Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2714 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME del foro di Avellino elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.t i NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1025/2020, pubblicata il 4.3.2020, non notificata.
Oggetto: Intermediazione finanziaria Swap
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto notificato in data 24.6.2010 la società RAGIONE_SOCIALE conveniva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. innanzi al Tribunale di Napoli ed esponeva di aver concluso con la Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione finanziaria in data 21.7.2003, della durata di 15 anni avente ad oggetto un compendio immobiliare sito nel Comune di Massa per un corrispettivo di € 7.7 24.385,14 da pagarsi in 60 rate trimestrali e successivamente, in data 21.11.2003, di aver concluso, con la Banca convenuta, il contratto n. 3392792 di Interest Rate Swap multifase, per la gestione del rischio del tasso di interesse in relazione al contratto di leasing immobiliare. Assumeva che la sottoscrizione del contratto di lnterest Rate Swap mult ifase aveva causato l’addebito di un importo superiore ad € 240.000,00. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del contratto di Interest Rate Swap Multifase n. 3392792 del 21.11.2003 per dolo e colpa imputabile alla Banca convenuta e con condanna della convenuta alla restitu zione della somma di € 258.773,83 prelevata dal conto dell’attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) in via gradata, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della Banca con condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi pari alla perdita di € 285.773,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2.─ Il tribunale di Napoli dichiarava prescritta l’azione di annullamento del contratto e rigettava la domanda di risoluzione del contratto con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese legali.
3 .─ RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza qui impugnata, ha accolto
l’appello e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del contratto di Interest Rate Swap per difetto di forma scritta.
4 .─ Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
il giudice può rilevare d’ufficio un profilo di nullità diversa da quella originariamente prospettata dalla parte con la domanda introduttiva, ma chiaramente desumibile dalla prospettazione dei fatti da parte della società attrice;
il contratto base c.d. accordo normativo, non risulta essere mai stato prodotto nel giudizio di I grado né nel giudizio di gravame, diversamente da quanto sostenuto dalla Banca; la doglianza della società attrice che lamenta la mancata sottoscrizione del contratto risulta, pertanto fondata;
l’assenza di qualsivoglia indicazione dell’esistenza e del contenuto del contratto non consente di conoscere alcunchè circa le pattuizioni intercorse tra le parti;
è pacifica la natura aleatoria del contratto di swap e pertanto l’esigenza della forma scritta è strettamente correlata all’esigenza del contraente di conoscere gli elementi di rischio in esso contenuti;
il documento prodotto contiene solo il tasso parametro cliente e il tasso parametro banca e l’indicazione di una percentuale del nozionale che rappresenta la sintesi della distribuzione delle probabilità e non può che concludersi, dunque, per l’assoluta inidoneità del documento prodotto e consegnato al cliente.
─ Banca Monte dei Paschi di Siena ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e dell’art.2967 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,
n.5, c.p.c. La Corte avrebbe valorizzato un fatto storico rimasto inerte nel processo di I grado compiendo un’attività innovativa che per essere ammissibile non deve giudicare il diritto di difesa di controparte e deve essere oggetto di contraddittorio. Ed inoltre non era onere probatorio della Banca allegare il contratto ma della parte che intendeva censurarlo.
5.1 -Il motivo va accolto.
Esso contiene in realtà due distinte censure: la prima concernente la violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere il giudice di merito operato la ormai preclusa rilevazione officiosa della nullità del contratto di interest rate swap per difetto del requisito formale; la seconda concernente riparto dell’onere probatorio, per avere il giudice di merito ha addossato all’intermediario finanziario la prova concernente l’esistenza del contratto, che, invece, ricadeva sulla società originaria attrice.
La censura è nel complesso indubbiamente fondata nel senso che segue.
Nella contermine materia bancaria si è osservato quanto segue:
« Allorché il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca, lamentando l’illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti , l’onere della prova sia dell’avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi , di talché in difetto dell’una o dell’altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento » (tra le innumerevoli a mero titolo di esempio Cass. n. 16521/2024). E tuttavia, « tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È
possibile che quest’ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz’altro atto dell’integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro » (così in motivazione Cass. n. 6480/2021).
Nel caso di specie, dunque, sulla base di analogo principio, è agevole osservare che la società originaria attrice ha con tutta evidenza agito in giudizio allegando l’esistenza di un contratto di interest rate swap regolarmente redatto per iscritto, e difatti individuato attraverso un proprio specifico numero, il 3392792, e come tale meritevole, secondo la prospettazione iniziale, di annullamento per vizio del consenso, errore o dolo. E cioè, non v’è alcun modo di revocare in dubbio che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia prospettato ab initio la stipulazione di un contratto formalmente valido e perciò attaccabile attraverso l’azione di annullamento, mentre abbia avanzato in appello una prospettazione fattuale, ben prima che giuridica, completamente diversa e nuova: quella, cioè, secondo cui il contratto che essa stessa aveva allegato come esistente, dal punto di vista del requisito formale, in realtà non fosse mai stato concluso.
Ma non ha bisogno di essere ricordato che la nullità del contratto, siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio (e dunque è anche suscettibile di eccezione) in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle
preclusioni assertive e istruttorie (anche qui a mero titolo di esempio Cass. n. 4867/2024).
E dunque parimenti evidente da un lato che l’onere della prova dell’esistenza del contratto che l’attrice aveva inizialmente allegato essere stato stipulato per iscritto ricadeva ai sensi della regola generale stabilita dall’articolo 2697 c.c. sulla stessa attrice, e, dall’altro lato, che essa attrice non poteva in veste di appellante introdurre un nuovo fatto, sotteso alla formulazione della nuova eccezione di nullità, consistente nella plateale negazione dell’assunto inizialmente spiegato.
6. – Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n.5, c.p.c.)
6.1 ─ La censura è assorbita dall’accoglimento del primo .
7. ─ Per quanto esposto, il primo motivo del ricorso va accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima