Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1732-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 10998/2019 del TRIBUNALE DI MILANO del 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 30/4/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Banca di Piacenza soc. coop. p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE insistendo per l’ammissione del credito di €. 242.987,00 quale
saldo negativo del rapporto di conto corrente intercorso con la società poi fallita.
1.2. Il Fallimento ha resistito all’opposizione deducendo, tra l’altro, che la banca non aveva prodotto ‘ l’integralità degli estratti conto dall’accensione del rapporto di conto ‘ .
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la banca aveva allegato ‘ gli estratti conto relativi al periodo 31.12.2012 -31.12.2017 ‘ e la ‘ copia degli estratti scalari del conto corrente … per il periodo 30.09.1992 al 31.12.2017 ‘ , ha ritenuto che: l’opponente non aveva assolto all’onere di provare la fonte del suo diritto di credito attraverso la tempestiva produzione in giudizio di tutti i documenti idonei a dimostrare la sussistenza del credito del quale aveva domandato l’ammissione ; – la banca che chiede l’ammissione del credito da saldo negativo del conto corrente ha l’onere di dare conto, attraverso il deposito di tutti estratti , dell’intera evoluzione del rapporto; la domanda di ammissione proposta dall’opponente doveva essere, pertanto, rigettata per la riscontrata ‘ carenza documentale ‘.
2.1. La Banca di Piacenza socRAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 27/12/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
2.2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 98-99 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda
di ammissione proposta dalla banca sul rilievo che la stessa, non avendo prodotto in giudizio gli estratti conto dalla data di apertura del conto, non aveva fornito in giudizio la prova del proprio credito, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la banca aveva prodotto tutta la documentazione afferente il rapporto di conto corrente intercorso con la società poi fallita, come gli estratti del conto corrente dal ‘31.12.2013 al 31.12.2017 ‘ e gli ‘estratti e scalari dal 30.09.1992 al 31.12.2017 ‘, e che la d ocumentazione prodotta consentiva la ricostruzione del credito della banca.
3.2. Il motivo è fondato (con assorbimento degli altri).
3.3. Questa Corte ha, sul punto, condivisibilmente affermato che: -‘ nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ. ‘; -‘una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustific azione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023) ‘; -gli estratti conto, infatti, ‘ non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto ‘ poiché ‘essi – come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di
avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto “; -‘ tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni ‘; -in particolare, ‘ a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risul ti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito) ‘; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ .’; -‘ è innegabile, peraltro, che, malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi
al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti ‘; -‘ in quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il mec canismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ. ‘; -‘ la medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice (o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell’azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l’ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto ‘ (Cass. n. 9727 del 2024, in motiv., con rinvio a Cass. n. 1763 del 2024).
3.4. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha respinto l’opposizione allo stato passivo sull’esclusivo rilievo della mancata produzione, da parte della banca opponente, degli estratti conto per l’intera durata del rapporto di conto corrente, senza, per contro, procedere all’accertamento del dare e avere attraverso tutti i mezzi di prova che, nei termini indicati, poteva utilizzare.
Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al
tribunale di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima