Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2547 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2547 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23599/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dei RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1437/2024 depositata il 12/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ricorrono per sei mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., contro la sentenza dell’8 agosto 2024 con cui la corte di appello di Firenze che ha così provveduto: « 1. rigetta le domande proposte da NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; 2. condanna NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese di lite … ».
– La banca resiste con controricorso.
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 644, comma 1, c.p., dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000 e dell’art. 1 l. n. 108/1996, in quanto il principio enunciato da Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 non si estende ai rapporti di conto corrente, per il quali la verifica del superamento del tasso soglia deve essere compiuta per ogni singolo trimestre. Secondo motivo: Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. Erronea
1815 c.c., 1375 c.c., art. 644 c.p. e art. 2 L. 108/1996 -dichiarazione di irrilevanza dell’usura sopravvenuta.
Terzo motivo: Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 115, 116 c.p.c., art. 2697 e 2702 c.c. art. 644 c.p. e art. 2 L. 108/1996 -Mancata ammissione di una nuova CTU contabile nonostante il principio di prova fornito dalle perizie di parte e dalla CTU espletata in primo grado -Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 per vizio radicale di motivazione per ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ e motivazione comunque meramente apparente.
Quarto motivo: per nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, I° c. n. 4 c.p.c. avendo errato la Corte di Appello di Firenze nell’interpretare la domanda giudiziale di nullità parziale di contratti bancari (con riferimento alle clausole della determinazione del tasso di interesse passivo, della determinazione della CMS, dell’antergazione e postergazione delle valute, della clausola anatocistica, della commissione extrafido e della clausola che ha fondato l’esercizio dello jus variandi delle condizioni).
Quinto motivo: Violazione o falsa applicazione ex art. 360, I° c. n. 3 c.p.c. dell’art. 1283 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riferimento alla possibilità di accertare la nullità dell’anatocismo trimestrale e l’assenza di convenzioni posteriori alla scadenza degli interessi, previste dall’art. 1283 cod. civ. quale eccezione al divieto di anatocismo – attraverso il solo esame degli estratti conto unitamente ad altri elementi quali il comportamento processuale della controparte.
Sesto motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. Mancato rispetto, da parte della Corte d’Appello, dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13211/2023 che aveva annullato la precedente sentenza di appello.
– Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque manifestamente infondato.
6.1. – La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.
– Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.
4.1. – Occorre muovere dal quarto mezzo, il cui esame è logicamente prioritario.
I ricorrenti addebitano alla Corte d’appello di aver erroneamente interpretato la loro domanda, reputando che essi, originari attori, avessero allegato la pattuizione per iscritto dei contratti intercorsi tra le parti, che poi non avevano prodotto: sostengono invece di avere allegato che i contratti non erano stati redatti per iscritto, sicché non potevano essere prodotti.
La corte d’appello, quanto ai conti relativi a RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME, ha osservato che « i predetti correntisti si sono limitati a dolersi della mancata pattuizione di tali clausole, senza fornire alcuna prova del contenuto dei relativi contratti, non producendoli in giudizio -omissione contestata dalla banca nella propria comparsa di costituzione in giudizio -pur avendo asserito la loro stipula in forma scritta. Ciò si desume dall’avere essi lamentato la nullità di una ‘clausola contrattuale, che in riferimento alla determinazione del tasso di interesse, rinvia all’uso piazza’» (pag. 3 della propria citazione di primo grado) -clausola che, asseriscono, sarebbe ‘presente nel contratto di conto corrente e sottoscritto dall’attore » (pag. 4); sostengono inoltre che il contratto conterrebbe un rinvio per relationem , tuttavia inidoneo a dare carattere di «determinabilità del tasso di interesse di cui alla clausola contrattuale di conto corrente sottoscritto da parte attrice» (pag. 5). Infine, asseriscono, con riferimento alla c.m.s., l”estrema imprecisione nella determinazione del contenuto di siffatta clausola nel testo del contratto’ e che, sempre con riferimento alla c.m.s.,
«nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla società attrice e nelle relative richieste di concessione di credito non risulta in alcun modo indicat il criterio di calcolo’ (pag. 23), asserendo quindi che tale voce di costo sarebbe prevista in un contratto stipulato comunque in forma scritta. A nulla pertanto rileva l’affermazione in senso opposto, contenuta nella propria citazione in appello, a pag. 6, secondo cui, non sussistendo, al momento della stipula dei contratti in esame, l’obbligo di ‘forma scritta nei contratti bancari, è pienamente legittimo presumere che tali contratti non esistano come in effetti non esistono’. Tale circostanza oltre a essere prospettata in forma dubitativa -contraddice infatti quanto puntualmente asserito dai medesimi attori nei loro atti introduttivi di primo grado e il thema disputandum per come da essi delineato » .
Quanto alle domande proposte con riferimento ai conti relativi a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha osservato: « Anche con riferimento a tali conti, gli attori non hanno dimostrato l’assenza delle clausole nei contratti stipulati con la banca non producendo in giudizio né quelli di apertura, né altra convenzione diretta a regolare il rapporto -e quindi non hanno dimostrato l’assenza di una giusta causa per lo spostamento patrimoniale rappresentato dagli avversati addebiti. Va infatti considerato pacifico -in quanto incontestato tra le parti -che i predetti contratti siano stati stipulati nel 2004, e quindi in un momento nel quale era prevista la loro pattuizione in forma scritta, ai sensi dell’art. 117, comma 7, del d.lgs. 385 del 1993 (testo unico bancario -t.u.b.). La violazione di tale requisito, da parte della banca, non è mai stata dedotta dagli attori, che, anzi, ne assumono il rispetto, avendo lamentato la mancata previsione, in contratto, di singole clausole afferenti a tali voci di costo. Ciò emerge chiaramente dalla citazione in primo grado, nella quale, con riferimento agli addebiti per c.m.s.
assumono che ‘nel contratto di conto corrente sottoscritto dalla società attrice e nelle relative richieste di concessione di credito non risulta in alcun modo indicat il criterio di calcolo’ (pag. 23). Tale conclusione è confortata dalle considerazioni spese dai correntisti nella propria citazione in appello, a pag. 9: essi, assumendo che l’apertura dei conti intrattenuti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è avvenuta nel 2004, deducono che ‘a mancata produzione dei contratti rende in effetti impossibile accertare l’usurarietà del tasso di interesse, e dunque l’applicabilità dell’art. 1815 c. 2 c.c.’; e parimenti ‘per RAGIONE_SOCIALE SCOPERTO la mancanza del contratto può impedire di verificarne la determinatezza e quindi è giustificato il rigetto della relativa eccezione ma non il rigetto della eccezione Difetto di giustificazione causale come motivata negli atti di 1° grado’. Pertanto, i contratti si assumono stipulati in forma scritta. Essi, tuttavia, non sono stati prodotti in giudizio dagli attori, produzione, come detto, a cui essi erano tenuti, al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese ».
Ora, se per un verso l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito (p. es. Cass. n. 30770 del 2023), quantunque sindacabile in sede di legittimità, è per altro verso da osservare che l’analisi del contenuto della domanda formulata, siccome effettuata dalla Corte d’appello, è largamente motivato e totalmente condivisibile, sicché deve tenersi per fermo che gli originari attori, onerati della prova del fatto costitutivo della domanda spiegata, non producendo il contratto, non vi abbiano ottemperato.
La regula iuris da applicare, difatti, si desume, tra le innumerevoli, dalla decisione n. 35605/2023 della Corte di cassazione: « È del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell’inesistenza del
contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all’odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell’oggetto (tale è la clausola di rinvio all”uso piazza’, che la ricorrente richiama … allorquando riassume il contenuto della propria citazione). Tale prova non può ricavarsi dagli estratti conto prodotti, che nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano ».
Affermazione, quest’ultima, rilevante anche ai fini dell’esame del quinto mezzo.
4.2. – Nell’ordine va esaminata la seconda parte del terzo mezzo.
Vi si sostiene quanto segue: « La Corte di Appello di Firenze, a pag. 1213 della sentenza impugnata, laddove espone l’erroneità della formula adottata dal CTU per l’accertamento del superamento delle soglie usura per tempo vigenti, sostiene che l’errore consiste nel non aver inserito l’addebito della c.m.s. nella formula utilizzata, calcolando gli oneri al netto della CMS ». Rimane però oscuro in che cosa una simile affermazione si sarebbe materializzata, giacché ciò che soltanto emerge dalla sentenza d’appello è che il consulente « avrebbe invece dovuto impiegare la formula contenuta nelle ‘Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura’ »: e cioè nella sentenza impugnata non è dato affatto leggere l’affermazione secondo cui l’ausiliare aveva errato nel computare la CMS ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, fermo restando che il computo va effettuato osservando pro tempore le indicazioni provenienti da Cass. Sez. U. n. 16303 del 20/06/2018.
4.3. – La prima parte del terzo mezzo, con cui i ricorrenti lamentano il mancato espletamento della chiesta consulenza tecnica d’ufficio è palesemente inammissibile, poiché totalmente versato in merito, laddove mira a contrastare la piana affermazione della Corte d’appello secondo cui, data l’inattendibilità della consulenza già espletata in primo grado, gli attori non avevano « fornito nemmeno un principio di prova a supporto della prospettata usurarietà dei vantaggi conseguiti dalla banca con riferimento a tutti i conti correnti oggetto di giudizio, risultando la stessa infondata. La relativa domanda va quindi respinta, senza possibilità di svolgere nuovo accertamento peritale, che, alla stregua di quanto evidenziato, risulterebbe esplorativo ».
4.4. – Il primo e secondo mezzo sono in effetti assorbiti, dal momento che il giudice d’appello ha posto in evidenza, a fondamento della decisione, la totale mancanza di prova del carattere usurario degli interessi praticati.
Ciò esime dall’osservare che, altrimenti, il motivo sarebbe stato inammissibile, poiché discetta dell’esercizio di ius variandi da parte della banca, senza che risulti affatto se, come e quando siffatto diritto sia stato esercitato: il tutto a fronte di quanto detto dalla Corte d’appello: « Hanno altresì affermato, sempre a pag. 26 della stessa citazione, che ‘lo ius variandi deve essere espressamente previsto nel contratto con clausola approvato specificamente per iscritto dal cliente a pena di inefficacia ex art 1341 c.c. (artt. 117, comma 3 e 118, comma 1 T.U.B.)’. La mancata produzione in giudizio, tanto delle predette comunicazioni, che dei contratti attinenti ai conti dedotti in giudizio rende indimostrata la prospettazione alla base della domanda di accertamento
dell’illegittimità delle modifiche contrattuali, che quindi va rigettata per mancanza di prova ».
4.5. – Il quinto mezzo è infondato alla luce di quanto osservato dalla già richiamata Cass. n. 35605/2023.
4.6. – Il sesto mezzo è palesemente inammissibile, giacché attribuisce alla precedente pronuncia rescindente della S.C. (n. 13211/2023) un contenuto che essa non possiede affatto: questa si è limitata a dichiarare che le parti « avevano allegato, in modo sufficientemente chiaro, i petita e le causae petendi delle rispettive domande », ed ha cassato dando corso ad un mero rinvio restitutorio, che dunque precludeva al giudice del rinvio esclusivamente di ritenere generica l’originaria domanda.
6.2. – Nella memoria illustrativa la parte ricorrente si duole anzitutto dell’ordine delle questioni trattate nella proposta, senza però che riesca neppure ad intendersi quale rilievo ciò avrebbe per i fini della decisione, il che esime dall’osservare che è la Corte di cassazione a stabilire secondo quale ordine logico debba esaminare i motivi che le vengono sottoposti.
Dopodiché viene ribadito nella memoria che la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare la domanda introduttiva, ma a questa osservazione non v’è altro da aggiungere al contenuto della proposta: la Corte d’Appello ha interpretato la domanda in modo plausibilmente motivato, che questa S.C. condivide.
Quanto all’esercizio dello ius variandi si afferma che quanto contenuto nella proposta sarebbe smentito « dal contenuto del primo motivo e dalle risultanze contabili già utilizzate in CTU, ove il superamento della soglia è stato riscontrato proprio in specifici trimestri »: ma, a parte il fatto che la questione dello ius variandi è stata esaminata nella proposta ad
abundantiam , è agevole replicare che dal primo motivo non risulta affatto quando e come lo ius variandi sarebbe stato esercitato, né desta interesse che ciò potesse ipoteticamente desumersi dalla consulenza tecnica, dal momento che ciò non incide affatto sul relativo difetto di autosufficienza del ricorso.
Per il resto è sufficiente limitarsi a confermare quanto osservato nella proposta di definizione anticipata, giacché la memoria non contiene argomenti tali da infirmare il contenuto della proposta medesima.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME