Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14647-2018 proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.14647/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 51/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 911/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente e ha ritenuto dovuta l’obbligazione contributiva a favore RAGIONE_SOCIALEa gestione lavoratori dipendenti sul presupposto che la cooperativa non avesse allegato e provato la dedotta qualità dei due soci, di titolari d’impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro;
avverso tale sentenza ricorre la società cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente illustrato con memoria;
CONSIDERATO CHE
con il ricorso si devolve violazione di legge per avere la Corte di merito escluso che gli artigiani possano riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità anche in caso di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa artigiana alla società cooperativa;
invero non solo la doglianza non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ma è assorbente il rilievo che il fulcro RAGIONE_SOCIALEa decisione, sugli oneri di allegazioni e prova in ordine al tipo contrattuale e relativa forma
previdenziale, e dunque sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasto privo di censure sicché il ricorso, che censura argomentazioni svolte ad abundantiam, deve dichiararsi inammissibile;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa medesima (fra tante, Cass. nn. 23635/10, 24591/05, 3002/04, 10241/00, 301/96, 7007/83, 4018/81, 559/79, 43/74, 2471/72 e 1906/71);
le spese seguono la soccombenza:
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29