Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14590/2023 R.G. proposto da : DI COGNOME elettivamente domiciliato in GENOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato DI COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA, FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 48/2023 depositata il 31/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
DI NOME COGNOME in qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2022, con la quale -su richiesta del Pubblico Ministero – era stato dichiarato il fallimento della società partecipata , deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall.
La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova del mancato superamento delle soglie quantitative in oggetto. Ha osservato, in particolare, il giudice di appello che il mancato deposito dei bilanci e la mancata tenuta della contabilità precludono la ricostruzione dei ricavi della società e del l’attivo patrimoniale e che non rileva, in proposito, la circostanza che la società fosse inattiva, né ha rilievo la relazione della GdF in ordine allo stato della società.
Ha proposto ricorso per cassazione il socio della società in fallimento, affidato a due motivi. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., art. 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost., nonché nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello ha dato atto che il Pubblico Ministero « depositava annotazione 7/7/2022 con la quale si riservava ‘di trasmettere le conclusioni all’esito dell’udienza di p.c. », deducendo che tale annotazione non sarebbe stata inserita nel fascicolo telematico, per cui il contraddittorio sarebbe stato violato per non essere stato il ricorrente in grado di visionare le memorie del Pubblico Ministero.
Il primo motivo è inammissibile, posto che la lesione del diritto di difesa derivante da violazioni di carattere processuale può essere denunciata solo laddove si sia verificato un concreto pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023). La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, difatti, l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., n. 26831/2014).
Il ricorrente che, pertanto, ritiene di avere subito un pregiudizio al proprio diritto di difesa per effetto di una violazione processuale, ha l’onere di allegare quale esso sia in termini specifici e per come derivante dalla supposta violazione processuale sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022), sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa prospettarsi l’ottenimento di una pronuncia diversa e più favorevole a quella impugnata (Cass., n. 27419/2021; Cass., n. 19759/2017).
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che non sarebbe stato in grado di visionare in appello le note scritte del Procuratore Generale, senza allegare quale sia stato lo specifico pregiudizio subito, pregiudizio -peraltro -da escludersi, posto che la sentenza impugnat a, pur avendo menzionato l’atto difensivo del resistente Procuratore Generale (« il Pubblico Ministero depositava annotazione 7/7/2022 con la quale si riservava ‘di trasmettere le
conclusioni all’esito dell’udienza di p.c .»), non lo ha valorizzato ai fini della decisione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 15, quarto comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, da parte della società debitrice, circa i requisiti soggettivi di non assoggettabilità a fallimento. Osserva parte ricorrente che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore, potendovi questi assolvere con ogni altra documentazione. Sotto questo profilo, il ricorrente deduce la rilevanza della circostanza dell’inattività dell’impresa, come indicato nelle fonti di prova valorizzate dal giudice di appello, nonché dall’essere la società dichiarata fallita scollegata dalla rete telematica di proprietà dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e come confermato dal deposito dello stato passivo del fallimento, nonché dall’ulteriore documentazione già sottoposta al giudice di appello.
Il secondo motivo è inammissibile, già ex art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass., n. 25188/2017). Né il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del debitore (Cass., n. 625/2016).
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli
intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.