Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26611/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME MARILENA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4122/2020 depositata il 09/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
– In data 10/10/2019 il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE nella sua contumacia, su ricorso della dipendente NOME COGNOME stanti la mancanza di prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 , comma 2 l.fall. (per mancata produzione degli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata), la sussistenza dello stato di insolvenza (inadempimento dell’obbligazione nei confronti della lavoratrice, omesso deposito dei bilanci presso il Registro imprese sin dal 2012, infruttuos ità dell’ azione esecutiva esperita dalla ricorrente, esposizione debitoria verso Amministrazione finanziaria ed Enti Previdenziali) e il superamento della soglia debitoria di euro 30.000,00 ex art. 15, ult. comma, l.fall.
1.1. -Con reclamo ex art. 18 l.fall. la società fallita contestò la propria assoggettabilità a fallimento ex art. 1 l.fall., producendo apposita documentazione ( bilanci del triennio precedente l’istanza di fallimento relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018, non depositati presso il Registro delle Imprese; i bilanci esercizi dal 2010 al 2015 e relative situazioni contabili analitiche; dettagli clienti e fornitori, il libro giornale dal 2012 al 2018, i mastrini delle annualità dal 2012 al 2018, i registri Iva, il modello Unico Irap ed il modello 770 dal 2012 al 2018, gli estratti conto bancari dal 2014 al 2018, il modello CUD dal 2013 al 2015, il bilancio ed una situazione contabile analitica 9/10/2019, i registri Iva al 9/10/2019, l’estratto conto bancario al 2019, nonché una relazione contabile ed un verbale della Guardia di Finanza, docc. da 9 a 81).
1.2. -C on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo, ritenendo inattendibili sia i bilanci dal 2012 al 2019 (in quanto documenti informali, formati dopo il ricorso per fallimento e mai approvati né depositati presso Registro imprese) che l’u lteriore documentazione (perché formata successivamente e inidonea a dimostrare il mancato superamento delle soglie di attivo e debiti, a differenza della soglia dei ricavi, accertata in base al verbale della Guardia di Finanza, che però dava atto della mancata tenuta di libri contabili obbligatori, libro
giornale, scritture ausiliarie al libro giornale, libro degli inventari obbligatorio ex art. 2214 c.c. e, per l’anno 2018, anche registro Iva acquisti) e osservando che proprio su quei dati dei bilanci ritenuti inattendibili si basava la ricostruzione contabile del consulente di parte, il quale aveva peraltro amme sso l’inidoneità delle dichiarazioni fiscali a fornire elementi idonei circa l’attivo patrimoniale e i debiti, perciò elaborati sulla base di presunzioni.
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui il Fallimento resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si prospetta l’assoluta mancanza o apparenza della motivazione, in rapporto agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la corte territoriale affermato ‘ in maniera aprioristica e tautologica ‘ l’inattendibilità dei bilanci e dell’ulteriore documentazione prodotta dalla reclamante .
2.2. -Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avuto riguardo agli ‘elementi contabili, finanziari, reddituali e patrimoniali desumibili’ dai bilanci e dall’ulteriore documentazione prodotta .
2.3. -Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione de ll’art. 1, comma 2, l.fall. poiché con la documentazione prodotta la reclamante avrebbe dimostrato il possesso congiunto di tutti e tre i requisiti previsti quanto ad attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti inferiori alle soglie di legge.
-Tutte le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., alla luce del solido indirizzo nomofilattico, anche di recente confermato (Cass. 10165/2024), in base al quale:
l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore ( ex plurimis Cass. 5047/2023, 31353/2022, 10253/2022, 33091/2018, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento, che costituiscono la base documentale imprescindibile, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018, 16067/2018, 13746/2017);
iii) detti bilanci, che costituiscono una fonte privilegiata, senza assurgere a prova legale, (Cass. 4375/2022, 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019), sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c. (Cass. 10253/2022, 205/2022, 24138/2019, 30516/2018, 30541/2018, 24548/2016);
iv) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova in questione continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
v) anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina del materiale istruttorio, ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011);
vi) la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 16467/2017, 25188/2017, 28916/2020), essendo necessario e sufficiente che
indichi – come è stato fatto nel caso in esame – le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999);
vii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella espressa del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito – e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
-In ultima analisi, a fronte di una motivazione che non risulta meramente apparente, né inferiore alla soglia minima di costituzionalità (come declinata da Cass. Sez. U, 8053/2014), il ricorso appare mirare nella sostanza, e inammissibilmente, ad una diversa valutazione degli elementi probatori scrutinati dai giudici del reclamo, finendo per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimit à̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità al Fallimento controricorrente e, per esso, in quanto ammesso al patrocinio dello Stato , ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002, in favore di quest’ultimo, come disposto dall’art. 133 dello stesso t.u. spese giustizia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte controricorrente Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 8000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.