Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5003 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5003  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26611/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE  che  lo rappresenta e difende
-controricorrente- nonché contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  ROMA  n.  4122/2020 depositata il 09/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– In data 10/10/2019 il Tribunale di Latina dichiarò il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, nella sua contumacia, su ricorso della dipendente NOME COGNOME, stanti la mancanza di prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 , comma 2 l.fall. (per mancata produzione degli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata), la sussistenza dello stato di insolvenza (inadempimento dell’obbligazione nei confronti della lavoratrice, omesso deposito dei bilanci presso il RAGIONE_SOCIALE imprese sin dal 2012, infruttuos ità dell’ azione esecutiva esperita dalla ricorrente, esposizione debitoria verso Amministrazione finanziaria ed Enti Previdenziali) e il superamento della soglia debitoria di euro 30.000,00 ex art. 15, ult. comma, l.fall.
1.1. -Con reclamo ex art. 18 l.fall. la società fallita contestò la propria assoggettabilità a fallimento ex art. 1 l.fall., producendo apposita documentazione ( bilanci del triennio precedente l’istanza di fallimento relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018, non depositati presso il RAGIONE_SOCIALE delle Imprese; i bilanci esercizi dal 2010 al 2015 e relative situazioni contabili analitiche; dettagli clienti e fornitori, il libro giornale dal 2012 al 2018, i mastrini delle annualità dal 2012 al 2018, i registri Iva, il modello Unico Irap ed il modello 770 dal 2012 al 2018, gli estratti conto bancari dal 2014 al 2018, il modello CUD dal 2013 al 2015, il bilancio ed una situazione contabile analitica 9/10/2019, i registri Iva al 9/10/2019, l’estratto conto bancario al 2019, nonché una relazione contabile ed un verbale della Guardia di Finanza, docc. da 9 a 81).
1.2. -C on la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo, ritenendo inattendibili sia i bilanci dal 2012 al 2019 (in quanto documenti informali, formati dopo il ricorso per fallimento e mai approvati né depositati presso RAGIONE_SOCIALE imprese) che l’u lteriore documentazione (perché formata successivamente e inidonea a dimostrare il mancato superamento delle soglie di attivo e debiti, a differenza della soglia dei ricavi, accertata in base al verbale della Guardia di Finanza, che però dava atto della mancata tenuta di libri contabili obbligatori, libro
giornale,  scritture  ausiliarie  al  libro  giornale,  libro  degli  inventari obbligatorio ex art. 2214 c.c. e, per l’anno 2018, anche registro Iva acquisti) e osservando che proprio su quei dati dei bilanci ritenuti inattendibili  si  basava  la  ricostruzione  contabile  del  consulente  di parte, il quale aveva peraltro amme sso l’inidoneità delle dichiarazioni fiscali a fornire elementi idonei circa l’attivo patrimoniale e i debiti, perciò elaborati sulla base di presunzioni.
-Avverso  detta  decisione  RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui il Fallimento resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si prospetta l’assoluta mancanza o apparenza della motivazione, in rapporto agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la corte territoriale affermato ‘ in maniera aprioristica e tautologica ‘ l’inattendibilità dei bilanci e dell’ulteriore documentazione prodotta dalla reclamante .
2.2. -Il  secondo  mezzo  lamenta l’omesso  esame  di  fatti controversi  e  decisivi  per  il  giudizio  che  sono  stati  oggetto  di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avuto riguardo agli ‘elementi contabili, finanziari, reddituali e patrimoniali desumibili’ dai bilanci e dall’ulteriore documentazione prodotta .
2.3. -Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione de ll’art. 1, comma 2, l.fall. poiché con la documentazione prodotta la  reclamante  avrebbe  dimostrato  il  possesso  congiunto  di  tutti  e tre  i  requisiti  previsti  quanto  ad  attivo  patrimoniale,  ricavi  lordi  e debiti inferiori alle soglie di legge.
-Tutte le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis  c.p.c.,  alla  luce  del  solido  indirizzo  nomofilattico,  anche  di recente confermato (Cass. 10165/2024), in base al quale:
l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex  art.  1,  comma  2,  l.fall.  grava  sul  debitore  ( ex  plurimis Cass. 5047/2023,  31353/2022,  10253/2022,  33091/2018,  25188/2017, 28548/2016, 14790/2014);
ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento,  che  costituiscono  la  base  documentale  imprescindibile, ai  sensi  dell’art.  15,  comma  4,  l.fall.,  sono  quelli  regolarmente formati,  approvati  e  depositati  presso  il  registro  delle  imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018, 16067/2018, 13746/2017);
iii)  detti  bilanci,  che  costituiscono  una  fonte  privilegiata,  senza assurgere a prova legale, (Cass. 4375/2022, 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019), sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c. (Cass. 10253/2022, 205/2022, 24138/2019, 30516/2018, 30541/2018, 24548/2016);
iv) ove i bilanci manchino o siano ritenuti inattendibili (Cass. 14819/2022), l’onere della prova in questione continua a gravare sul debitore (Cass. 5047/2023, 24548/2016, 14790/2014), che può fornirla con strumenti probatori alternativi (Cass. 29809/2023, 19351/2023, 35381/2022, 10253/2022, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018, 25870/2011), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 4375/2022, 21188/2021, 25025/2020, 6991/2019, 30541/2018);
v) anche tali produzioni alternative sono soggette ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale, all’esito della disamina del materiale istruttorio,  ben  può  ritenere  non  assolto  l’onere  probatorio  in questione, in ragione della inattendibilità dei bilanci e della mancanza di ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento  (Cass.  19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011);
vi)  la  valutazione  del  materiale  istruttorio  è  attività  riservata  al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola  deduzione  delle  parti  (Cass.  18134/2004,  20455/2006, 42/2009,  27197/2011,  24679/2013,  11511/2014,  16467/2017, 25188/2017,  28916/2020),  essendo  necessario  e  sufficiente  che
indichi  –  come  è  stato  fatto  nel  caso  in  esame  –  le  ragioni  del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni con esse incompatibili sono state implicitamente rigettate  (Cass.  956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999);
vii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella espressa del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito della Suprema Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione – così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito – e ciò anche laddove il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere, espresse nel provvedimento impugnato, e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
-In  ultima  analisi,  a  fronte  di  una  motivazione  che  non risulta  meramente  apparente,  né  inferiore  alla  soglia  minima  di costituzionalità  (come  declinata  da  Cass.  Sez.  U,  8053/2014),  il ricorso appare mirare nella sostanza, e inammissibilmente, ad una diversa  valutazione  degli  elementi  probatori  scrutinati  dai  giudici del reclamo, finendo per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimit à̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
-Alla  declaratoria  di  inammissibilità  del  ricorso  segue  la condanna  del  ricorrente  alla  rifusione  delle  spese  del  giudizio  di legittimità  al  Fallimento  controricorrente  e,  per  esso,  in  quanto ammesso al patrocinio dello Stato ,  ai  sensi  dell’art.  144  d.P.R.  n. 115 del 2002, in favore di quest’ultimo, come disposto dall’art. 133 dello stesso t.u. spese giustizia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte  controricorrente  Fallimento,  ammessa  al  patrocinio  ex  artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 8000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1  quater  del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2025.