Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13914/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Bologna n. 654/2022, pubblicata in data 21 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Agricola Commerciale s.p.a. per il recupero del credito derivante dalla fattura n. 4/2012, dell’importo di euro 242.000,00, emessa nei confronti dell’oppone nte dalla società RAGIONE_SOCIALE (che gestiva in concessione lo scalo aeroportuale riminese), che lo aveva ceduto all’opposta.
Deducendo di essere venuta a conoscenza della avvenuta cessione in data 12 dicembre 2012, rappresentava che dall’importo ingiunto dovevano essere detratti i pagamenti medio tempore intervenuti per un importo pari ad euro 100.000,00 e che la ulteriore somma residua non era dovuta, come emergeva dalla nota di credito del 31 dicembre 2012, con la quale RAGIONE_SOCIALE aveva stornato la maggior somma esposta in fattura, in ragione della compensazione dei rapporti di credito/debito tra l’opponente e la cedente, regolati dal contratto di subconcessione tra le stesse intercorso.
Il Tribunale di Rimini revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando dovuto il minor importo di euro 142.000,00 e rilevando che Air Coop non aveva dimostrato che il controcredito eccepito in compensazione nei confronti della cedente, pari ad euro 144.598,63, risultante dalla nota di credito del 31 dicembre 2012, fosse venuto ad esistenza prima del 12 dicembre 2012, data di comunicazione dell’avvenuta cessione.
La sentenza, impugnata da Air Coop e da Banca Agricola Commerciale s.p.a., è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che la nota di credito non conteneva alcun riferimento alla fattura n. 4/2012 azionata con il ricorso monitorio ed era priva di valore probatorio, perché emessa da soggetto (RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE non più titolare del credito già ceduto, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato che ‹‹ la residua somma di euro 142.000,00 (dovuta in base al credito ceduto contenuto nella fattura n. 4/2012) fosse stata saldata tramite una nota di credito che contiene un espresso riferimento ad altra e diversa fattura ›› .
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, con sei motivi.
Banca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod . proc. civ. ›› , lamentando che la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico, anziché a carico del creditore cessionario, l’onere di provare l’esistenza e gli elementi costitutivi del credito ceduto.
Precisa, al riguardo, che la cessione del credito aveva ad oggetto un credito futuro ed eventuale, e precisamente un canone di subconcessione da calcolare in rapporto al numero dei passeggeri transitati per l’aeroporto di Rimini , e che parte del credito ceduto non era mai venuto ad esistenza, stante il calo dei passeggeri registrati a
fine anno 2012, che comportava un canone inferiore a quello fatturato.
Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, la ricorrente impugna la decisione perché contenente argomentazioni tra loro inconciliabili, sottolineando che, da un lato, la Corte d’appello aveva correttamente affermato che il contratto di subconcessione prevedeva che l’originaria creditrice RAGIONE_SOCIALE avesse diritto ad un maggiore canone a fronte della comunicazione, supportata da idonea documentazione, del maggior numero di passeggeri in transito per l’aeroporto, ma, dall’altro, aveva respinto il gravame sull’assunto che non fosse stata offerta prova del numero dei passeggeri in transito, né allegato il calcolo del canone dovuto.
Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrent e si duole che la Corte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione la nota di credito n. 239/09 emessa da RAGIONE_SOCIALE il 31 dicembre 2012, depositata come doc. n. 5 in primo grado, contenente l’indicazione del numero dei passeggeri transitati nel 2012 ed il calcolo del canone dovuto per il medesimo anno, documento che, se esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.
Con il quarto motivo, denunciando omesso esame di un elemento di prova decisivo rappresentato da un documento, nonché violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente ripropone, sotto il diverso profilo della nullità della sentenza per difetto di motivazione, la questione dell’omessa valutazione del documento n. 5 del fascicolo di parte di primo grado, già richiamato
al precedente motivo.
Con il quinto motivo -rubricato: art. 360 n. 4 c.p.c. -nullità della sentenza perché la motivazione contiene affermazioni e argomentazioni contraddittorie e tra loro logicamente inconciliabili -la ricorrente sostiene che la sentenza, con motivazione incomprensibile ed illogica, dapprima chiarisce che non era stata eccepita la compensazione, ma l’inesistenza del credito ceduto e, subito dopo, afferma che la nota di credito emessa dalla cedente non sarebbe idonea a provare la compensazione; con riguardo poi alla nota di credito, per un verso ha escluso che il documento costituisse prova idonea a dimostrare l’esatta quantificazione del credito e, per altro verso, ha considerato la medesima nota di credito documento idoneo a provare che la riduzione del credito si riferiva ad una fattura diversa da quella che riguardava il credito ceduto.
Con il sesto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 cod. civ., la ricorrente attinge la decisione gravata là dove la Corte d’appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che i pagamenti eseguiti ave vano estinto il debito derivante dalla fattura n. 4/2012, sottolineando che tale ultima fattura, per la quale aveva già corrisposto un acconto di euro 100.000,00, non era stata saldata perché già alla data di scadenza (30 settembre 2012) era emerso che gli acconti versati erano superiori al canone prevedibile per quell’anno, tenuto conto dell’andamento del traffico dei passeggeri.
Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati.
7.1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il rapporto tra l’odierna ricorrente e la cedente RAGIONE_SOCIALE era regolato da un contratto di subconcessione, che prevedeva, all’art. 4, che, a fronte di un corrispettivo annuo minimo, RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
avrebbe avuto diritto ad un maggiore compenso, variabile, direttamente collegato al numero dei passeggeri russi in transito per l’aeroporto di Rimini, e subordinato all’onere , a carico della stessa società, di comunicare e documentare tale dato.
L’odierna ricorrente, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Agricola Commerciale, fondato sulla fattura n. 4/2012 emessa da Aeradria s.p.a., come rilevato dai giudici di appello e come esposto alle pagine 4 e 5 del ricorso, non ha opposto in compensazione un controcredito, ma ha piuttosto dedotto che, al momento in cui aveva ricevuto il sollecito di pagamento, aveva già pagato alla creditrice originaria Aeradria s.p.a., a titolo di acconto, l’importo di euro 100 .000,00 tramite bonifici bancari e che non era tenuta a corrispondere il residuo importo, pari ad euro 142.000,00, perché stornato dalla società emittente la fattura con nota di credito del 31 dicembre 2012, tenuto conto di quanto previsto dal contratto di subconcessione.
Secondo la prospettazione difensiva di RAGIONE_SOCIALE, dunque, la somma residua di euro 142.000,00, pretesa dalla Banca cessionaria, riferendosi alla quota del canone variabile in relazione al traffico dei passeggeri, non era dovuta, trattandosi di credito meramente eventuale, non ancora venuto ad esistenza, e che sarebbe sorto solo se fosse stato documentato, dalla creditrice, il numero dei passeggeri effettivamente transitati per lo scalo aeroportuale riminese.
7.2. Avendo la ricorrente contestato l’esistenza stessa del credito originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e poi ceduto alla Banca odierna controricorrente, evidenziando che il numero dei passeggeri in transito rappresentava un elemento costitutivo dell’eventuale maggior canone e che era onere del creditore documentare tale dato, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova.
Difatti, i giudici di secondo grado sono pervenuti al rigetto del gravame, limitandosi a rilevare che la nota di credito del 21 dicembre 2012, richiamata a supporto della dedotta inesistenza del residuo credito di euro 142.000,00, non si riferiva alla fattura n. 4/2012 azionata, ma ad altra e diversa fattura e che non poteva, conseguentemente, ritenersi raggiunta la prova che la odierna ricorrente ‘avesse saldato’ la fattura di cui la Banca pretendeva il pagamento. Così argomentando hanno, tuttavia, trascurato di considerare che il numero dei passeggeri, incidendo sull ‘entità del credito, integrava fatto costitutivo della pretesa azionata, giacché solo dimostrando il raggiungimento di un certo numero di passeggeri la cedente avrebbe avuto diritto al maggior canone, ed hanno fatto erroneamente gravare sulla ricorrente l’onere di fornire prova del credito oggetto di cessione, sebbene fosse la Banca cessionaria, che agiva per ottenere il pagamento della residua somma portata dalla fattura, a dover dimostrare la venuta ad esistenza di quel credito eventuale.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, quando la cessione ha ad oggetto un credito eventuale e futuro, l’effetto traslativo del credito si produce solo al momento della sua venuta ad esistenza (Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 551), con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione (Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31896; Cass., sez. 1, 02/10/2023, n. 27690).
La Corte, ponendo l’onere della prova della venuta ad esistenza del credito eventuale e futuro a carico di una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395) è, quindi, incorsa nella denunciata violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. ed ha
reso una motivazione contraddittoria, integrante il vizio contestato con il secondo motivo in esame, laddove ha dapprima affermato che il contratto di subconcessione imponeva alla creditrice RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere un canone maggiore, di documentare il maggior numero di passeggeri in transito per l’aeroporto e, subito dopo, che la debitrice ceduta (RAGIONE_SOCIALE non avesse allegato e provato il numero dei passeggeri in transito, né il calcolo del canone realmente dovuto.
L’accoglimento dei primi due motivi consente di dichiarare assorbiti i restanti, tutti incentrati sulla omessa o carente valutazione della nota di credito n. 239/09 del 31 dicembre 2012, prodotta dalla ricorrente come doc. sub 5 nel giudizio di primo grado.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo e dichiarati assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Corte d’appello, in diversa composizione, per il riesame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 14 aprile 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME