Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32503 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22261/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di erede di NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre nella qualità di eredi di NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale sua procuratrice, RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 318/2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce il 10 aprile 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ COGNOME NOME, in qualità di debitore principale, COGNOME NOME,
COGNOME NOME e NOME, in qualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto emesso in data 28 maggio 2013, con cui il Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Ostuni, aveva loro ingiunto di pagare la somma di €. 123.949,65, quale saldo debitore del conto corrente n. 100257 acceso da NOME presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A.
A sostegno dell’opposizione, i ricorrenti eccepivano l’illegittima applicazione di interessi ultra-legali e di voci accessorie in assenza di pattuizione scritta, nonché la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la determinazione dell’effettivo credito/debito, con condanna della banca opposta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
Costituitosi in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando il saldo negativo del conto corrrente alla data del 10.2.2001, in €. 79.967,81, oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora e sino al soddisfo e condannando gli opponenti al pagamento della detta somma in favore della banca opposta.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, la quale osservava che, trattandosi di contrapposte domande volte all’accertamento del saldo del conto ed al relativo pagamento ed attesa la mancanza degli estratti conto per il periodo iniziale dall’accensione del rapporto fino al dicembre 2000, il ricalcolo del rapporto di dare-avere doveva avvenire partendo da un saldo pari a zero. Quanto, poi, alla dedotta nullità della fideiussione, la Corte riteneva -sulla scorta dei principi espressi da Cass. Sez. U., 30/12/2021, n. 41994 -che, nei casi come quello oggetto di giudizio, alla nullità parziale dell’accordo o della deliberazione a monte corrisponde la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, circostanza quest’ultima non emersa nel caso di specie.
I soccombenti, quindi, proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’istituto di credito ha resistito con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una
proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente partendo da un saldo zero, pur in mancanza degli estratti conto relativi al periodo inziale del rapporto. A fondamento della doglianza, richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1957 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto valida ed efficace la fideiussione prestata, poiché, pur avendone accertato la parziale nullità, avrebbe omesso di indagare se, venuta meno la deroga al termine di decadenza prevista dall’art. 6 del contratto, la banca creditrice avesse proposto istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dall’esposizione debitoria e le avesse, poi, diligentemente coltivate. Conseguentemente, la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza della banca, essendo divenuta la garanzia prestata improduttiva di effetti giuridici.
– La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile ex art. 360-bis.1 cod. proc. civ.
«1.1. In proposito, infatti, è sufficiente richiamare quanto sancito da Cass. n. 1763 del 2024, a tenore della quale, tra l’altro, «In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell’istituto di credito a
pagare la differenza in proprio favore o per l’accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda; a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile; b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il
correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all’esito del ricalcolo».
«1.2. Gli assunti con cui la corte distrettuale ha respinto il primo motivo di gravame innanzi ad essa formulato dagli appellanti, oggi ricorrenti, sono del tutto conformi ai principi suddetti (in particolare per quelli sub a] e sub a-1]), né le argomentazioni della loro odierna censura offrono spunti realmente significativi per rimeditare questi ultimi.
«2. Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile per come concretamente argomentato.
«2.1. Invero, giova premettere che: i) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi – in thesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 10 aprile 2024); ii) un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 35006, 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le
prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»).
«2.2. Fermo quanto precede, va rilevato che i ricorrenti, nell’argomentare la propria censura, dopo aver riportato il ragionamento logico-giuridico esposto dalla corte salentina, hanno sostenuto che «L’efficacia della fideiussione, tuttavia, è subordinata non solo alla validità delle clausole essenziali contrattualmente stabilite, ma anche al comportamento diligente che il legislatore ha imposto al creditore con la disposizione dettata dall’art. 1957 c.c.., secondo cui “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. . Venuta meno la deroga al termine di decadenza imposta dall’art. 6) del contratto di fideiussione, perciò, il Giudice d’Appello non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la validità della garanzia fideiussoria, ma avrebbe dovuto verificarne la perdurante efficacia, indagando se la banca creditrice abbia proposto istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dall’esposizione debitoria e le abbia poi diligentemente coltivate. . In esatta applicazione della disposizione dettata dall’art. 1957 c.c., ed avuto riguardo alla regola di riparto dell’onere probatorio sancita dall’art. 2697 c.c., perciò, la Corte d’Appello di Lecce avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta decadenza della banca, dando atto che la garanzia fideiussoria invocata dall’istituto di credito -in difetto di prova di istanze tempestivamente proposte – è divenuta improduttiva di effetti giuridici, ed inidonea a legittimare la pretesa creditoria fatta valere nei confronti dei terzi garanti» (cfr., amplius, pag. 14-16 ricorso).
«2.2.1. Orbene, appare evidente che una censura siffatta esula completamente dal descritto perimetro concernente l’oggetto della violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
«2.2.2. In ogni caso, ed in via assolutamente dirimente, deve rimarcarsi che, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 8023 del 2024, «L’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa». Ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 cod. civ., in relazione ad un
contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell’obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l’appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferita ad un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione).
«2.2.3. Nella specie, allora, la censura in esame si rivela comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell’avvenuta loro costituzione in primo grado, gli opponenti formularono anche (e in quali precisi termini) una tale puntuale eccezione (tanto non emergendo dal tenore delle loro conclusioni come riportate nella sentenza oggi impugnata e nel loro ricorso).
«In fin dei conti, il ricorso mira a capovolgere un accertamento di fatto spettante in via esclusiva al giudice di merito ».
3. – Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
Con riferimento al primo motivo, infatti, i ricorrenti continuano a richiamare la giurisprudenza della Corte secondo la quale, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre i detti estratti a partire dall’apertura del conto, non potendo essa sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito ( ex plurimis , Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11543, Rv. 653906 -01).
Tuttavia, la censura non coglie nel segno, in quanto la richiamata giurisprudenza si riferisce al caso in cui la banca (e solo essa) sia attrice e chieda il pagamento del saldo negativo del conto corrente. Diversa è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie -in cui si è in presenza di contrapposte domande, svolte tanto dal correntista quanto dall’istituto di credito, di accertamento del
saldo e di condanna al pagamento del medesimo. In tale ultimo caso, infatti, i principi probatori che il giudice di merito deve seguire nell’accertamento del saldo reale del conto corrente sono quelli espressi di recente da Cass. Sez. 1, 17/01/2024, n. 1763, Rv. 669907 -04 (confermati da Cass. Sez. 1, 02/05/2024, n. 11735, Rv. 671118 -01), puntualmente richiamati nella proposta di definizione.
Quanto al secondo motivo, ad avviso dei ricorrenti, se è indubbio (come evidenziato nella proposta) che l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, è altrettanto certo che nel giudizio di cassazione la prova della tempestività di una eccezione propria può essere desunta dalla stessa sentenza impugnata, qualora il giudice abbia trattato la relativa questione o abbia svolto comunque argomentazioni logicamente incompatibili con la mancata tempestiva proposizione dell’eccezione stessa. Ciò posto, sempre secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte territoriale ha esaminato nel merito l’eccezione di nullità, così dando atto, sia pure implicitamente, che essa era stata tempestivamente sollevata dagli appellanti. Acclarata l’ammissibilità dell’eccezione, i ricorrenti ribadiscono quanto già evidenziato nel ricorso e, in particolare, l’illegittimità ai sensi dell’art. 1957 c.c. del comportamento dell’istituto di credito che, dopo avere stipulato il contratto di fideiussione, avrebbe ampliato il fido concesso al debitore principale, attendendo poi circa due anni dalla chiusura del conto per depositare il ricorso monitorio.
Il rilievo è manifestamente infondato.
In primo luogo, i ricorrenti non si confrontano con la proposta, laddove afferma che la censura contenuta nel ricorso esula dal perimetro concernente l’oggetto della violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Essi, infatti, lamentano non già che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, ma che il giudice medesimo non abbia rilevato, in punto di fatto, la decadenza dell’istituto di credito dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.
Ciò posto, quanto alla natura «propria» e non di «mera difesa» dell’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per giurisprudenza costante di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un
accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. ( ex plurimis, Cass. Sez. 5, 11/02/2025, n. 3473, Rv. 674087 – 01).
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno né allegato l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, né indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale. Infatti, da un lato, la proposta di definizione formulata dal consigliere delegato è stata, in questa sede, integralmente condivisa e, dall’altro, la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1, primo comma, c.p.c. dai ricorrenti non contiene alcuna efficace contestazione delle argomentazioni svolte nella proposta medesima.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME