Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30224/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF:CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO n. 1062/2022 depositata il 27/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Cosenza in data 12/06/2015, RAGIONE_SOCIALE agì al fine di ottenere soddisfazione del credito, pari ad euro 136.016,41, maturato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo
della somministrazione di servizi di telefonia fissa e mobile, fax, collegamenti internet, e della fornitura, noleggio, manutenzione e assistenza tecnica di apparati e servizi.
Avverso il predetto decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, eccependo, per quanto ancora rileva in questa sede: (i) la mancanza di prova del credito, non avendo RAGIONE_SOCIALE prodotto in giudizio le fatture di cui lamentava il mancato pagamento non solo un estratto delle proprie scritture contabili certificate da un notaio;
(ii) l ‘ inesistenza del credito asseritamente rinvenibile in base alle fatture emesse nel periodo successivo ad aprile 2012, in quanto prive di giustificazione causale, dato che RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato il diritto di recesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 857/2015 il Tribunale di Cosenza accolse l ‘ opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2015 emesso dal medesimo Tribunale, sulla preliminare questione di improponibilità del ricorso monitorio per non avere RAGIONE_SOCIALE esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, deducendo l ‘ erroneità della decisione impugnata, non essendo obbligatorio il tentativo di conciliazione per il giudizio monitorio e avendolo esperito per quello di opposizione, ed ha argomentato per l ‘ infondatezza nel merito dell ‘ opposizione, essendo il credito provato.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, eccependo l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e argomentando nel merito per l ‘ infondatezza dell ‘ appello. In particolare, dedusse l ‘ inidoneità probatoria delle fatture prodotte da RAGIONE_SOCIALE, e la circostanza che dal 13/04/2012 la somministrazione dei servizi di telefonia le sarebbe stata fornita da altri operatori.
Con sentenza n. 1062/2022, depositata in data 27/03/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto l ‘ appello e, per l ‘ effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la
RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ importo di euro 123.906,45, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, condannando parte appellata a rifondere le spese del grado.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. ‘ , lamentando che la Corte territoriale non ha considerato l ‘ eccezione, sollevata da RAGIONE_SOCIALE sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, di inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE, eccezione che avrebbe invertito l ‘ onere della prova, dovendo il creditore provare l ‘ effettiva prestazione a suo carico, ex art. 1460 c.c. A detta della ricorrente, la Corte territoriale ha errato tanto nel non aver fatto corretta applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., in merito alla ripartizione dell ‘ onere della prova nel caso in cui il debitore opponente proponga eccezione di inadempimento, quanto per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito appunto dall ‘ inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.
In data 5 giugno 2024 è stata depositata dai difensori delle parti una istanza congiunta di rinvio di udienza per consentire la sottoscrizione di convenuta transazione e il successivo deposito della rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte, preso atto, rinvia a nuovo ruolo, per consentire alle parti di depositare la stipulata transazione e la rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 6/6/2024