Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23788 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26484/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4557/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/03/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE stipulò un contratto di finanziamento agevolato ai sensi del d.lgs. n. 181 del 21/04/2000, con RAGIONE_SOCIALE per l’ammontare complessivo di ottantamila euro , oltre a dodicimila euro per il primo anno di attività, per la realizzazione di impianti sportivi in Abruzzo, con previsione contrattuale di invio della documentazione di avvenuta esecuzione dei lavori finanziati entro sei mesi dalla conclusione del contratto, avvenuta il 7/07/2011 e quindi entro il 7/01/2012.
Il finanziamento non venne erogato da RAGIONE_SOCIALE, seppure la società pubblica avesse fatto eseguire un’ispezione da una funzionaria della società RAGIONE_SOCIALE , nell’anno 2014
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla necessità di aver dovuto ricorrere al credito privato per effettuare i lavori divisati, sostenendo le relative spese anche di studio e progettazione.
Il Tribunale di Roma, nel contradditorio con RAGIONE_SOCIALE rigettata l’istanza di ordinanza di ingiunzione in corso di causa, ai sensi dell’art. 186 ter , c.p.c., e ritenuta la causa documentale, con sentenza n. 22676 del 11/11/20215, respinse la domanda.
RAGIONE_SOCIALE propose gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4457 del 30/06/2022, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi di impugnazione, la RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 13/03/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono i seguenti.
1.1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: la Corte d’appello ha malamente applicato il principio di presunzione di conoscenza dell’atto di cui sia data prova, da parte del mittente, del rituale ricevimento da parte del destinatario e, inoltre, ha violato il principio di ripartizione dell’onere della prova , poiché ha posto a carico della RAGIONE_SOCIALE la prova del perfezionamento della trasmissione e ricezione di tutta la documen tazione comprovante l’effettuazione dei lavori finanziati e per i quali non vi era stata erogazione del finanziamento da parte di Invitalia S.p.a.
Il motivo è incentrato sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ossia : l’avvenuta ricezione del plico, inviato dalla RAGIONE_SOCIALE S.p.a. nel termine contrattuale, contenente la documentazione comprovante l’effettuazione dei lavori e le spese sostenute, comporta la presunzione di avvenuta conoscenza da parte del destinatario di tutti i documenti comprovanti l’esecuzione dei lavori e l’avvenuta effettuazione dei relativi pagamenti.
1.2. Secondo motivo: violazione dell’art. 1175 c.c. e dunque del principio di correttezza ed anche del correlato principio di buona fede nell’esecuzione del contratto , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta violazione del principio di correttezza.
1.3. Il primo motivo è basato sulla giurisprudenza di questa Corte che pone la prova della mancata ricezione o quantomeno che i documenti non fossero nel plico a carico del mittente.
1.3.1. Il motivo è infondato.
Invero lo scrutinio delle pronunce di questa Corte non è adeguatamente condotto dalla ricorrente, posto che omette di riferire compiutamente l’orientamento secondo il quale (Cass. n.
40750 del 20/12/2021 in motivazione) nel caso in cui il plico della raccomandata sia stato effettivamente consegnato è onere del destinatario provare che esso non contenga quanto affermato dal mittente, salvo il «caso in cui in cui il mittente affermi che la busta notificata contenesse non un solo atto, ma molteplici atti, ed il destinatario alleghi di averne rinvenuto uno solo ( ex aliis , Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20786 del 02/10/2014, Rv. 632712 – 01)».
Nella specie la difesa di RAGIONE_SOCIALE si è incentrata sull’incompletezza della documentazione ricevuta con il plico consegnatole in data 7/01/2012, che era l’ultimo giorno utile per l’invio della documentazione comprovante l’effettuazione integrale dei lavori ammessi a finanziamento.
La conseguenza del richiamato orientamento, che, come visto, non è costituito da un’unica pronuncia, si attaglia al caso di specie, perché Invitalia non ha negato di avere ricevuto il plico inviatole dalla RAGIONE_SOCIALE ma ha sempre affermato di avere ricevuto soltanto una parte della documentazione, ossia che nel plico vi erano più atti e alcuni di quelli che avrebbero dovuto essere trasmessi non vi erano.
A tanto consegue, di per ciò solo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
La difesa di parte ricorrente, inoltre, omette di prendere posizione sulla circostanza, di cui al controricorso, della specifica data di completamento dei lavori che avrebbero dovuto essere finanziati, in quanto Invitalia S.p.aRAGIONE_SOCIALE nel proprio atto difensivo in questa fase di legittimità, afferma che la documentazione inviatale dalla RAGIONE_SOCIALE con il plico raccomandato pervenutole il 7/1/2012 era quella di cui venne chiesta l’ammissione , da parte della detta società, in corso di causa con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., e che la data recata da detta documentazione sarebbe tutta successiva alla data, avente carattere di termine essenziale del contratto, in quanto prevista per il completamento dei lavori, del 7/01/2012, atteso che la detta documentazione
comproverebbe i pagamenti per i lavori effettuati nel settembre 2012 e, quindi, successivi al termine del 7/01/2012.
Il primo motivo è, quindi, rigettato.
1.4. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. è del pari infondato: la deduzione della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza è incentrata sulla mancata comunicazione da parte di Invitalia SRAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE dell’incompletezza della documentazione, ma, stante la circostanza che la documentazione era stata inviata l’ultimo giorno utile, ossia lo stesso 7/01/2012, non si vede per quale ragione RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto consentire una regolarizzazione, allorquando aveva riscontrato l’incompletezza della documentazione inviata e, in carenza di una qualsivoglia richiesta da parte della RAGIONE_SOCIALE di proroga del termine, dovesse procedere autonomamente al fine di consentire l’integrazione . Giova, peraltro, evidenziare che la prospettazione censoria di RAGIONE_SOCIALE, relativa alla violazione dell’art. 1175 c.c., non appare essere stata proposta quale specifico motivo di appello, giusta quanto risulta dalla pag. 24 del ricorso, laddove è richiamato quanto scritto a pag. 10 dell’atto di appello , ossia « che, in base al principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., la convenuta avrebbe ben potuto far presente alla controparte contrattuale una tale anomala ed ingiustificata ricezione, ma non l’ha mai fatto prima dell’insorgere del giudizio ». Trattasi di prospettazione che si limita a auspicare un risultato, ma non a criticare adeguatamente, così radicando un corrispondente dovere decisorio, la decisione del Tribunale in guisa tale che ne risulti un’omissione di pronuncia a carico della sentenza della Corte d’appello . Il secondo motivo è, peraltro, pure inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, atteso che non risulta che la censura relativa alla violazione dei principi di buona fede e correttezza sia stata mantenuta anche nella precisazione delle
conclusioni in fase di appello (Cass. n. 41205 del 22/12/2021 Rv. 663494 – 01)
Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della società pubblica.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi , ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di