Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8169 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8169 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29676 – 2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
F allimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
INTIMATO
avverso il decreto dei 2/6.11.2017 del Tribunale di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
NOME COGNOME -già creditore ricorrente ex art. 6 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE (fallimento poi dichiarato dal
Tribunale di Ancona con sentenza del 24.7.2015) domandava con ricorso ex art. 93 l.fall. l’ammissione al passivo fallimentare dell ‘RAGIONE_SOCIALE
Esponeva che era creditore della società RAGIONE_SOCIALE in virtù di ‘pagherò cambiario’ dell’importo di euro 170.000,00 , emesso il 27.10.2011 all’ordine suo dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante.
Esponeva che in suo favore, a garanzia dell’obbligazione cambiaria , la RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE aveva costituito, con rogito in data 27.10.2011, ed iscritto, in data 11.11.2011, ipoteca volontaria su taluni immobili in Sant’Elpidio a Mare.
Esponeva che l’effetto cambiario era stato protestato i l 2.10.2014.
Chiedeva l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria per euro 170.898,81 per capitale, spese di protesto ed interessi, in privilegio per euro 1.402,03 per spese legali correlate alla proposizione del ricorso di fallimento, in chirografo per euro 325,00 per spese e competenze della domanda di ammissione al passivo.
Il g iudice delegato rigettava l’istanza di ammissione al passivo.
NOME proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento.
Con decreto dei 2/6.11.2017 del tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese del giudizio.
Evidenziava il tribunale che non era stata prodotta valida ed efficace documentazione, idonea a comprovare il presunto prestito eseguito dall’opponente in favore della società poi RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto, pag. 3) .
Evidenziava che gli elementi addotti a riscontro del preteso finanziamento si palesavano del tutto incongrui (cfr. decreto, pag. 3) .
Evidenziava, peraltro, che l’allegata delibera assembleare nulla comprovava ai fini del perfezionamento del mutuo e che era parimenti sfornita di efficacia
probatoria l’allegata dichiarazione di riconoscimento del debito, priva di data certa, con firma illeggibile e comunque riferibile non già al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE bensì ad un soggetto ad essa estraneo (cfr. decreto, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha rappresentato che la Corte d’Appello di Ancona , con sentenza del 20.1.2023, ha confermato la sentenza del 16.7.2020, con cui il Tribunale di Ancona lo aveva assolto dal delitto di usura ascrittogli per i fatti per i quali è ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., l a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1992 cod. civ. nonché degli artt. 100, 102, 103, 43, 49, 51, 68 e 63 r.d. n. 1669/1933 in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.
Deduce che mediante l’allegazione del ‘pagherò’, protestato in data antecedente al fallimento, ha compiutamente documentato il credito cartolare fatto valere in via di azione cambiaria diretta nei confronti dell’emittente nelle forme della domanda di ammissione al passivo (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce che sono pertanto inconferenti i rilievi del tribunale relativi al rapporto sottostante, riferibili semmai ad un’ipotetica azione causale subordinata rispetto all’azione cartolare all’uopo esperita (cfr. ricorso, pag. 14) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.
Deduce che, pur ad ammettere che con la domanda di ammissione al passivo h a esperito l’azione causale, o ssia l’azione traente titolo dal rapporto sottostante all’emissione del ‘pagherò’, nondimeno il titolo cambiario allegato ha valenza di promessa di pagamento (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce conseguentemente che, nel quadro della cosiddetta ‘astrazione processuale’, gravava su controparte l’onere, per nulla assolto (cfr. ricorso, pag. 17) , della dimostrazione dell’insussistenza della ‘ causa debendi ‘ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che ha errato il tribunale a ritenere che ‘non risulta (…) essere stata prodotta valida ed efficace documentazione comprovante l’effettività del presunto prestito’ (cfr. ricorso, pag. 17) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia – in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 93, 95 e 96 l.fall.
Deduce che ha errato il tribunale a negare valore probatorio alla scrittura di riconoscimento del debito sottoscritta da NOME COGNOME in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce che NOME COGNOME, benché non avente veste di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ne era di fatto il ‘ dominus ‘, siccome agiva sistematicamente in nome e per conto della stessa RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce che la RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE con l’emissione della cambiale e con la concessione della garanzia ipotecaria ha ratificato e fatto proprio l’operato del ‘ falsus procurator ‘ e dunque ha reso a sé vincolante la dichiarazione ricognitiva del debito rilasciata da ll’ COGNOME (cfr. ricorso, pag. 19) .
Il primo ed il secondo motivo sono evidentemente connessi, il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini di cui in seguito; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo, del resto espressamente esperito in via subordinata.
Il ricorrente, producendo il pagherò cambiario protestato (perciò munito di data certa e opponibile alla procedura) e allegando i fatti che avevano dato luogo alla sua emissione da parte della debitrice poi RAGIONE_SOCIALE, ha indubbiamente esercitato in giudizio sia l’azione cartolare che quella causale.
Ebbene, il tribunale non solo ha erroneamente ritenuto che l’opposizione fosse stata proposta sulla scorta della sola azione causale, ma ha totalmente omesso di considerare che, anche in questa ipotesi, la cambiale ha comunque valore di promessa di pagamento nei rapporti personali fra emittente e beneficiario; con la conseguenza che (così come nel caso di esercizio dell ‘ azione cambiaria) l’onere di provare l’insussistenza del rapporto fondamentale sottostante alla sua emissione incombe sul debitore ai sensi dell’art. 1988 c.c. ( fra le tante, Cass. nn. 14066/2010, 19860/011, 13506/2014 e 26/2017 ).
Il giudice del merito ha dunque violato i principi che, nella materia, regolano l’onere della prova, laddove ha ritenuto che, al cospetto dell’eccezione sollevata dal Fallimento (‘il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE proponeva l’esclusione del credito insinuato dal Sig. COGNOME ‘: così ricorso, pag. 6) , spettasse a COGNOME dimostrare di aver erogato il finanziamento, anziché all’organo della procedura dimostrare che l’allora opponente non aveva mutuato alcuna somma alla società poi RAGIONE_SOCIALE.
14 . Infine, e per altro verso, va escluso che, pur nell’errata prospettiva di partenza, il tribunale abbia comunque reso una motivazione idonea a dar conto dell’avvenuto assolvimento, da parte del curatore, dell’onere della prova che gli incombeva, ovvero una motivazione atta a deporre, in termini univoci e significativi, per l’insussistenza della ‘ causa debendi ‘ -sub specie di mutuo sottesa all’emissione del pagherò cambiario.
E tanto, propriamente, nel quadro dell’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216; altresì, Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234, secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.) .
15. In particolare, si rimarca quanto segue.
In primo luogo, erroneamente è stata svalutata la univocità e pregnanza indiziaria degli assegni circolari e delle matrici degli ulteriori assegni alla stregua tout court del difetto di corrispondenza con il quantum della somma asseritamente mutuata (cfr. decreto, pag. 4) .
In secondo luogo, erroneamente è stata svalutata la univocità e pregnanza indiziaria della ricevuta rilasciata in data 2.12.2011 alla stregua tout court del lasso temporale decorso da l dì di emissione del ‘pagherò’ (cfr. decreto, pag. 4) .
Erroneamente, ben vero, alla luce del l’insegnamento di questa Corte secondo cui nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, giacché è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084; Cass. 30.11.2005, n. 26081; Cass. 7.2.2013, n. 2895, secondo cui lo schema logico della presunzione semplice offre all ‘ interprete uno strumento di accertamento dei fatti che può anche presentare qualche margine di opinabilità, stante che, quando anche quest ‘ ultimo margine è escluso per la rigidità della previsione deduttiva, si ha il diverso fenomeno della presunzione legale) .
In terzo luogo, erroneamente è stata sopravvalutata la univocità e pregnanza indiziaria dell ‘omess a indicazione nelle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE degli importi pecuniari corrisposti a titolo di prestito.
Infine, la dichiarazione di riconoscimento del debito, pur al di là dell’illeggibilità della sottoscrizione che vi figura in calce e del difetto di data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben sarebbe stata, comunque, da vagliare nella cornice dell’imprescindibile valutazione complessiva degli elementi indiziari (cfr. Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9059, secondo cui, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che,
presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; cosicché deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall ‘ altro in un rapporto di vicendevole completamento) .
In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 2/6.11.2017 del Tribunale di Ancona va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di
Ancona in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte