Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16777/2021 R.G. proposto da: COGNOME avv. PIETRO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da sé stesso, domiciliazione telematica legale
-ricorrente- contro
GIURIDICA DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PERUGIA n. 469/2021 depositata il 18/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’AVV_NOTAIO per l’acquisto di materiale editoriale;
l’ingiunto si opponeva controdeducendo, in particolare, che non gli era stato recapitato il lettore DVD promesso in omaggio ed erano stati fatturati prezzi superiori a quelli di listino o con sconti mancanti rispetto a quelli dovuti;
il Giudice di Pace di Perugia rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che le contestazioni ovvero eccezioni d’inadempimento non erano state sollevate in corso di rapporto sicché la relativa proposizione giudiziale era contraria a buona fede, non vi era prova dell’acquisito del lettore DVD oggetto del preteso omaggio e il prezzo per il DVD della rivista, anno 2009, era stato correttamente applicato poiché il minor prezzo era riservato agli abbonati al repertorio cartaceo quale non era l’opponente;
il Tribunale accoglieva il proposto appello limitatamente all’addebito di un’opera non acquistata ma ricevuta solo in visione, oltre alla data di decorrenza degli interessi moratori, osservando, per quanto ancora di utilità, che:
-nel contratto e nella corrispondenza con NOME COGNOME, responsabile di zona della società con cui si erano svolte le negoziazioni, non vi era alcuna contestazione sul lettore DVD, emersa solo successivamente nei confronti del legale rappresentante della società stessa e del difensore di quest’ultima, oltre a concernere, quella prestazione, l’anno 2003, estraneo alle pretese della RAGIONE_SOCIALE relative agli anni successivi al 2005, ciò assorbendo la valutazione della prova dell’esborso sostenuto dal deducente per l’acquisto di quel bene, cui parametrare il controcredito affermato;
-l’ulteriore sconto del 20%, e non del 10% indicato come applicato agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di uno o più avvocati, indicato come pattuito con COGNOME non poteva considerarsi
corrispondente, in realtà, a un impegno contrattuale con la società, poiché il primo aveva un rapporto di agenzia con quella e non poteri direttamente gestori riferibili alla medesima, né da essa autorizzazioni in tal senso;
-quanto ai prezzi praticati e indicati come superiori a quelli di base, il deducente si era limitato a prospettare una tabella di raffronto senza specificità rispetto al listino cui avrebbe dovuto aversi riguardo, ai documenti da cui evincere quindi i prezzi standard e alle correlate modalità di conteggio;
-quanto all’acquisto del DVD del Foro Italiano anno 2009, senza lo sconto per gli abbonati alla versione cartacea, il deducente aveva allegato che il prezzo avrebbe dovuto considerarsi bloccato dal contratto quinquennale del 2005, ma il blocco era da ritenersi riferito al tipo di abbonamento, se anche cartaceo o meno, e l’originario opponente non aveva acquistato la rivista cartacea per l’anno 2009;
-quanto alla domanda di condanna della società a titolo di responsabilità processuale aggravata, essa doveva respingersi sia perché le pretese della RAGIONE_SOCIALE erano risultate per lo più fondate, sia per la mancanza di prova della sussistenza del concreto danno;
avverso questa decisione ricorre per cassazione l’AVV_NOTAIO, articolando quattordici motivi, corredati da memoria;
è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare il giudicato esterno evincibile dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 672 del 2015, non impugnata tempestivamente con appello principale, ma solo con un
inammissibile appello incidentale tardivo rispetto all’impugnazione dell’AVV_NOTAIO pure parte di quel giudizio contrapposta alla medesima società: in quella decisione era stata accertata, rispetto al deducente, la mancata consegna di lettore DVD omaggio, e la mancata applicazione della scontistica concordata al 20%, in luogo di quella al 10% anch’essa spettante, sul Repertorio del Foro Italiano 2003, su quello della banca dati DVD 2004, sul DVD 2009;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, quanto al lettore DVD omaggio, non si era trattato di eccezione d’inadempimento ma della deduzione di un fatto generatore di un controcredito, come da atti di citazione in opposizione e poi in appello;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che la mancata contestazione a COGNOME non poteva in alcun modo inibire un’idonea contestazione successiva riferita al medesimo rapporto, senza che da ciò potesse evincersi neppure una peraltro comunque insufficiente mera tolleranza del corrispondente inadempimento;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., e dell’art. 24, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la mancata contestazione, quanto al lettore DVD omaggio, non era stata contestata;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, cod. civ., 132, 244 e seguenti, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che sulla circostanza dell’avvenuta contestazione inerente alla mancata consegna del lettore DVD era
stata richiesta e immotivatamente non ammessa specifica prova orale;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 1249, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente assorbita la questione della prova dell’esborso per acquistare il lettore DVD non consegnato in omaggio come promesso, in base a una disciplina non pertinente, come dedotto con la quinta censura, argomentando da una mancanza di previa contestazione giudiziale affatto necessaria, e comunque perché, risultando il controcredito originato dal medesimo rapporto giuridico, avrebbe dovuto essere operata giudizialmente la compensazione pur senza eccezione di parte;
con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società convenuta non aveva mai contestato giudizialmente i poteri di negoziazione di COGNOME, evincendo l’opposta conclusione da una missiva stragiudiziale come tale inidonea ad acquisire la portata processuale propria della non contestazione in giudizio;
con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1392, 1393, 1398, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che dalla missiva con cui la società aveva sostenuto COGNOME avesse formulato promesse solo personali, non poteva evincersi il disconoscimento di poteri rappresentativi essendo questione diversa l’utilizzo non profittevole della discrezionalità dell’agente al riguardo, fermo rimanendo, in ogni caso, che il deducente non aveva oneri di verifica di quei poteri nei confronti di chi, quale ‘responsabile, area manager ‘, era quanto meno apparso figura direttiva e quindi rappresentativa;
con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la società non aveva specificatamente contestato la sussistenza di poteri rappresentativi di COGNOME e non risultava che lo stesso fosse un mero agente, circostanza mai allegata, e comunque che, se vera, avrebbe determinato l’impossibilità di ritenere concluso il contratto, a fronte della proposta del deducente di concludere l’acquisto con lo sconto del 20%, equivalente a una controproposta evidentemente non accettata;
con il decimo motivo si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata formulata specifica allegazione degli elementi sufficienti a computare lo sconto reclamato, facendo riferimento ai prodotti listini, e alla percentuale discussa, o in linea subordinata a quella del 10% riferita dalla società agli RAGIONE_SOCIALE;
con l’undicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che nelle condizioni generali di vendita era previsto il rinnovo in assenza di disdetta, e quello, riferito alle riviste cartacee, aveva determinato la spettanza del relativo sconto;
con il dodicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare la clausola di rinnovo di cui all’undicesima censura;
con il tredicesimo e quattordicesimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2043, 2697, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nel mancare di accogliere la domanda di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia per la fondatezza delle censure svolte infine in questa sede, sia perché aveva comunque
provato il pregiudizio subìto, specie per le documentate e obliterate spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare al processo.
Considerato che
preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso risulta notificato all’AVV_NOTAIO, quale difensore dell’intimata RAGIONE_SOCIALE, in forza di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4 aprile 2019 in appello;
tale atto, con l’unita procura, non risulta prodotto e allo stato verificabile, mentre nella sentenza di appello, in questa sede impugnata, l’odierna intimata risulta rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
non è dunque possibile valutare la ritualità della notifica del ricorso per cassazione alla parte che non ha svolto difese;
parte ricorrente ha depositato rituale richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio di seconde cure ai sensi dell’art. 369, cod. proc. civ., r atione temporis vigente, non reperibile telematicamente agli atti di questa Corte;
va dunque disposta la suddetta acquisizione così da verificare l’atto mancante e, come detto, necessario allo scrutinio.
P.Q.M.
La Corte ordina l’acquisizione, presso il Tribunale di Perugia, del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello iscritto al R.G.N. 1069 del 2014, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.