Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1910/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 494/2023 depositata il 2/11/2023.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 29/10/2013, il AVV_NOTAIO stipulò un contratto con cui la Banca RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concesse un’ apertura di credito in conto corrente in favore della RAGIONE_SOCIALE, con accensione di garanzia ipotecaria.
Il AVV_NOTAIO dichiarò i beni immobili su cui venne costituita l’ipoteca liberi da vincoli pregiudizievoli e confermò detta situazione in una successiva relazione del 17/07/2014.
La RAGIONE_SOCIALE venne successivamente, in data 16/07/2015, dichiarata fallita e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE apprese dell’esistenza, in sede di ammissione al passivo fallimentare, di una precedente ipoteca in favore di un’altra banca, segnatamente il Banco di Cividale, su alcuni dei beni immobili vincolati a suo favore con l’ipoteca iscritta dal AVV_NOTAIO.
RAGIONE_SOCIALE chiese, quindi, al Tribunale di Gorizia la condanna del AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni quantificati in oltre duecentomila euro.
Il AVV_NOTAIO si costituì in giudizio e chiese la chiamata in garanzia della RAGIONE_SOCIALE, quale propria assicuratrice.
Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa.
La compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda e comunque la limitazione dell’importo eventualmente riconosciuto nei limiti contrattuali.
Il Tribunale di Gorizia, istruita la causa documentalmente, rigettò la domanda.
La RAGIONE_SOCIALE propose appello.
I n fase d’impugnazione resistettero, separatamente, il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 494 del 2/11/2023, ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi il AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE.
Per l’adunanza camerale del 24/02/2025 la ricorrente e il AVV_NOTAIO hanno depositato memoria e alla detta adunanza il Collegio ha riservato la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è procedibile , sicché è infondata l’accezione sollevata al riguardo da RAGIONE_SOCIALE, in quanto vi è in atti la copia notificata della sentenza impugnata, prodotta ritualmente dalla stessa parte ricorrente: segnatamente la copia della sentenza d’appello venne notificata dal difensore del AVV_NOTAIO in data 9/11/2023 (come dimostrato pure dalla controricorrente società assicuratrice) e il ricorso per cassazione è stato notificato, come ammette la stessa difesa della RAGIONE_SOCIALE, in data 8/01/2024 e pertanto nel rispetto del termine breve di cui all’art. 32 5, secondo comma, c.p.c.
I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 1218, 1223 e 1227, secondo comma, c.c. Il motivo si sofferma in particolare sull’ errata determinazione da parte dei giudici di merito del comportamento che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tenere e della prova della data a partire dalla quale essa, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto comportarsi diversamente al fine di evitare il danno.
Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 115 c.p.c., 1223 e 1227, secondo comma, c.c. Il motivo censura la sentenza d’appello per la mancata indicazione e allegazione del fatto sopravvenuto in grado di elidere il
nesso di causa e mancata allegazione del rapporto tra la condotta della RAGIONE_SOCIALE e il danno patito.
3. Il primo motivo è inammissibile poiché non correlato alla decisione d’appello in quanto la Corte territoriale ha ritenuto privo di decisività il primo motivo di appello, con cui era stato censurato il rigetto della pretesa risarcitoria, «avendo anche nel presente gravame l’odierna appellante omesso di prendere posizione in ordine al capo della decisione con il quale era stata esclusa la configurabilità del danno, in conseguenza del fatto che l’interessata non aveva svolto alcuna allegazione volta a confutare la fondatezza dell’eccezione relativa alla possibilità di recupero integrale del credito in caso di tempestiva attivazione nei confronti dei fideiussori, trattandosi di una circostanza ritenuta non contestata e come tale idonea ad escludere la risarci bilità ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.».
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è limitata, invero, ad affermare che i fideiussori della RAGIONE_SOCIALE erano incapienti o, meglio, lo erano diventati nel 2016, ma non ha in alcun modo comprovato di avere iniziato idonee azioni volte all’escussione della garanzia personale, che, tra l’altro, poteva essere escussa senza att ende re il termine di cui all’art. 1957 c.c. e senza preventiva escussione del debitore principale, come dedotto in controricorso del AVV_NOTAIO e rimasto sostanzialmente incontestato. Il primo motivo del ricorso si sofferma sulla circostanza dell’avere la Corte d’appello , e prima ancora il Tribunale, riferito all’inerzia della banca mutuante all’anno 2014 e non all’anno 2016, poiché in detto anno essa venne a conoscenza della precedente ipoteca a seguito della dichiarazione del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e conseguente apertura del concorso fallimentare. Il motivo è inammissibile, poiché in ogni caso non risulta che nell’anno 2016 la banca abbia esperito azioni recuperatorie, in via di cognizione o esecutiva, nei confronti dei fideiussori della detta società, né che abbia tenuto una fattiva
condotta attiva diretta idoneamente ad evitare o limitare il danno, così rimane indimostrato che essa abbia agito coerentemente al fine di non pregiudicare le ragioni di credito. La circostanza che i garanti della RAGIONE_SOCIALE fossero divenuti incapienti nell’anno 2016 non risulta, peraltro, essere stata dedotta e provata ritualmente nelle fasi di merito, non essendovi traccia di detta allegazione nella sentenza impugnata e si tratta, quindi, di questione inammissibile, in quanto risulta, in mancanza di precise allegazioni al riguardo, sollevata soltanto in questa sede di legittimità. Né il mero richiamo a documenti che sarebbero stati prodotti dal AVV_NOTAIO e di cui a p.11 e 12 del ricorso risulta essere stato effettuato nel rispetto del disposto di cui al n. 6) dell’art. 366 c.p.c., come inteso dalla giurisprudenza costante di questa Corte (v., ex multis, Cass. sent., n. 12481 del 19/04/2022; Cass, ord., n. 30087 del 21/11/20249.
Inoltre, risulta pure indimostrato che la RAGIONE_SOCIALE al fine di non vedere pregiudicate le proprie ragioni di credito sia intervenuta nelle azioni esperite dalla curatela fallimentare della RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli amministratori.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità e comunque per mancata correlazione all’affermazione decisoria principale della Corte territoriale, come sopra riportata.
Nella specie la Corte di merito ha accertato che, sebbene il AVV_NOTAIO fosse stato ritenuto inadempiente per mancata adeguata disamina della documentazione ipotecaria, il danno si è prodotto a causa della mancanza, della quale si è dato conto in relazione alla motivazione sul primo motivo di ricorso, di idonee iniziative recuperatorie giudiziali e stragiudiziali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei garanti della società finanziata. A quanto consta dal controricorso della RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE già il 3/07/2014 richiedeva con lettera alla RAGIONE_SOCIALE il rientro dell’esposizione debitoria, il che dimostra che la situazione di inadempimento o di parziale adempimento si era già verificata e che quindi la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE era già adeguatamente in grado attivarsi anche nei confronti dei fideiussori, soprattutto in considerazione della circostanza, pure documentalmente risultante, che la fideiussione era prestata con deroga dall’ osservanza dal termine di cui all’art. 1957 c.c . Da ultimo è opportuno ribadire che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3319 del l’ 11/02/2020) afferma che l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c., che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione.
I motivi di ricorso sono, in conclusione, entrambi inammissibili.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale svolta in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese in Euro 4.500,00 e in favore del COGNOME in euro 6.500,00 per compensi oltre, su ciascuno dei detti importi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME