Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25714/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DI CAMPOBASSO -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE CAMPOBASSO n. 348/2024 depositata il 21/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– La ricorrente, cittadina argentina, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16.10.2024 con cui il Giudice di
pace di Campobasso ha respinto il ricorso proposto dalla predetta avverso il decreto di espulsione emesso in data 29.10.2024 dal AVV_NOTAIO Campobasso tramite la concessione di un termine per la partenza volontaria entro 30 giorni.
1.1 -Quanto alla vicenda personale nel ricorso la ricorrente riferisce di aver fatto ingresso in Italia con un Visto Schengen Uniforme in data 27/07/2024, il quale dà il diritto di soggiornare nel territorio Schengen per un periodo di 90 giorni ogni 180 giorni. Al momento della notifica del decreto di espulsione (29/10/2024), il periodo di validità del visto, a suo dire, non era terminato in quanto la stessa era partita per la Thailandia dal 12 al 24 agosto 2024, di conseguenza, il periodo di 90 giorni si sarebbe concluso il 06/11/2024, cioè a far data dal suo reingresso sul territorio Schengen.
2.- Il Giudice di Pace di Campobasso ha ritenuto, tuttavia, che l’interessata non avesse idoneamente documentato le dedotte date di uscita e di rientro dal territorio nazionale nei novanta giorni di soggiorno consentiti dal regolamento CE 810/’09, giacché la sua assenza dal territorio nazionale si sarebbe dovuta presumere dalle sole copie dei biglietti aerei per la Thailandia, alle quali, invece, non poteva essere riconosciuta quell’efficacia probatoria auspicata nell’atto introduttivo del giudizio .
3.L’Amministrazione è rimasta intimata avendo depositato un atto al solo fine di presentare memoria nell’eventualità di fissazione udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione al riparto dell’onere della prova, degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto nella memoria di costituzione la Prefettura nulla eccepiva in ordine alla dedotta circostanza secondo cui la ricorrente dal 12.08.2024 al 24.08.2024 usciva dal territorio Schengen, recandosi in Thailandia.
Né la ricorrente avrebbe potuto aliunde dimostrare le dedotte date di uscita e reingresso nel territorio Schengen, giacché il passaporto era in possesso della Questura di Campobasso (come sarebbe dimostrato dal verbale di ritiro del passaporto che era stato allegato sub n. 4 al ricorso introduttivo). La prova quindi non sarebbe stata nella disponibilità della ricorrente, bensì nella disponibilità di parte resistente, la quale non aveva contestato le deduzioni contenute nel ricorso.
2.- Il motivo è inammissibile sotto un duplice aspetto: a) per carenza di specificità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso di cassazione di cu all’art. 366 comma.1 n. 4 e 6 c.p.c. invero la ricorrente non produce i documenti cui fa riferimento (né il decreto di espulsione, né il verbale di ritiro del passaporto che avrebbe prodotto nel giudizio di merito nel cui fascicolo telematico, peraltro, non risulta neppure indicato, né il ricorso introduttivo del giudizio di merito cui si fa riferimento, né le copie del biglietto aereo che il giudice ha ritenuto inidonee); b) è noto che per invocare la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (per tutte Cass., Sez. Un. n. 20867/2020); inoltre la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando si deduca un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); peraltro a voler ritenere che nella specie la
ricorrente denunci, in effetti, l’omessa considerazione di un fatto decisivo ovvero che il passaporto -quale idoneo strumento di provafosse stato ritirato dunque non nella disponibilità del ricorrente, comunque la censura sarebbe inammissibile poiché la ricorrente non ha -come detto- in alcun modo dimostrato né che la questione era stata discussa dalle parti, né la sua decisività, che del resto sarebbe stata tale solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione, richiesta di esibire il documento nella sua disponibilità, non lo avesse fatto né avesse ottemperato al relativo eventuale ordine di esibizione.
4. -Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese poiché la parte resistente è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 8.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME