Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30851 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21580/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, con sede in Padova, alla INDIRIZZO, in persona del commissario straordinario AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1073/2019, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA pubblicata il giorno 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 29 maggio 2007, RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in € 354.600.000,00, per avere eseguito senza la dovuta diligenza professionale l’incarico di RAGIONE_SOCIALE dei bilanci della prima relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, da quest’ultima affidatole a titolo volontario.
1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò integralmente l’avversa pretesa, l’adito tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 2318/2015, pur avendo accertato un inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, respinse la domanda risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE, « non sussistendo la prova di un nesso causale tra siffatto inadempimento ed i danni di cui l’attrice ha domandato il risarcimento …», compensò interamente fra le parti le spese di lite e pose a carico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quelle relative all’esperita consulenza tecnica d’ufficio « …essendo state le operazioni peritali funzionali ad accertare l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE».
Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 marzo 2019, n. 1073, così decise: « respinge il primo e, in accoglimento, per quanto di ragione del secondo e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide: 1) condanna RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore , a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali da questa sostenute per il primo grado di giudizio, spese
che liquida in € 174.764,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 5% del compenso liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge, ponendo in via definitiva a carico di RAGIONE_SOCIALE. le spese inerenti alla espletata c.t.u., come già liquidate con separato provvedimento; 2) condanna RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore , a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , le spese processuali da questa sostenute per il presente grado di giudizio, spese che liquida in € 93.472,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 5% del compenso liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge ».
2.1. In particolare, quella corte, premettendo che « l’appello principale, nei suoi quattro motivi, si dirige avverso la ritenuta esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e il pur ravvisato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con riguardo al rilascio del parere sul bilancio al 2001 »: i ) rilevò che « La precisata indole della responsabilità fatta valere dalla procedura nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -si ripete: responsabilità contrattuale in concorso con quella degli amministratori nella produzione del danno conseguente alla protrazione dell’attività di impresa in assenza dei suoi presupposti per la continuazione -rende peraltro evidente come debbano trovare applicazione i principi e le regole proprie della determinazione del danno nelle azioni di responsabilità ex art. 2392, 2393 e 2394 c.c. (come cumulate -ora ex art. 2394 -bis c.c. -dall’organo della procedura concorsuale) nei confronti degli amministratori. È la stessa prospettazione della amministrazione straordinaria, d’altrond e, che ricollega espressamente il danno alla continuazione dell’attività di impresa da parte degli amministratori, così rendendo evidente che il danno è -a dire dell’appellante -connesso e conseguente allo svolgimento dell’attività societaria in un momento nel quale doveva, al contrario, procedersi alla liquidazione dell’ente. La tesi della procedura è che devono rispondere tutti i soggetti che, direttamente o per omesso controll o, abbiano arrecato danni alla RAGIONE_SOCIALEdal compimento di nuove operazioni’ al lorquando non sussistevano i presupposti per la continuazione dell’attività di impresa . E allora i principi che
sovrintendono alla responsabilità degli amministratori e la disciplina che la regola, in ispecie per quanto attiene alla allegazione e prova del danno, devono, ad avviso della corte, trovare dunque applicazione in riferimento alla concreta fattispecie che ne occupa, in quanto l’azione di responsabilità è proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un inadempimento contrattuale che si assume aver cooperato nella produzione del danno conseguente all’operato degli amministratori »; ii ) richiamò le pronunce rese da Cass., SU, n. 9100 del 2015 e da Cass. n. 9983 del 2017; iii ) rimarcò che « La attrice -qui appellante -non si è fatta peraltro carico di individuare il compimento di quali operazioni abbia comportato l’incremento del deficit patrimoniale rilevato alla data di apertura della procedura concorsuale, limitandosi, in proposito, a porre in comparazione l’entità del disavanzo al 31 -12-2001 (come ricavato attraverso una rettifica del relativo bilancio) con quello emergente dalle risultanze contabili elaborate nel maggio 2004 dal commissario straordinario alla data di ingresso in procedura per addebitarlo -sic et simpliciter -alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Tutta l’impostazione difensiva sulla esistenza e quantificazione del danno risulta incentrata sulla comparazione fra il deficit riscontrato in sede di apertura dell’amministrazione straordinaria e quello sussistente al maggio 2002, data del rilascio del parere positivo sul bilancio RAGIONE_SOCIALE 2001. . E i motivi di appello, come pure innanzi già rilevato, si incentrano tutti sulla mancata verifica dei due deficit patrimoniali e sulla mancata considerazione di tale comparazione ai fini della dimostrazione del danno e della sua correlazione causale con l’inadempimento »; iv ) constatò « la carenza di una specifica allegazione, da parte della procedura di a.s., delle singole condotte degli amministratori che si assumono, in tesi, produttive di danno, essendosi limitata l ‘ attrice, qui appellante, a dedurre l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e a ritenere, per ciò solo, imputabile ad essa la differenza fra i deficit patrimoniali esistenti al 2001 e all’entrata di RAGIONE_SOCIALE nella amministrazione straordinaria. L’amministrazione straordinaria non ha allegato, ma neppure adombrato, che la situazione di totale carenza o attendibilità delle scritture contabili le avesse in qualche modo impedito una minimamente puntuale indicazione delle
operazioni in tesi produttive di danno. . Ne viene che, mentre, secondo i sopra riportati orientamenti di legittimità, che questo collegio condivide e fa propri, era preciso onere della procedura attrice dare dimostrazione in causa delle concrete operazioni che, nella sua prospettazione, avevano prodotto il danno del quale avanzava la richiesta di risarcimento, l’attrice qui appellante -ha completamente mancato di assolvere a un tale onere »; v ) precisò che « Gli svolti rilievi assumono carattere assorbente e comportano, di per sé soli, il rigetto dell’appello. Nondimeno, mette conto rilevare, per completezza di motivazione, che la richiesta della procedura di a.s. di effettuare una c.t.u. per accertare il patrimonio netto al 31 dicembre 2002 non appare rilevante ai fini di causa, non solo per quanto sinora esposto (essendo necessario verificare se e quali delle operazioni compiute abbiano prodotto il pregiudizio), ma anche in quanto -secondo la stessa procedura -occorrerebbe individuare il patrimonio netto alla data del maggio 2002 (ossia allorquando è stata rilasciata la RAGIONE_SOCIALE al bilancio da parte di RAGIONE_SOCIALE), non essendo decisivo il dato recato dal bilancio al 31-12-2002. In ogni caso, il termine finale dei comportamenti (e dei conseguenti danni) rilevanti non potrebbe mai superare il maggio 2003 ossia l’epoca nella quale RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato la ‘ non opinion ‘ sul bilancio al 2002, non potendosi far conseguire al mancato rilascio del parere favorevole da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di ulteriori e diversi elementi, la valenza di produzione del danno (o comunque di ulteriore sua agevolazione) come invece pretenderebbe la procedura di sostenere. Il che evidenzia ancor più la necessità di una mirata individuazione delle concrete operazioni compiute nel lasso temporale indicato (maggio 2001- maggio 2002) per sceverare quale fra esse sia stata dannosa e abbia comportato un effettivo aumento del deficit del patrimonio netto »; vi ) ritenne che il primo motivo della impugnazione incidentale di RAGIONE_SOCIALE, « dichiaratamente svolta ‘per scrupolo’ », dovesse intendersi avanzato per « l’ipotesi in cui la corte avesse ritenuto di accogliere l’appello principale sul nesso causale e il danno. Diversamente opinando -ritenendo, cioè, che l’appello incidentale prescinda dal rigetto di quello principale se ne dovrebbe constatare il difetto di interesse, non risultando RAGIONE_SOCIALE
soccombente e, dunque, legittimata ad impugnare una pronuncia con la quale è stata respinta la domanda nei suoi confronti proposta (per ottenere una diversa motivazione di quel rigetto) ». Considerò, invece, fondato il secondo motivo di appello incidentale, atteso che la RAGIONE_SOCIALE era rimasta vittoriosa sulla domanda della procedura, dovendosi, così, « fare applicazione del principio di soccombenza, non sussistendo motivi per discostarsi da quanto stabilito dall’art. 91 c.p.c. ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2932, 2933 e 2934 c.c.», censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, come già il Tribunale di Padova nella decisione di primo grado, la mancata dimostrazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del danno lamentato e del relativo nesso di causalità con l’accertato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE
1.1. Giova premettere che l’indicazione, evidentemente erronea e frutto di mero refuso, contenuta nella sua rubrica, di alcune delle norme di cui si lamenta la violazione di legge (‘ 2932, 2933 e 2934 c.c. ‘), non determina, diversamente da quanto ipotizzato dalla controricorrente, l’inammissibilità della doglianza. Invero, ai fini della ammissibilità del (motivo di) ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia ( cfr . Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 19882 del 2013; Cass. n. 6671 del 2006). In tale prospettiva, l’erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in
fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa ( cfr . Cass. n. 12698 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012). Questa impostazione ermeneutica, del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013, hanno affermato che « l’onere della specificità ex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà de/l’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 citato ».
1.1.1. Ne consegue, allora, che non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità il richiamo, nell’intitolazione del motivo di ricorso in esame, alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2932, 2933 e 2934 c.c., atteso che la chiara esposizione, nell’ambito del motivo stesso, delle ragioni per le quali la censura è stata formulata, sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalla ricorrente, consente di rilevare che, in realtà, la normativa cui ivi si intendeva fare riferimento era quella di cui agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ..
1.2. Fermo quanto precede, tale doglianza si rivela inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
1.3. È indubbio che l’azione promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE era finalizzata a far accertare la responsabilità contrattuale di quest’ultima (ed ottenerne la condanna al risarcimento di pretesi danni) per avere eseguito, senza la dovuta diligenza professionale, l’incarico di RAGIONE_SOCIALE dei bilanci della prima relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, dalla stessa affidatole a titolo volontario. Trattavasi, dunque, chiaramente di azione risarcitoria per inadempimento contrattuale.
1.4. Muovendo da questo assunto, allora, osserva il Collegio che già Cass. n. 21140 del 2007 sancì che « sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine, l’art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell’effettiva esistenza del danno derivante dall’inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960). . Il principio per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 -è stato infatti affermato (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533) in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, e non già del danno che all’inadempimento medesimo sia conseguito ». Nel caso di cui oggi si discute, il giudice di merito ha ritenuto la RAGIONE_SOCIALE inadempiente: il tema della prova dell’inadempimento, pertanto, non poteva porsi ulteriormente,
venendo in considerazione soltanto la prova del danno, che doveva essere data, secondo la regola generale, dalla parte che ne chiede il risarcimento.
1.4.1. In tale ottica, dunque, le argomentazioni utilizzate dalla corte distrettuale per disattendere la richiesta risarcitoria della odierna ricorrente si rivelano pienamente conformi a quanto da questa Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore-danneggiato, invero, ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente-debitore ed il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso di causa del danno lamentato anche solo perché rimasto incerto, la domanda deve essere rigettata ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20707 del 2023; Cass. n. 4009 del 2020; Cass. n. 29315 del 2017; Cass. n. 26824 del 2017).
1.4.2. Nella stessa prospettiva è stato precisato ( cfr ., tra le più recenti, la già citata Cass. n. 20707 del 2023) che la pRAGIONE_SOCIALE dell’art. 1218 cod. civ. esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta o non correttamente eseguita -in questo caso quella di eseguire con la dovuta diligenza l’incarico di RAGIONE_SOCIALE dei bilanci di RAGIONE_SOCIALE relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, da quest’ultima affidatole a titolo volontario dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
1.4.3. In proposito, è stato chiarito che il principio di vicinanza dell’onere della prova, su cui si fonda la decisione di Cass., SU, n. 13533 del 2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell’obbligato ed il danno lamentato del creditore, ris petto al quale si applica la distribuzione dell’ onus probandi di cui all’art 2697 c.c.. Tale disposizione, mentre fa carico all’attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l’asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa ( cfr . Cass. n. 20707 del 2023; Cass. n. 19204 del 2018; Cass. n. 18557 del 2018; Cass. n. 11165 del 2018); la pRAGIONE_SOCIALE dell’art. 1218 cod. civ. trova giustificazione nell’opportunità di far gravare sulla parte che si
assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l’onere di fornire la ‘ prova positiva ‘ dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla ( cfr . la menzionata Cass., SU, n. 13533 del 2001).
1.4.4. In ordine alla prova del nesso causale fra la condotta inadempiente dell’obbligato ed il danno lamentato dal creditore non può che valere, quindi, il principio generale espresso dall’art. 2697 cod. civ., che onera colui che agisce in giudizio (il creditore) della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente ‘ distanti ‘ da entrambe le parti (ed anzi, quanto al secondo, maggiormente ‘ vicini ‘ al danneggiato), non c’è spazio per ipotizzare a carico dell’asserito danneggiante una ‘ prova liberatoria ‘ rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell’avvenuto adempimento o della corret tezza della condotta.
1.4.5. Per completezza, giova ricordare che la corte d’appello ha opinato, tra l’altro, che « La precisata indole della responsabilità fatta valere dalla procedura nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -si ripete: responsabilità contrattuale in concorso con quella degli amministratori nella produzione del danno conseguente alla protrazione dell ‘attività di impresa in assenza dei suoi presupposti per la continuazione -rende peraltro evidente come debbano trovare applicazione i principi e le regole proprie della determinazione del danno nelle azioni di responsabilità ex art. 2392, 2393 e 2394 c.c. (come cumulate -ora ex art. 2394 -bis c.c. -dall’organo della procedura concorsuale) nei confronti degli amministratori. È la stessa prospettazione della amministrazione straordinaria, d’altronde, che ricollega espressamente il danno alla continuazione dell’attività di impresa da parte degli amministratori, così rendendo evidente che il danno è -a dire dell’appellante -connesso e conseguente allo svolgimento de ll’attività societaria in un momento nel quale doveva, al contrario, procedersi alla liquidazione dell’ente. . E allora i principi che sovrintendono alla responsabilità degli amministratori e la disciplina che la regola, in ispecie per quanto attiene alla allegazione e prova del danno, devono, , trovare dunque applicazione in
riferimento alla concreta fattispecie che ne occupa ». Essa, inoltre, dopo aver richiamato le pronunce rese da Cass., SU, n. 9100 del 2015 e da Cass. n. 9983 del 2017, ha rimarcato che « La attrice -qui appellante -non si è fatta peraltro carico di individuare il compimento di quali operazioni abbia comportato l’incremento del deficit patrimoniale rilevato alla data di apertura della procedura concorsuale, limitandosi, in proposito, a porre in comparazione l’entità del disavanzo al 31 -12-2001 (come ricavato attraverso una rettifica del relativo bilancio) con quello emergente dalle risultanze contabili elaborate nel maggio 2004 dal commissario straordinario alla data di ingresso in procedura per addebitarlo -sic et simpliciter -alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. . E i motivi di appello, come pure innanzi già rilevato, si incentrano tutti sulla mancata verifica dei due deficit patrimoniali e sulla mancata considerazione di tale comparazione ai fini della dimostrazione del danno e della sua correlazione causale con l’inadempimento ». La stessa, in definitiva, ha constatato « la carenza di una specifica allegazione, da parte della procedura di a.s., delle singole condotte degli amministratori che si assumono, in tesi, produttive di danno, essendosi limitata la attrice, qui appellante, a dedurre l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e a ritenere, per ciò solo, imputabile ad essa la differenza fra i deficit patrimoniali esistenti al 2001 e all’entrata di RAGIONE_SOCIALE nella amministrazione straordinaria ».
1.4.5.1. La ricorrente, dal canto suo, ancora oggi mostra di arrestarsi, sostanzialmente, all’accertato mero inadempimento di RAGIONE_SOCIALE (ormai nemmeno più in contestazione tra le parti), in ciò individuando -con un chiaro salto logico -anche il danno asseritamente patito che pretende, poi, di quantificare mediante il criterio della differenza tra il suo netto patrimoniale al 2001 (epoca del suddetto inadempimento) e quello (maggio 2004) di sua effettiva sottoposizione ad amministrazione straordinaria, senza, tuttavia, indagare e spiegare (attesa, appunto, la constatata carenza di una specifica allegazione, da parte della procedura di a.s., delle singole condotte degli amministratori che si assumono produttive di danno) come il primo di tali eventi abbia concretamente contribuito a realizzare il secondo (peraltro nella complessiva entità invocata), così, da un lato, ponendosi in contrasto con i
princìpi giurisprudenziali tutti precedentemente richiamati, e qui condivisi, in tema di criteri di riparto dell’onere probatorio del nesso causale in materia di responsabilità contrattuale; dall’altro, nemmeno adeguatamente confrontandosi con la effettiva, già descritta, ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha dato conto, esaustivamente, delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la prova della ricollegabilità del danno complessivamente lamentato dall’originaria attrice alla pur acc ertata (ormai definitivamente) responsabilità della RAGIONE_SOCIALE convenuta. Pertanto, deve escludersi pure qualsivoglia vizio di motivazione (peraltro nemmeno specificamente prospettato), sia sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sia di quello nei limiti in cui ancora lo consente l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza pubblicata il 15 marzo 2019), introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
1.5. È doverosi rimarcare, altresì, che, una volta ritenuto -come ha fatto la corte di appello, senza che, in parte qua , sia stata formulata alcuna specifica censura -che la promossa azione risarcitoria dell’attrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE doveva ricondursi ad una fattispecie di « responsabilità contrattuale in concorso con quella degli amministratori nella produzione del danno conseguente alla protrazione dell’attività di impresa in assenza dei suoi presupposti per la continuazione », spettava alla prima dimostrare proprio il danno ed il nesso di causalità tra esso e la mala gestio dell’organo amministrativo sotto il profilo della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni di cui all’art. 2449 cod. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis , anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 6 del 2003), non essendo giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra i netti patrimoniali di RAGIONE_SOCIALE al 2001 (epoca dell’inadempimento ascritto a RAGIONE_SOCIALE) e quello (maggio 2004) di sua effettiva sottoposizione ad amministrazione straordinaria, non essendo configurabile l’intera differenza predetta come conseguenza delle nuove
operazioni compiute dall’organo amministrativo, potendosi ricondurre parte di essa a perdite derivate da operazioni compiute in epoca anteriore a quella in cui si sarebbero dovute adottare le iniziative di cui agli artt. 2447 e 2448 cod. civ. (anch’essi ne i testi, qui applicabili ratione temporis, anteriori alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 6 del 2003).
1.5.1. I concetti sviluppati, sul punto, dalla sentenza impugnata sono assolutamente coerenti con i princìpi di diritto sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr . Cass. S.U., n. 9100 del 2015; Cass. n. 4347 del 2022), secondo cui la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
1.5.2. Tali princìpi sono stati ribaditi, in particolare, anche in riferimento all’azione di responsabilità promossa contro l’ ex amministratore di una RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l’avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale, dovendo il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali (in questo senso, cfr . Cass. n. 19733 del 2015; in senso conforme, in riferimento al precetto di cui all’art. 2486 cod. civ. nel testo oggi vigente,
espressivo di un divieto analogo a quello recato dall’abrogato art. 2449 cod. civ., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr . Cass. n. 9983 del 2017 e Cass. n. 4347 del 2022).
1.5.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato che « L’amministrazione straordinaria non ha allegato, ma neppure adombrato, che la situazione di totale carenza o attendibilità delle scritture contabili le avesse in qualche modo impedito una minimamente puntuale indicazione delle operazioni in tesi produttive di danno. . Ne viene che, mentre, secondo i sopra riportati orientamenti di legittimità, che questo collegio condivide e fa propri, era preciso onere della procedura attrice dare dimostrazione in causa delle concrete operazioni che, nella sua prospettazione, avevano prodotto il danno del quale avanzava la richiesta di risarcimento, l’attrice qui appellante -ha completamente mancato di assolvere a un tale onere. . Gli svolti rilie vi assumono carattere assorbente e comportano, di per sé soli, il rigetto dell’appello ». È palese, dunque, che la corte distrettuale ha considerato non allegata, ancor prima che indimostrata, qualsivoglia circostanza idonea non solo a ricostruire l’effettiva esistenza di un danno causalmente ricollegabile all’accertato inadempimento della odierna controricorrente per effetto di conseguenze di condotte gestionali dell’organo amministrativo in violazione degli artt. 2447 e 2448 cod. civ. (nei rispettivi testi prima richiamati), ma anche, e soprattutto, per stabilire che l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali.
1.5.4. Né, in contrario, può valere quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 23 del ricorso e ss.) circa il fatto che, « al contrario di quanto sostenuto dal Giudice a quo , la Procedura ha individuato nelle proprie difese e nei documenti prodotti agli atti specifiche operazioni pregiudizievoli, quali, ad esempio: i) l’acquisto fittizio di merci da parte di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE estera RAGIONE_SOCIALE, attraverso cui si realizzava la distrazione di fondi a tutto danno della stessa RAGIONE_SOCIALE per Euro 6,18 milioni (cfr. pag. 191-198 della memoria conclusionale di RAGIONE_SOCIALE del 301.102.2014); ii) la corresponsione da
RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE di complessivi Euro 28,1 milioni, di cui 5,9 milioni a titolo di finanziamento diretto e la restante parte attraverso crediti commerciali poi convertiti al 31.12.2002 in crediti per finanziamento (v. doc. 90, nonché pag. 191-198 della memori a conclusionale nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE del 30.10.2014); iii) il finanziamento in conto aumento capitale disposto da RAGIONE_SOCIALE a favore della propria partecipata RAGIONE_SOCIALE di ammontare pari ad Euro 15 milioni (v. doc. 5 allegato al fascicolo di primo grado) ».
1.5.4.1. Queste argomentazioni, invero, al più avrebbero potuto dare luogo alla prospettazione di un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo in precedenza richiamato) oppure di un vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc., civ., nessuno dei quali, tuttavia, è stato specificamente proposto dalla ricorrente.
1.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, certamente non sussiste la lamentata violazione dell’art. 1218 cod. civ., né quella degli artt. 2392, 2393 e 2394 (così dovendosi ragionevolmente intendere il riferimento, evidentemente frutto di mero refuso, come si è già detto, agli artt. 2932, 2933 e 2934 rinvenibile nella rubrica della doglianza in esame) del medesimo codice. Resta qui solo da aggiungere che a tale complessiva ponderazione effettuata dalla corte lagunare, l’odierna ricorrente int enderebbe sostanzialmente opporne, invece, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa, totalmente dimenticando, però, che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo
istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Né il giudizio di legittimità può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione contestata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 27611 del 2023).
1.7. Quanto, infine, alle ulteriori affermazioni rinvenibili alle pag. 11-12 e ss. della sentenza oggi impugnata, esse, nella misura in cui si volessero considerare come mere argomentazioni ad abundantiam , sarebbero comunque insuscettibili di denuncia in questa sede ( cfr . Cass. n. 18429 del
2022; Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2019). Ove, invece, le si volessero intendere come ulteriore, autonoma ratio decidendi , ne conseguirebbe l’applicazione del principio per cui ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata o vanamente contestata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , della sentenza ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
Il secondo motivo di ricorso lamenta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. », contestando l’avvenuta condanna della odierna ricorrente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di merito, oltre che della espletata c.t.u., in luogo della loro auspicata compensazione attesa la soccombenza di RAGIONE_SOCIALE quanto meno rispetto alle ragioni della prima come accolte dal tribunale e non riformate in appello.
2.1. Esso si rivela inammissibile ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
2.1.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che: i ) il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole ( cfr., ex multis , Cass. n. 9785 del 2022; Cass. n. 13356 del 2021; Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000); ii ) la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( cfr.,
ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all’esame. Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale ( cfr., ex multis , Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( cfr . Cass. n. 11329 del 2019).
3. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente suddetta, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in €
60.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile