Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2730 – 2022 R.G. proposto da:
STUDIO RAGIONE_SOCIALEa.s. di COGNOME RAGIONE_SOCIALE. -c.f. P_IVA in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato professor NOME COGNOME.
RICORRENTI
contro
COGNOME -c.f. CODICE_FISCALE – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro ricorso dall’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c., ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento dello ‘ RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di NOME COGNOME , in persona della dottoressa NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 1422 -19.10/24.12.2021 Corte d’Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Torino depositato in data 29.1.2021 NOME COGNOME chiedeva dichiararsi il fallimento dello ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di NOME COGNOME .
Deduceva di esser creditore delle controparti per l’importo di euro 76.736,19 in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Resistevano lo ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché NOME COGNOME.
Con sentenza n. 156/2021 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento dello ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di NOME COGNOME.
L o ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché NOME COGNOME proponevano reclamo.
Instavano per la revoca della dichiarazione di fallimento.
Resisteva il creditore istante, NOME COGNOME.
Non si costituiva il curatore del fallimento.
Con sentenza n. 1422/2021 la Corte di Torino rigettava il reclamo e condannava i reclamanti alle spese.
Evidenziava la Corte di Torino, in ordine al primo motivo, con cui i reclamanti avevano addotto il mancato superamento delle soglie di fallibilità, che i documenti prodotti dai reclamanti non valevano a dar dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali atti ad impedire la dichiarazione di fallimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) .
Evidenziava, segnatamente, che le dichiarazioni fiscali, i ‘bilanci’ e la ‘situazione contabile’ allegati non consentivano il compiuto riscontro dei crediti, dei debiti e della consistenza dei beni strumentali dell’impresa , siccome, da un canto, non erano ex se attendibili , ‘non trovando conciliazione diverse poste inserite nei con quanto riportato nelle dichiarazioni dei redditi’ (così sentenza impugnata, pag. 3) , e siccome, d’ altro canto, non erano state prodotte le scritture contabili né le scritture erano state integralmente rimesse al curatore, così come lo stesso organo gestorio aveva riferito all’udienza del 19.10.2021 (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) .
La stessa Corte esponeva, in ordine al secondo motivo, con cui i reclamanti avevano addotto l’insussistenza dello stato di decozione, che l ‘insolvenza emergeva per via del mancato pagamento del credito vantato dal creditore istante, alla stregua dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario e degli Enti previdenziali, così per il complessivo importo di euro 72.083,24, ed anche in ragione dell’esito infruttuoso dell’esecuzione mobiliare promossa da NOME COGNOME (cfr. sentenza impugnata, pagg. 3 – 4) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso lo ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché NOME COGNOME ; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il curatore del fallimento del lo ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di NOME COGNOME non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall.
Deducono, in ordine alla asserita inattendibilità della documentazione contabile prodotta, che la Corte di Torino avrebbe dovuto darne conto con adeguata motivazione (cfr. ricorso, pagg. 10, 13 e 15) , viepiù, attesa l’ampia proiezione dell’inciso ‘in qualunque modo risulti’ di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 1 l.fall. , che qualsivoglia esito istruttorio è idoneo ai fini del riscontro del mancato superamento delle soglie di fallibilità (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deducono altresì che: a) ha errato la corte d’appello a reputare inattendibil i, in quanto peraltro formati dallo stesso imprenditore, i bilanci degli esercizi 2017, 2018 e 2019 nonché il Modello Unico relativo alla dichiarazione dei redditi per le annualità 2018, 2019 e 2020 a tal fine allegati (cfr. ricorso, pag. 11) ; b) ‘i bilanci di esercizio recano l’indicazione di dati analitici, senz’altro controllabili’ (così ricorso, pag. 13) ed è stata prodotta documentazione avente rango di prova ‘privilegiata’ (cfr. ricorso, pag. 13) ; c) non è stata fornita al curatore qualsivoglia informazione di cui è stata fatta richiesta, sicché la situazione contabile della s.a.s. è stata ricostruita in maniera analitica (cfr. ricorso, pagg. 14 – 15) .
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.
Deducono che: a) ha errato la Corte di Torino a reputare che lo ‘RAGIONE_SOCIALE versasse in stato di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 16) ; b) al
riguardo la Corte di Torino e il Tribunale di Torino si sono limitati al riscontro delle esposizioni debitorie e si sono astenuti da qualsivoglia ‘ giudizio prognostico in ordine alla capacità o all’incapacità dell’impresa di far fronte ai propri debiti’ (così ricorso, pag. 17) né hanno acclarato se la situazione di crisi fosse o meno irreversibile (cfr. ricorso, pag. 17) ; c) segnatamente il debito erariale non è stato oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. ricorso, pag. 20) , viepiù che l’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario avrebbe potuto essere oggetto di rateizzazione, ‘risultando finanziariamente sostenibile per la Società’ (così ricorso, pag. 20) ; d) ancora e in ogni caso l’accomandita fallita risulta titolare di crediti per circa euro 70.000,00, che i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2017, al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 registrano utili significativi e parimenti la situazione economica relativa all’esercizio 2020 evidenzia un rapporto positivo tra l’atti vo e i debiti (cfr. ricorso, pag. 21) .
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che; a) la Corte di Torino ha opinato per il superamento delle soglie di fallibilità, ‘prescindendo da un compiuto esame della documentazione contabile prodotta ‘ (così ricorso, pag. 23) ; b) la documentazione prodotta evidenzia, viceversa, ‘con tutta chiarezza il mancato superamento (…) delle soglie di fallibilità’ (così ricorso, pag. 25) .
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deducono che: a) la Corte di Torino ha opinato per la sussistenza dello stato di insolvenza , omettendo qualsivoglia riferimento ‘alla generale situazione
dell’impresa come rappresentata dalla documentazione agli atti ‘ (così ricorso, pag. 29) ; b) se la corte d’appello avesse esaminato la documentazione contabile prodotta , avrebbe ‘rilevato che la Società produceva utili’ (cfr. ricorso, pag. 30) e non versava in stato di decozione (cfr. ricorso, pag. 30) .
Il primo e il terzo motivo sono senza dubbio connessi, siccome e l’uno e l’altro mezzo di impugnazione afferiscono al riscontro del superamento, nella specie, delle soglie di fallibilità di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall.; ambedue i mezzi, in ogni caso, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ.
In particolare – nel solco dell’insegnamento per cui l’ onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall ‘ art. 1, 2° co., l.fall. grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione pone come regola generale l ‘ assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come eccezione il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali (cfr. Cass. 15.1.2016, n. 625, ove si soggiunge che non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l ‘ imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell ‘ ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame) -i ricorrenti sollecitano, in fondo, questa Corte al riesame della documentazione allegata in sede di merito, onde dar dimostrazione dell’insussistenza dei requisiti dimensionali necessari ai fini della declaratoria di fallimento, ossia sollecitano questo Giudice al riesame delle ‘dichiarazioni dei redditi mod. Unico per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, i relativi agli esercizi 2017, 2018 e
2019 e la relativa all’esercizio 2020’ (così sentenza impugnata, pag. 3) .
Del resto, questa Corte spiega, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all ‘ art. 1, 2° co., l.fall., che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l ‘ imprenditore è tenuto a depositare ai sensi dell ‘ art. 15, 4° co., l.fall., benché costituiscano strumento di prova privilegiato dell ‘ allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell ‘ impresa, non assurgono, tuttavia, a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte -evidentemente – del giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., dell ‘ attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l ‘ imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (cfr. Cass. (ord.) 23.11.2018, n. 30516) .
13. In questi termini non può che postularsi quanto segue.
Per un verso, la valutazione cui, in parte qua , la Corte di Torino ha atteso, è ineccepibile ‘in diritto’, congrua ed esaustiva ‘in fatto’, ossia, a tal ultimo riguardo, immune da qualsiasi forma di ‘ anomalia motivazionale ‘ rilevante alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
In particolare, con riferimento alla possibile ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , la Corte piemontese ha – lo si è anticipato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Cosicché , ingiustificatamente i ricorrenti adducono che la corte d’appello ha reputato inattendibile la documentazione prodotta sulla scorta di argomentazioni scarne e lacunose (cfr. ricorso, pag. 23) .
Ben vero, la corte distrettuale, benché abbia dato atto che la documentazione prodotta fosse stata formata dall’accomandita fallita, non l’ha ritenuta come tale e in quanto tale inattendibile (cfr. sentenza d’appello, p ag. 3) .
Per altro verso, sovviene l’elaborazione di questo Giudice secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927. Cfr. altresì Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità) .
Per altro verso ancora, invano i ricorrenti prospettano che in ordine alle asserite discrepanze tra i bilanci e le dichiarazioni dei redditi hanno formulato osservazioni con le note scritte depositate il 18.10.2021 (cfr. ricorso, pag. 13) .
Invero, l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) , introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305) .
In questo quadro inappuntabilmente la corte territoriale ha concluso nel senso che i reclamanti non avessero assolto, in relazione alle soglie di fallibilità di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall., l’onere probatorio su di essi incombente (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) .
Il secondo e il quarto motivo parimenti sono senz’altro connessi, siccome sia l’uno sia l’altro mezzo di impugnazione afferiscono al riscontro dello stato d’insolvenza ; entrambi i mezzi, comunque, sono inammissibili analogamente ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ.
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento ‘ di fatto ‘ , incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252; Cass. 28.7.1977, n. 3371) .
Su tale scorta non può che reputarsi quanto segue.
Da un canto, la valutazione cui la Corte di Torino ha, al riguardo, fatto luogo, è analogamente ineccepibile ‘in diritto’ .
Ben vero, in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611) .
Cosicché s arebbe stato sufficiente il riscontro dell’inadempimento dell’obbligazione nei confronti del creditore ricorrente.
D’altro canto, la valutazione in parte qua -di cui dapprima si è dato conto della Corte piemontese similmente va esente da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014.
Ulteriormente la corte distrettuale ha dato riscontro pur della dichiarazione negativa ex art. 492, 4° co., cod. proc. civ. resa dal legale rappresentante dell’acco mandita fallita in sede di pignoramento.
In questo quadro, pertanto, invano i ricorrenti adducono che ‘lo stato di insolvenza non può essere identificato nel singolo inadempimento di un’obbligazione’ (così ricorso, pag. 19) ; che non è stata operata alcuna ‘valutazione complessiva sullo stato della società’ (così ricorso, pag. 19) ; che non ha precipua valenza la dichiarazione resa dall’accomandatario in sede di pignoramento mobiliare eseguito su istanza del creditore ricorrente, siccome ‘non si può evincere con chiarezza se detta affermazione sia riferita ai beni della società o a quelli del socio’ (così ricorso, pag. 22) .
Si rimarca, infine, che i ricorrenti si dolgono per l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Inoltre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360,
1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
I l curatore del fallimento dello ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘ nonché di NOME COGNOME non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti, ‘RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte