Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20739 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20739 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7849/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 314/2022 depositata il 15/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Venezia rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Verona su istanza di NOME COGNOME.
Precisato che la reclamante aveva dedotto l’insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 15 l. fall., lamentando l’errata valutazione della sua situazione debitoria, constatava che la curatela aveva prodotto gli avvisi e le cartelle di pagamento relativi ai debiti erariali e contributivi per gli anni 2013, 2014 e 2015 (debiti che, peraltro, erano stati ammessi al passivo del fallimento) per un importo superiore alla soglia di rilevanza prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall..
Riteneva che fossero così integrati sia la condizione prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., sia il requisito soggettivo di fallibilità della debitrice.
Aggiungeva che la reclamante non aveva assolto l’onere che su di lei incombeva di provare l’insussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità, non essendosi preoccupata di depositare i propri bilanci, altri libri o documentazione contabile di sor ta afferente all’impresa.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 15 febbraio 2022, prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati Fallimento di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall.: la corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che gli avvisi e le cartelle di pagamento relativi a pretesi crediti erariali e contributivi non erano mai stati notificati a RAGIONE_SOCIALE e che, conseguentemente, quelli relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 si erano prescritti e non potevano essere conteggiati al fine della verifica del l’ammontare complessivo dei debiti rilevante ai sensi de ll’art. 1, comma 2, lett. c) l. fall. , che era perciò rimasto al di sotto della soglia di fallibilità.
I due avvisi di accertamento 2013/2014 riportavano, peraltro, un totale di debiti d’imposta inferiore alla predetta soglia, per il cui superamento non potevano essere tenute in considerazione le sanzioni amministrative, di carattere meramente accessorio rispetto all’obbligazione principale.
Infine, la c orte d’appello non avrebbe tenuto presente che RAGIONE_SOCIALE aveva cessato ogni attività a partire dal 2016 e che per tale motivo non aveva più depositato i bilanci.
5. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, dopo aver ritenuto integrato (‘ vista la dimensione dell’indebitamento ‘) il requisito soggettivo di fallibilità della debitrice di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., ha aggiunto che ‘ l’onere della prova dell’insussistenza dei requisiti dimensionali grava comunque sul debitore che intenda essere esentato dal fallimento e l’odierna reclamante, che non ha depositato i bilanci né altri libri o documentazione contabile di sorta afferente l’impresa, non l’ha in alcun modo assolto ‘ (pa g. 5 della decisione impugnata).
Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, l’una concernente l’accertamento del superamento della soglia prevista per l’indebitamento comple ssivo dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., l’altra relativa al mancato assolvimento dell’onere probatorio che grava va sulla debitrice in ordine al ricorrere delle condizioni di non fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l. fall..
L’odierna ricorrente si è limitata a sostenere, rispetto alla seconda ratio decidendi , che la corte distrettuale non aveva considerato che il mancato deposito dei bilanci era dovuto alla totale cessazione dell’attività di impresa a partire dal 2016.
L’assunto (a prescindere dalla sua fondatezza) è totalmente privo di decisività, perché nell’ambito d el procedimento prefallimentare il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall., di cui in ogni caso è onerato, anche con strumenti probatori
alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l. fall. (che non assurgono a prova legale), avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 35381/2022, Cass. 25025/2020).
L’inammissibilità delle censure mosse alla seconda delle indicate rationes decidendi rende altrettanto inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alla ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata, che resterebbe sorretta dall’altra ratio (fra molte, Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 16 maggio 2024.