Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: credito al consumo collegamento negoziale – eccezione di inadempimento -onere della prova – fatti impeditivi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13615/2024 R.G. proposto da: COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 01340740156), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso gli
indirizzi pec dei difensori
e
-controricorrente e ricorrente incidentale -e nei confronti di
VERZINO INNOCENZO (C.F. CODICE_FISCALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 134/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ingiunto il pagamento della somma di € 23.797,76, oltre interessi di mora contrattuali dal 23 marzo 2015 al soddisfo in favore di RAGIONE_SOCIALE quale saldo a debito per il rimborso di un contratto di finanziamento inter partes . Il contratto di finanziamento era stato stipulato -come emerge dalla sentenza impugnata -in data 23 febbraio 2001, in correlazione con l’acquisto di una autovettura. L’opponente ha dedotto -per quanto qui di interesse l’intervenut o inadempimento del venditore al contratto di compravendita cui accedeva il contratto di finanziamento, con conseguente accertamento della risoluzione del collegato contratto di finanziamento e domanda riconvenzionale di restituzione delle rate pagate.
La convenuta RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, nonché proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del terzo venditore RAGIONE_SOCIALE Disposta la chiamata in causa del terzo, il Tribunale di Benevento ha rigettato sia l’opposizione , sia la domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il soggetto finanziato; la banca si è costituita in giudizio senza riproporre le
domande nei confronti del venditore terzo chiamato, rimasto contumace. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello . Ha ritenuto il giudice di appello che, pur ricorrendo il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di acquisto dell’autovettura a termini degli artt. 121 e 124 d. lgs. n. 385/1993 pro tempore , l’opponente non avrebbe dato prova dell’inadempimento del venditore al contratto di compravendita e, in particolare, non vi sarebbe prova del la mancata consegna dell’autovettura. Il giudice di appello ha, poi, rilevato che il consumatore non ha censurato la sentenza di appello , nella parte in cui ha accertato che l’opponente non avesse domandato la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita.
Ha proposto ricorso per cassazione il finanziato, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la banca, la quale a sua volta ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. Il venditore intimato non si è costituito in giudizio.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta da parte ricorrente principale, il quale ha depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità della richiesta di decisione per assenza di procura. L’art. 380 -bis , secondo comma, cod. proc. civ. pro tempore richiede unicamente il rilascio di una nuova procura (nella specie, rilasciata in data 7 febbraio 2024), diversa dalla precedente. Trattandosi di nuova procura, la stessa non può essere apposta in calce al ricorso, ma va allegata alla richiesta di decisione. Né può operarsi distinzione alcuna tra gli atti ai quali afferisce la procura, dovendosi ritenere la certificazione di autografia del conferente osservata senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti processuali cui essa afferisca, che siano di impulso
ovvero di costituzione in giudizio (Cass., Sez. U., n. 25032/2005; Cass., n. 28004/2001).
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod . proc. civ., « violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1460, 1476 e 2697 del codice civile, art. 112 del codice di procedura civile; nullità della sentenza/procedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il finanziato consumatore non avrebbe fornito prova dell’inadempimento del venditore al contratto di compravendita collegato. Osserva parte ricorrente che la prova dell’inadempimento contrattuale non grava sulla parte adempiente, potendosi egli limitare ad allegare l’inadempimento della controparte contrattuale, la quale sarà essa tenuta a provare l’intervenuto adempimento della prestazione. Deduce, pertanto, di avere assolto al proprio onere della prova allegando l’omessa consegna dell’autovettura , per cui la sentenza impugnata è censurabile per avere invertito l’onere della prova in danno del consumatore.
Il ricorrente, sotto un ulteriore profilo, contesta l’accertamento in fatto dell’omessa consegna dell’autovettura, circostanza risultante dagli atti di causa e dal principio di non contestazione. Sotto un ultimo profilo, il ricorrente censura la statuizione del giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente non avrebbe richiesto la risoluzione del collegato contratto di compravendita dell’autovettura, non essendo tale domanda pregiudiziale rispetto alla domanda proposta nei confronti del finanziatore, essendosi egli limitato a proporre eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. per paralizzare la richiesta di pagamento della banca.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione
degli artt. 100, 324, 329 cod. proc. civ., nullità della sentenza, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato inammissibile l’appello del consumatore, stante l’ omessa impugnazione in appello di una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, secondo cui la domanda del consumatore ex art. 125 d. lgs. n. 385/1993 sarebbe infondata per non avere il ricorrente provato di avere inviato la diffida ad adempiere ; sicché, stabilizzatasi l’autonoma ratio decidendi , la sua mancata impugnazi one avrebbe comportato l’inammissibilità dell’appello del ricorrente principale.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha ritenuto inammissibile il ricorso principale. In particolare, in relazione alla censura di violazione delle regole di distribuzione dell’onere della prova, si è osservato che l’onere della prova dell’adempimento del contratto di compravendita sottostante grava, per il principio di vicinanza della prova, sul venditore, ma non anche sul finanziatore, che è terzo rispetto a quel contratto e che non può considerare ammessa la circostanza per il solo fatto che il finanziatore abbia chiesto la restituzione della somma (« la circostanza non può ritenersi ammessa in base alla domanda di restituzione proposta dalla banca (evidentemente estranea al contratto di compravendita e alla sua esecuzione) »: punto 5 sent. imp.).
Quanto, poi, alla censura di violazione del principio di non contestazione, la PDA ha evidenziato che « l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; ma si veda, ampiamente, anche Cass. 31 marzo 2021, n. 8994, pur non massimata)», escludendo che nella specie la motivazione sia al di sotto del «minimo costituzionale».
Con la memoria illustrativa, il ricorrente insiste sulla non addebitabilità al contribuente dell’onere della prova circa l’inadempimento del venditore del contratto di compravendita collegato, deducendo che, per effetto del principio di vicinanza della prova, l’onere non sarebbe potuto gravare sull’acquirente.
Il Collegio ritiene che il ricorso principale sia infondato, benché per ragioni differenti da quelle indicate nella PDA, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato che, in ogni caso, sarebbe condizionato ipso iure , avendo a oggetto una questione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello , formulata in sede di legittimità dalla parte totalmente vittoriosa in appello per omessa impugnazione di autonoma ratio decidendi, non specificamente oggetto di censura in appello (Cass., n. 25694/2024).
Punto di partenza è la formazione del giudicato interno, sin dal primo grado di giudizio, circa la sussistenza nel caso di specie di un collegamento negoziale ex artt. 121 e ss. d. lgs. n. 385/1993 (TUB) pro tempore tra il contratto di finanziamento inter partes e il contratto di acquisto di un bene (« la sentenza non è censurata nella parte in cui ha stabilito che, ai sensi del d.lgs 385/1993, artt.121 e 124, nel testo originario applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame, ricorre un collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di acquisto del bene, con la conseguenza che le vicende dell’uno si ripercuotono su quelle dell’altro, condizionandone la validità e l’efficacia »). Si pone, pertanto, la questione della individuazione dei termini in cui il suindicato collegamento negoziale incida sulle regole di distribuzione dell’onere della prova, nel caso in cui il consumatore intenda far valere nei confronti del finanziatore l’eccezione di inadempimento fondata sul rapporto di compravendita collegato, come sollecitato dal ricorrente e ribadito in memoria.
10. Il fenomeno del collegamento negoziale è regolato, nel caso di specie (contratto di finanziamento del 2001) dall’art. 125, comma 4, TUB pro tempore , secondo cui « nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accorto che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore ».
11. La norma si è evoluta nel tempo, dapprima con il transito della disposizione nel Codice del Consumo (art. 42 d. lgs. n. 206/2005) e, a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia (CGUE, 23 aprile 2009, Scarpelli, C-509/07) e dell’attuazione della direttiva 2008/48/CE, con l’introduzione ex art. 1 d. lgs. n. 141/2010 dell’ art. 125quinquies TUB, secondo cui « nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile» .
12. La questione del collegamento negoziale nel credito al consumo ha mostrato nel tempo una continuità normativa, oggetto della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 5365/2024; Cass., n. 6323/2019; Cass., n. 14561/2023) ed è stata declinata, talvolta, specificamente in termini di mutuo di scopo (Cass., n. 3589/2010; Cass., n. 474/1994). Più in generale, il tema è stato affrontato in termini di collegamento negoziale di fonte legale, ove nel l’erogazione del credito acquisisce rilievo, accanto alla causa creditizia, lo specifico motivo per il quale il finanziamento viene concesso, che da elemento estraneo al contratto si traduce perspicuamente nella sua funzione, entrando a far parte del regolamento contrattuale (Cass., n. 20477/2014; 19572/2015;
19434/2021). Questo tipo di mutuo, individuato in dottrina come contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell’erogazione del credito inserita nel sinallagma contrattuale, per cui dal venir meno del contratto collegato discende una analoga sorte per il contratto di finanziamento.
13. Da ciò discende che il contratto collegato costituisce questione o accertamento pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente nel giudizio tra finanziato e finanziatore. Nel caso di specie, il collegamento negoziale consente al finanziato di far valere nei confronti del finanziatore una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., fondata non sul rapporto di credito, ma sul contratto collegato di compravendita del cui inadempimento, quale questione pregiudiziale di cui il giudice conosce incidentalmente. Il finanziato fa, pertanto, valere un fatto impeditivo del contratto di finanziamento che non deriva dal contratto inter partes , bensì dal contratto collegato. Il fatto impeditivo discendente dall’inadempimento del terzo venditore al contratto collegato viene dedotto dal finanziato nei confronti del finanziatore a fondamento del mancato pagamento del contratto di finanziamento inter partes. L ‘eccezione di inadempimento si nutre , pertanto, dell’accertamento di una questione pregiudiziale, ossia l’inadempimento negoziale al contratto di compravendita da parte del venditore in relazione al contratto collegato.
14. Il collegamento negoziale induce, peraltro, unicamente la traslazione dell’eccezione di inadempimento dai fatti impeditivi relativi al contratto inter partes sul contratto ad esso collegato, non snaturando la natura del fatto stesso, che -in quanto impeditivo della pretesa creditoria -va provato dal debitore (Cass., n. 29474/2024; Cass., n. 29303/2023; Cass., n. 3545/2023). Non si tratta, quindi, di fare applicazione del principio di vicinanza della prova ma della distribuzione dell’onere della prova dei fatti impeditivi della pretesa credit oria.
15. Né, propriamente, viene dedotto un inadempimento altrui, trattandosi di inadempimento del terzo, bensì viene dedotto un fatto (la consegna dell’autovettura) che impinge nel contratto collegato e che, in quanto tale, entra nel sinallagma contrattale e nei fatti impeditivi della pretesa creditoria del finanziatore. La regola di riparto dell’onere probatorio è relativa alle vicende del presupposto di fatto rappresentato dal nesso di collegamento fra i due rapporti obbligatori. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:
«Nel caso in cui il soggetto finanziato -nel vigore dell’art. 125, comma 4 d. lgs. n. 385/1993 precedente la novella del d. lgs. n. 206/2005 – formuli eccezione di inadempimento del contratto di finanziamento conseguente all’inadempimento del contratto collegato ex lege , avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui accede il finanziamento, egli ha l’onere di provare i fatti impeditivi dedotti con la suddetta eccezione».
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente non aveva assolto all’onere di provare l’omessa consegna dell’autovettura da parte del venditore, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
16. Quanto, poi, alla censura relativa all ‘omessa consegna dell’autovettura, la stessa si risolve in una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova oggetto di valutazione da parte del giudice del merito . E’ assorbito l’esame dell’ulteriore profilo dedotto dal ricorrente relativo alla irrilevanza della espressa proposizione della domanda di risoluzione contrattuale. Parimenti, è assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
17. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Non vi è, tuttavia, luogo all’applicazione dell’art. 380 -bis, terzo comma, cod. proc. civ., attesa la non conformità della decisione alla proposta di definizione
anticipata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2024