Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7569/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME
(DLPCLD70C43H501F), COGNOME NOME (SPZGFR51T04L781D);
-controricorrente-
nonché contro COGNOME e COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende;
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3612/2019 depositata il 11/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE acquistò da NOME COGNOME e NOME COGNOME un’unità immobiliare sita in Verona, INDIRIZZO e n onostante l’apposita garanzia fornita dai venditori, erano poi emerse una serie di difformità, per la cui sanatoria la società aveva dovuto rivolgersi a tale geom. COGNOME e subire danni di vario tipo. Aveva, dunque, richiesto il risarcimento al COGNOME ed alla COGNOME, i quali, costituendosi, avevano chiamato in causa il geom. NOME COGNOME a scopo di garanzia, trattandosi del professionista incaricato della pratica di sanatoria. In esito alla costituzione di quest’ultimo ed all’istruzione probatoria, il Tribunale di Verona condannava i convenuti al pagamento dell’importo di € 16.634,62, oltre interessi, compensando le spese di lite fra attrice e convenuti e condannando costoro a rifondere le spese del Berno.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3612 dell’ 11 settembre 2019, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal COGNOME e dalla COGNOME, riduceva il credito riconosciuto a lla RAGIONE_SOCIALE ad € 10.839,62, condannando il
COGNOME a tenere indenni gli eredi del COGNOME e la COGNOME limitatamente all’importo di € 2.516,00, oltre interessi, e regolando in conseguenza le spese di lite.
Il giudice di secondo grado sostenne, per un verso, la piena operatività della garanzia contrattualmente prestata con riguardo alla mancanza di difformità edilizie, ad esclusione di quelle già sanate. Ritenne, per altro verso, che non vi fosse adeguata prova circa le prestazioni rese dal geom. COGNOME per sanare le irregolarità edilizie, ma che, in ogni caso, l’attività professionale fosse stata resa da costui , sicché dovesse essere computata in via equitativa in € 5.000,00.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla scorta di tre motivi.
Si sono costituiti con separati controricorsi, da un lato, NOME e NOME COGNOME -quali eredi di NOME COGNOME -insieme a NOME COGNOME e, dall’altro, la s.RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie, ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima censura il ricorrente assume la violazione dell’art. 334 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile il gravame incidentale tardivo, proposto dai coniugi COGNOME e COGNOME contro di lui, benché lo stesso fosse stato rivolto non nei confronti dell’appellante principale ma verso il terzo chiamato, estraneo alle doglianze sollevate con l ‘ impugnazione principale. Ad avviso del ricorrente , l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva sarebbe dovuto nascere dall’impugnazione principale.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze delle Sezioni Unite nn. 4680/1989, 24627/2007 e 8486/2024, hanno affermato che: «l’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o
chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale». Tanto statuendo, le Sezioni Unite hanno inteso garantire che tutti i coobbligati solidali avessero la possibilità di difendere i propri interessi nel corso del procedimento d’appello; ed hanno determinato l’importanza dell’interesse ad impugnare come criterio guida per determinare l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, indipendentemente dalla specifica natura del rapporto di obbligazione solidale tra le parti. Sicché è caduto il limite all’impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall’impugnante principale e quello impugnato dall’impugnante incidentale , affermato da precedente orientamento, e, di conseguenza, si è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello investito dall’impugnazione principale (cfr., ad es., Cass. n. 14596/2020) e anche se autonomo rispetto a questo (v. Cass. n. 26139/2022).
Nella specie, pur non intaccando la chiamata di terzo in manleva l’autonomia delle cause svoltesi nello stesso processo, per avere ciascuna delle domande un proprio corredo assertivo e probatorio (Cass. n. 23260/2019; Cass. n. 18649/2018 e Cass. n. 2133/06), mirando però l’impugnazione principale a rimettere in discussione il regime delle spese nei confronti delle originarie parti, è stato correttamente ritenuto applicabile l’art. 334 c.p.c., in quanto, come affermato in sentenza (p. 13 ), l’appello principale, imperniato sulla richiesta di condanna dei COGNOME in solido al pagamento delle spese processuali non sussistendo alcuna ipotesi di soccombenza reciproca, un diverso regolamento delle stesse avrebbe coinvolto comunque anche la posizione del chiamato in manleva e, quindi, l’entità del risarcimento da corrispondersi.
Da tanto consegue che l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE aveva reso attuale e concreto pure l’interesse de gli appellanti incidentali, il cui gravame deve, pertanto, definirsi legittimamente dispiegato anche oltre il termine ordinario, ma nel corso del grado di appello introdotto col primo.
Con la seconda doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato che l’ammontare del compenso al geom. COGNOME non era stato adeguatamente dimostrato, poiché fondato su un preventivo non depositato e su una fattura mai prodotta, aveva concluso nel senso che il professionista avesse comunque svolto l’attività idonea alla sanatoria delle difformità. In tal modo, risultava violato il principio dell’onere della prova.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata (alle pagg. 1619) riporta le seguenti affermazioni ‘ Va peraltro condivisa la censura secondo cui l’ammontare del compenso spettante al geom. COGNOME per l’attività dallo stesso svolta per sanare le irregolarità edilizie non è adeguatamente provato. Sul punto va ricordato che il geom. COGNOME non si è limitato a detta attività, in quanto era stato incaricato da RAGIONE_SOCIALE di eseguire dei lavori di ristrutturazione degli immobili, estranei alla presente causa. Per tale motivo er a stata disposta un’integrazione di C.T.U. per accertare l’importo riferibile all’attività svolta per la sanatoria degli abusi edilizi (in realtà le sanatorie furono due). In risposta, il C.T.U. si è limitato a richiamare un preventivo non depositato in atti, nonché l’art. 60 della tariffa professionale….il doc. 12 attoreo è un mero preavviso di parcella e il compenso viene quantificato in € 9.000,00 ‘a discrezione’ e senza minimamente specificare come si sia arrivati a detto importo. Inoltre, in calce a detto documento si afferma che non costituisce fattura, fattura che ‘sarà emessa al momento del pagamento’. In realtà la fattura non è mai stata prodotta, così come la prova del pagamento…Rileva la Corte che le osservazioni del teste ( n.b. COGNOME ) non sono decisive, nel senso che sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario, che ORAGIONE_SOCIALE. producesse la fattura per avere la prova
sia del pagamento che la descrizione delle varie prestazioni rese e dei corrispondenti compensi . Va inoltre rilevato che l’integrazione della C.T.U., oltre che generica ( infatti in sostanza si rimette all’opinamento del Collegio dei Geometri) non si è svolta nel contraddittorio delle parti e quindi non è utilizzabile. Neppure l’opinamento del Collegio dei geometri di Verona (allegato 20 al supplemento di C.T.U.) può essere valorizzato, in quanto troppo generico’ .
Sennonché, dopo tutte le suddette premesse -idonee a far intendere ragionevolmente la mancanza di una prova sull’ an oltre che sul quantum -la Corte d’appello ha concluso ‘ Peraltro, sicuramente il geom. COGNOME ha svolto l’attività per sanare gli abusi edilizi, così come RAGIONE_SOCIALE ha dovuto corrispondere al suo professionista il relativo compenso’ . La suddetta affermazione è illogica ed assiomatica, perché appare incoerente rispetto alle affermazioni presupposte, che delineano un quadro di rilevanti carenze probatorie.
Secondo i principi sanciti da questa Suprema Corte, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione, perché l’onere della prova concerne soltanto fatti contestati. Ne consegue che è onere del ricorrente indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato (Sez. 2, n. 17474 del 4 luglio 2018).
Nella specie, l’odierno ricorrente, in riferimento all’ appello incidentale subordinato, aveva lamentato avanti il giudice di secondo grado il difetto di prova circa il pagamento del compenso professionale a favore del geom. COGNOME da parte della O.D.F. e a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato da ll’ originaria attrice non ha proceduto al necessario accertamento, sia pur incidentale, dello stesso onde adempiere al suo dovere di motivazione.
Mediante il terzo rilievo il COGNOME deduce la violazione dell’art. 1226 c.c ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver liquidato il danno in mancanza dei presupposti e senza indicare i criteri utilizzati per la liquidazione.
Afferma che la Corte d’appello avrebbe potuto procedere alla liquidazione del danno secondo equità solo dopo aver dimostrato l’esistenza del pregiudizio ed in mancanza di una prova nel suo preciso ammontare. Inoltre, avrebbe dovuto indicare i criteri seguiti per la determinazione dell’entità del danno.
Il suddetto motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo che ne costituisce il presupposto logico.
Conclusivamente, va accolto il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, dovrà riesaminare la questione relativa alla sussistenza ed alla liquidazione del danno posto a carico del COGNOME, alla luce dei principi sopra esposti.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile, il 19 febbraio 2025.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME