Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14647-2018 proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14647/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 51/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 911/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore della gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d’impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro;
avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
con il ricorso si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla società cooperativa;
invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro della decisione, sugli oneri di allegazioni e prova in ordine al tipo contrattuale e relativa forma
previdenziale, e dunque sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché il ricorso, che censura argomentazioni svolte ad abundantiam, deve dichiararsi inammissibile;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima (fra tante, Cass. nn. 23635/10, 24591/05, 3002/04, 10241/00, 301/96, 7007/83, 4018/81, 559/79, 43/74, 2471/72 e 1906/71);
le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29