Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28917 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28917 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30639/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO di NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1909/2019 depositata il 04/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’ appello di Catania, con sentenza depositata il 4.9.2019, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Catania dichiarativa del suo fallimento ad istanza della RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che NOME non avesse provato il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma, l. fall. nel triennio 2015/2017, in ragione della inidoneità della documentazione dallo stesso prodotta (dichiarazioni IVA 2016 e 2017 e Modello Unico di tutte e tre le annate, nonché situazione patrimoniale aggiornata al 2018, registro fatture 2016/2018), e ciò sul rilievo che anche l’imprenditore individuale, per quanto in regime di contabilità semplificata, deve tenere il libro giornale e il libro inventari ed anche perché, come accertato dal tribunale, l’erario vantava un credito nei confronti del reclamante di 776.000 euro, non rilevando la sua eventuale prescrizione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la creditrice istante ha resistito in giudizio con controricorso.
Il Fallimento di NOME non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), degli artt. 2214, 2217 e 2083 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – critica della decisione impugnata per aver ritenuto non prodotta la dichiarazione iva 2015, e per avere ritenuto le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni iva per il triennio 2015/2017 inidonee ad assolvere l’onere probatorio gravante sul fallendo e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dei
limiti dimensionali. Error in procedendo per omesso esame della documentazione prodotta e per omessa pronunzia sulle eccezioni in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 156 comma 2 c.p.c. – art. 111 Cost.) motivazione apparente o affetta da manifesta insufficienza, illogicità e contraddittorietà, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. -valutazione delle prove.’ –
Il ricorrente lamenta che la corte d’appello : i) abbia ritenuto non prodotta la dichiarazione IVA anno 2015, che invece costituiva un tutt’uno con l’Unico 2016, come evidenziato in seno al reclamo alle pagine 5 e 6; ii) abbia omesso di esaminare l’istanza n. 2 del curatore, le visure ACI e le visure catastali, dalle quali si evinceva il suo patrimonio ed emergeva che la sede dell’impresa era la sua abitazione, che i suoi automezzi erano inutilizzabili e che il conto corrente recava un saldo di cinquemila euro; iii) non abbia dato rilievo alla produzione dei registri delle fatture acquisti e vendite dai quali desumere la sua situazione patrimoniale; iv) abbia erroneamente affermato l’irrilevanza del regime di contabilità semplificata da lui scelto, assumendo che dovesse comunque tenere il libro giornale e degli inventari; v) abbia omesso di fornire un’effettiva motivazione in ordine alla non attendibilità delle dichiarazioni dei redditi e IVA, dei registri delle fatture etc..
Il motivo deve essere respinto, previa parziale correzione, ex art. 384 ultimo comma c.p.c., della motivazione che sorregge il capo della pronuncia impugnato.
La motivazione è errata là dove la corte del merito afferma che gli imprenditori in regime di contabilità semplificata sono comunque obbligati alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari: in contrario, ai sensi dell ‘art . 18 del d.P.R. n. 600/73, chi opera in regime di contabilità semplificata è esonerato proprio dalla tenuta
del libro giornale e del libro degli inventari, mentre è obbligato a tenere il registro incassi e pagamenti, il registro IVA, il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro.
L’errore evidenziato non è tuttavia determinante ai fini dell’accoglimento del motivo.
Va escluso, infatti, che il giudice del reclamo abbia reso una motivazione apparente in ordine all’insufficienza della documentazione prodotta dal reclamante al fine di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, in quanto ha rilevato, con accertamento in fatto di per sé idoneo a sorreggere la decisione, che dai modelli unico prodotti in giudizio da NOME risultavano solo i ricavi, ma non si evincevano né l’attivo patrimoniale né i debiti (sicché non c’era prova del mancato superamen to delle soglie di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1, 2° comma l. fall.).
Si tratta, peraltro, di un accertamento malamente (o comunque non specificamente) censurato dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare che la situazione patrimoniale del triennio (2015/2017) rilevante -ovvero la prova del requisito dimensionale sub a) dovrebbe trarsi dai registri fatture acquisti e vendite prodotti o dal deposito della situazione patrimoniale aggiornata al 2018, senza però chiarire il come e il perché.
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale NOME contesta che gli estratti semplificati del ruolo, acquisiti in giudizio, potessero costituire prova dell’ammontare del proprio debito tributario, contestato dinanzi alla CTP per l’omessa notifica delle cartelle e per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16.5.2024