Onere della prova del correntista: la Cassazione annulla la sentenza per motivazione apparente
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nelle controversie bancarie: l’onere della prova correntista nella richiesta di ricalcolo del saldo del proprio conto. La Suprema Corte ha cassato una decisione di secondo grado, colpevole di aver superato le lacune documentali prodotte dal cliente con una motivazione definita ‘apparente’ e apodittica, stabilendo così un principio di rigore a tutela della certezza del diritto.
Il Contesto della Controversia Bancaria
La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società correntista e un istituto di credito. La società aveva citato in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente, contestando l’applicazione di interessi anatocistici e di altre voci non dovute. La Corte d’Appello, pur confermando la prescrizione decennale per le rimesse più datate, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le doglianze del cliente sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Tuttavia, la decisione dei giudici di secondo grado presentava delle criticità significative, in particolare nel modo in cui aveva gestito la carenza di prove documentali.
Il Ruolo dell’Onere della Prova Correntista
Il nodo centrale della questione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, risiede nell’applicazione degli articoli 2697 del codice civile e 115 del codice di procedura civile. Secondo un principio consolidato, il cliente che agisce in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente versate ha l’onere della prova correntista, ovvero deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda.
Le Lacune Documentali e la Motivazione Apparente
Nel caso di specie, la ricostruzione del rapporto di conto effettuata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presentava delle ‘non indifferenti lacune probatorie’, dovute alla mancanza di una serie completa di estratti conto. Nonostante ciò, la Corte d’Appello aveva ritenuto il rapporto ‘ricostruibile in modo coerente’ senza però fornire alcuna spiegazione logica e argomentata su come avesse superato tali vuoti documentali. Questo modo di procedere integra, secondo la Cassazione, un vizio di ‘motivazione apparente’, in quanto le affermazioni addotte sono talmente generiche da non permettere di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per arrivare alla decisione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso sia della banca sia, in parte, del correntista, delineando principi chiari.
Violazione dell’Onere della Prova e Motivazione Carente
Il primo motivo del ricorso principale della banca è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha ribadito che, sebbene la produzione degli estratti conto sia la via maestra per assolvere all’onere della prova correntista, è possibile ricorrere anche ad altri mezzi di prova. Tuttavia, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare la ‘coerenza’ della ricostruzione in presenza di lacune, ma deve illustrare debitamente le ragioni della propria convinzione, basandosi su elementi concreti. Una decisione che rimane ‘avvolta nel cono d’ombra di un giudizio manifestamente apodittico’ è ingiustificata e deve essere annullata.
La Contraddizione tra Prescrizione e Anatocismo
La Corte ha inoltre ravvisato una palese contraddizione nella sentenza d’appello. I giudici avevano da un lato confermato la prescrizione per le rimesse effettuate nel decennio antecedente la citazione, ma dall’altro avevano ordinato un ricalcolo degli interessi per anatocismo su tutta la durata del rapporto. Questa statuizione è stata giudicata illogica e priva di coerenza.
L’Omessa Pronuncia sulla Commissione di Massimo Scoperto
È stato accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale del correntista. La Corte d’Appello, pur dando atto dell’esistenza di un motivo di gravame relativo alla commissione di massimo scoperto, aveva omesso di pronunciarsi su di esso. Tale omissione costituisce un vizio procedurale che impone la cassazione della sentenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul rigore processuale e sulla necessità di una giustizia trasparente e comprensibile. Il principio dell’onere della prova non può essere aggirato attraverso formule di stile o affermazioni generiche. Il giudice ha il dovere di esporre un ragionamento logico, coerente e ancorato alle risultanze probatorie. Quando le prove fornite da una parte, su cui grava l’onere, sono incomplete, non è possibile giungere a una conclusione favorevole a quella stessa parte senza un’argomentazione robusta che giustifichi come le lacune siano state colmate attraverso altri elementi certi e completi. La sentenza impugnata è stata censurata proprio per aver violato questo canone fondamentale, mettendo capo a un ‘pronunciamento motivatamente ingiustificato’.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Quest’ultima dovrà riesaminare il merito della controversia attenendosi ai principi di diritto enunciati, primo fra tutti quello relativo al corretto assolvimento dell’onere della prova e alla necessità di una motivazione effettiva e non solo apparente. La decisione riafferma l’importanza per il correntista di produrre una documentazione completa e per il giudice di fondare le proprie decisioni su un’analisi probatoria rigorosa e su un percorso argomentativo tracciabile e verificabile.
Chi ha l’onere della prova in una causa per la ripetizione dell’indebito contro una banca?
L’onere della prova grava sul correntista che agisce in giudizio. Egli deve dimostrare i fatti a fondamento della sua pretesa, producendo di regola la serie completa degli estratti conto o, in loro assenza, altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete.
Cosa si intende per ‘motivazione apparente’ di una sentenza?
Si ha una motivazione apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, oppure li indica senza un’approfondita analisi logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e la logicità del suo ragionamento. Tale vizio rende la sentenza nulla.
Può un giudice ordinare il ricalcolo degli interessi per l’intera durata di un rapporto di conto corrente se ha già dichiarato prescritti i versamenti più vecchi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una simile decisione è palesemente contraddittoria e priva di coerenza. Se una parte del rapporto è coperta da prescrizione, le relative operazioni non possono essere incluse nel ricalcolo di voci come gli interessi anatocistici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
sul ricorso 26758/2021 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
PANCINO 2 DI RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di GENOVA n. 852/2021 depositata il 23/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
- Con contrapposti ricorsi per cassazione Banca dei Monti di Paschi di Siena s.p.a., in via principale, e RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale, impugnano la sopra riportata sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, a definizione del contenzioso insorto tra la correntista e la banca per la rideterminazione del saldo relativo al corrispondente rapporto di conto, ha parzialmente accolto il gravame della prima e, confermata altresì ogni altra statuizione ivi adottata, segnatamente in punto di prescrizione decennale delle rimesse eseguite in conto, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado, pure censurata nel capo relativo alla commissione di massimo scoperto, limitatamente al solo motivo afferente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ricalcolati alla stregua delle risultanze CTU in relazione all’intero arco di documentata durata del rapporto.
A tale ultimo riguardo il giudice di appello, richiamate le norme di settore ed in particolare il disposto della delibera CICR 9 febbraio 2000, si è dato cura di considerare che, sebbene la banca avesse prodotto in giudizio copia della comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’adeguamento operato dalla banca doveva reputarsi peggiorativo e, in difetto di ogni altra pattuizione intercorsa tra le parti, manchevole del necessario assenso del correntista, determinando perciò un ricalcolo della differenza dare-avere in favore di quest’ultimo.
I proposti ricorsi si valgono, quello principale di tre motivi, e quello incidentale di due, tutti seguiti da memorie.
Requisitorie scritte del Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Il primo motivo del ricorso principale -con cui si contesta la violazione degli art. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione apparente e perplessa in cui il decidente del grado sarebbe incorso per aver addotto, a giustificazione delle proprie determinazioni, affermazioni del tutto implausibili, ed in particolare per aver ritenuto comunque assolto nella specie l’onere della prova gravante sul correntista malgrado i vuoti risultanti negli estratti conto e il difetto di altri elementi di prova -è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Se per un verso, va invero ricordato che il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( ex plurimis Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248), per l’altro va ribadito che per la giurisprudenza di questa Corte, sebbene il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle rimesse effettuate nel corso del rapporto in forza di disposizioni negoziali affette da nullità sia tenuto ad assolvere l’onere probatorio su di sé gravante mediante la produzione, di regola, dei relativi estratti conti (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), all’individuazione del saldo finale, non essendo questa prova legale esclusiva, si possa addivenire anche con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), a cominciare dalle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o dalle altre risultanze comunque emergenti dalle scritture bancarie
(Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale ripartizione dell’onere probatorio di cui con riferimento alle controversie de quibus questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024.
La sentenza in disamina ignora i principi anzidetti. Allorché essa, per vero, pur prendendo atto delle manchevolezze registrate dal CTU nella ricostruzione del rapporto di conto, reputa tuttavia che «nonostante alcune lacune probatorie non indifferenti il rapporto sia ricostruibile in modo coerente», senza aggiungere alcuna altra considerazione idonea a schiarire l’itinerario argomentativo seguito per addivenire alla conclusione enunciata, illustrando debitamente le ragioni alla radice della propria convinzione, che restano avvolte nel cono d’ombra di un giudizio manifestamente apodittico e si sottraggono così a qualsiasi vaglio critico, mette capo ad un pronunciamento motivatamente ingiustificato, sì che la sua cassazione è del tutto doverosa.
Come di essa, del resto, doverosa n’ è pure la cassazione in accoglimento del secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta l’erroneità della rideterminazione del carico degli interessi, indebitamente addebitati perché frutto di anatocismo, operata su tutta la durata del rapporto, malgrado si sia ritenuto di mantenere ferma la pregressa declaratoria di prescrizione per le rimesse eseguite nel decennio antecedente alla notifica dell’atto di citazione -giacché sul punto la contradditorietà in cui incorre il decidente é evidente e priva, di conseguenza, la decisione del necessario sostrato di coerenza.
Con ciò resta assorbito il terzo motivo del ricorso principale, mentre, venendo al ricorso incidentale, merita adesione il primo di
essi -che deduce in capo alla decisione impugnata un vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di appello che reclamava la riforma della decisione di primo grado laddove questa aveva ritenuto di disattendere le ragioni di doglianza declinate con riferimento alla commissione di massimo scoperto -, dato che sul punto è la stessa Corte decidente a dare atto, a pag. 6 della motivazione, della formulazione del motivo, omettendone, tuttavia, inspiegabilmente, ogni statuizione, sicché anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita sanzione; sanzione che, però, non è replicabile con riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale, che è del tutto generico e non ottempera perciò al predicato della specificità del motivo pure nuovamente ribadito dal novellato art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito restando il terzo motivo del primo ricorso ed inammissibile risultando il secondo motivo del secondo ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale ed inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Genova che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29.11.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME