Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1130 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2756/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1209/2017 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 04/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti:
–NOME COGNOME ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di € 4.250,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo per lavori edili;
-avanzata opposizione da parte dell’ingiunta, il Giudice di pace confermò l’opposto decreto e, in accoglimento della domanda ‘riconvenzionale’ dell’opposto, condannò l’ opponente al pagamento della somma ulteriore di € 1.020,00;
il Tribunale di Udine, revocato il decreto ingiuntivo, condannò l’appellato al pagamento della somma di € 2.950,00.
Avverso la sentenza d’appello la RAGIONE_SOCIALE e NOME ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte resiste con controricorso.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la produzione da parte della ricorrente del documento allegato alla memoria, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui all’ art. 372 cod. proc. civ.
La ricorrente con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, denuncia falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 cod. civ., nonché 115 e 116 cod. proc. civ., nonché, infine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Assume la ricorrente che il COGNOME non aveva assolto all’onere sopra di lui incombente di dimostrare l’importo del corrispettivo, a seguito dell’eccezione d’inadempimento formulata dalla società ingiunta.
3.1. Il complesso censuratorio è infondato.
Deve osservarsi che non risulta adeguatamente aggredita la ratio decisoria della sentenza, la quale, dopo avere affermato che l’appellato non aveva provato <>, spiega che le testimonianze avevano chiarito che costui aveva fatto luogo al 90% delle opere a lui assegnate in
appalto. Di conseguenza, poiché il prezzo di € 18.000,00 era stato fissato per il completamento dei lavori, calcolato il 90%, all’appellato era dovuta la somma di € 16.200,00 e, tenuto conto che il c ommittente aveva già versato l’ammontare di € 13.250,00, a costui spettava ancora il saldo di € 2.950,00.
La prospettazione della ricorrente secondo la quale i lavori non costituivano il 90%, ma solo il 77,60%, a parte la non allegazione al ricorso della citata relazione del direttore dei lavori e la non puntuale indicazione dell’allocazione della stessa (non bastando il mero richiamo al fascicolo di parte), di per sé, non risulta elemento idoneo a scardinare il complessivo vaglio probatorio della Corte di merito, la quale ha tenuto conto di tutto il complesso inferenziale derivante dalla prova per testi, con giudizio in questa sede non censurabile.
È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Nella sostanza, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte
dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Secondo la ricorrente il Giudice dell’appello non aveva tenuto conto di documento decisivo dal quale constava che il COGNOME aveva rinunciato a riscuotere l’importo di € 1.020,00, relat ivo a lavori extra capitolato.
4.1. Il motivo, in presenza di ‘doppia conforme’, non è scrutinabile, trovando applicazione ‘ratione temporis’, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., a mente del quale il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Nel resto, impinge nelle osservazioni di cui al paragrafo precedente.
In disparte va rilevato che la ricorrente neppure indica dove e quando abbia evidenziato il fatto qui enunciato.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso il giorno 7 dicembre 2022