Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23722/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE MACERATA n. 1199/2018 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 116.310,97 in chirografo, credito derivante da ll’apertura di contratti di conto corrente sui quali erano appoggiate diverse facilitazioni creditizie (affidamenti e conti anticipi), nonché dalla stipula di un mutuo chirografario, rapporti già in essere con la Banca Commerciale Sanmarinese (BCS), successivamente posta in amministrazione straordinaria; la domanda è stata rigettata dal Giudice Delegato per assenza di prova.
Il Tribunale di Macerata, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo , ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente. Ha ritenuto il giudice del merito che il contratto di conto corrente n. 41/03/700907, acceso in data 19 marzo 2012, in cui sarebbero confluiti tre precedenti rapporti di conto corrente, non contiene elementi per ritenere fondato l’assunto di parte opponente. Parimenti, si è ritenuto che il contratto di mutuo chirografario, prodotto in sede di opposizione, non sia riferibile al precedente mutuo chirografario stipulato con l’originario creditore BCS. Ha, infine, ritenuto il Tribunale che non vi è prova che il contratto di cessione dei crediti del 24 febbraio 2012 tra BCS in A.S. e Asset Banca S.p.A. ricomprenda i crediti oggetto di domanda di insinuazione.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto non fornita la prova da parte dell’opponente dell’esistenza dei crediti sottostanti. Il ricorrente deduce di avere prodotto in sede di insinuazione (tra l’altro) i contratti, gli estratti conto e l’atto di cessione di crediti e di avere prodotto in sede di opposizione ulteriore documentazione (tra cui i contratti originari stipulati con BCS , l’estratto sofferenze, le osservazioni al progetto di stato passivo e la relativa documentazione a corredo) che dimostrerebbe l’assolvimento dell’onere della prova. Deduce che il giudice dell’opposizione avrebbe mal governato le regole di riparto dell’onere della prova negando valenza probatoria, in particolare, agli estratti conto e ai contratti bancari.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., identica censura, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto infondata la censura sull’operato del curatore che non avrebbe acquisito documenti a sostegno del creditore e che, in ogni caso, i documenti erano stati ritualmente prodotti.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal mancato esame della documentazione prodotta in sede di insinuazione e di opposizione allo stato passivo.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla cessione dei crediti e alla prova della titolarità in capo al cessionario, osservando come la documentazione prodotta desse contezza della cessione dei rapporti bancari in essere già con la cedente.
5. Il primo, il secondo e il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in conformità alle deduzioni di parte controricorrente. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivalutazione delle prove operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., n. 8758/2017); e difatti oggetto della censura non è l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, viceversa rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., n. 3340/2019; Cass., n. 640/2019).
6. Inammissibile è anche il terzo motivo, non potendo dedursi come omesso di esame di fatto storico l’omesso esame di elementi di prova. Come statuito dalle Sezioni Unite, « La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell’affermare che il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., n. 34476/ 2019).
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento -attesa l’ammissione del controricorrente al patrocinio a spese dello Stato – a favore dell’Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali , che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e oltre al rimborso di spese generali nella percentuale del 15 %; dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato a termini dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025.