, non risulta espressamente censurata la ratio decidendi relativa alla inidoneità di tale documentazione a ricostruire le soglie quantitative per l’assoggettamento al fallimento.
In ogni caso, la doglianza con cui si censuri la violazione delle regole di valutazione della prova, sotto il paradigma di cui all’art. 116 cod. proc. civ., è ammissibile a condizione che si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle
un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove, pertanto, si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei limiti in cui ancora si consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., n. 20867/2020).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 15, quarto comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, da parte della società debitrice, circa i requisiti soggettivi di non assoggettabilità a fallimento. Osserva parte ricorrente che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore, potendovi questi assolvere con ogni altra documentazione. Sotto questo profilo, il ricorrente sottopone all’attenzione la documentazione già prodotta al giudice di appello ai fini dell’assolvimento dell’onere de lla prova.
Il terzo motivo è inammissibile, ex art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali che ne escludono la fallibilità (tra le molte, Cass., n. 25188/2017). Né il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di
ricerca della prova per supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova del debitore (Cass., n. 625/2016).
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.