Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14893 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7007-2024 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DELLA CONCA AQUILANA VALLE DELL’ATERNO E GRAN RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso il decreto n. cronologico 878/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA, del 20/02/2024 R.G.N. 1686/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Fallimento
R.G.N.7007/2024
COGNOME.
Rep.
Ud.04/03/2025
CC
RILEVATO CHE
Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, proposta da un ex-dipendente a titolo di retribuzioni e t.f.r., in quanto presentata in data 12/12/2018, ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 208 l. fall. dalla pubblicazione del decreto in G.U. (08/03/2016) e oltre i dodici mesi dalla data del deposito RAGIONE_SOCIALEo stato passivo (28/11/2016), pur essendo pacifico che il creditore non avesse ricevuto l’avviso ex art. 207 l. fall., avendo «il Commissario liquidatore dedotto che il creditore era informato RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE procedura indipendentemente dalla ricezione del predetto avviso, in base alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione in Gazzetta Ufficiale».
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo e la Corte di Cassazione (ord. n. 26396/2021) ha cassato il decreto impugnato ritenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che disponeva la liquidazione coatta amministrativa fosse insufficiente a desumere la effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE pendenza RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale e ha, inoltre, osservato che il mancato invio RAGIONE_SOCIALE comunicazione ex art. 207 l. fall. costituisse causa di ritardo non imputabile al creditore a meno che il Commissario Liquidatore non avesse provato la concreta conoscenza RAGIONE_SOCIALE procedura da parte di costui.
Riassunto il giudizio il Tribunale di L’Aquila, adito per un nuovo esame, ritenuta la tempestività RAGIONE_SOCIALE istanza, ha rilevato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa del COGNOME precisando che: a) le buste paga non potevano essere reputate prova idonea dei dati esposti, con riferimento alla sussistenza di un rapporto di lavoro, alle retribuzioni e al numero di ferie non godute, perché non prodotte integralmente dall’inizio del rapporto sino alla cessazione e perché prive RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione da parte del datore di lavoro; b) la Certificazione Unica prodotta era anche essa in forma parziale (solo per l’anno 2016) e non recava alcuna indicazione o riferimento alla società cooperativa opposta per cui non era possibile ritenere la riconducibilità a
quest’ultima; c) il verbale di riunione del 2.7.2014, pur sottoscritto dal COGNOME quale dipendente e dal Presidente del C.RAGIONE_SOCIALE, ove si faceva riferimento alla intenzione del Consiglio di Amministrazione di azzerare le passività con i dipendenti, era corredato da un brogliaccio che, privo di sottoscrizione, timbro ed intestazione, non garantiva la provenienza RAGIONE_SOCIALEo stesso al datore di lavoro.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto per cassazione affidato a cinque motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cpc, il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cpc e la violazione del vincolo di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova; si deduce che il Tribunale era caduto in errore nella ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE prova in ordine al verbale del 2.7.2014, da cui risultava che il COGNOME era dipendente del RAGIONE_SOCIALE in termini di assoluta certezza, valutando, quindi, erroneamente secondo il suo prudente apprezzamento una prova legale costituita dalla confessione RAGIONE_SOCIALE società in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2702 cc per avere erroneamente ritenuto il Tribunale che, per la efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALEe buste paga, fosse necessaria la sottoscrizione del datore di lavoro quando, invece, in mancanza di questa era sufficiente anche solo la presenza RAGIONE_SOCIALE sigla e del timbro di questi.
Con il terzo motivo si obietta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cpc, il travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cpc e la violazione del vincolo di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova, per non avere il Tribunale ritenuto sussistente il rapporto
di lavoro intercorso tra le parti perché non erano state prodotte in giudizio tutte le buste paga ma solo quella di ottobre 2015 da cui si evinceva, però, l’inizio e la cessazione del rapporto stesso.
Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cc, per non avere il Tribunale ritenuto sufficiente la documentazione, prodotta ai fini di dimostrare il credito dovuto per il trattamento di fine rapporto, costituita dalla busta paga depositata e dalla Certificazione Unica del 2016 perché non riguardanti l’intero rapporto, quando, nel procedimento di opposizione allo stato passivo, vige il generale principio per il quale il creditore deve provare la fonte del suo diritto mentre il debitore convenuto è gravato RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE prova del fatto estintivo RAGIONE_SOCIALE‘altrui pretesa.
Con il quinto motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cpc, del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cpc e RAGIONE_SOCIALE violazione del vincolo di valutazione RAGIONE_SOCIALE prova, per avere il Tribunale ritenuto necessaria l’intera produzione dei CU per tutti gli anni lavorativi per provare il rapporto quando, invece, alla pag. 2 del moRAGIONE_SOCIALEo si evinceva la data di inizio (1.2.1982) e quella di cessazione (16.10.2015).
I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
E’ opportuno ribadire che i l travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano
oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità RAGIONE_SOCIALE decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. n. 9507/2023). Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE prova ricorre, quindi, in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALE riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. n. 5792/2024).
Nel sistema RAGIONE_SOCIALE legge fallimentare, poi, il procedimento di verificazione RAGIONE_SOCIALEo stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed è strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario RAGIONE_SOCIALE cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l’eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia, nei confronti del fallimento, del credito di cui si chiede l’ammissione. Ne consegue che vi trova applicazione il principio generale sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova di cui all’art. 2697 cod. civ., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 3765/2007).
Ciò premesso, osserva questo Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale ha svolto un accurato esame di merito RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta e ha evidenziato scrupolosamente, in relazione ad ogni documento posto a sostegno RAGIONE_SOCIALE pretesa, i profili di inidoneità a dimostrare i crediti vantati.
In particolare, con riguardo alle buste paga, i giudici RAGIONE_SOCIALE‘opposizione hanno sottolineato che le stesse non solo non riguardavano tutto il periodo lavorativo, ma erano anche prive RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
E dall’esame di quella riportata nel corpo del ricorso (nella articolazione del terzo motivo), deve evidenziarsi che effettivamente essa è priva di sottoscrizione e timbro necessari per svolgere una necessaria verifica RAGIONE_SOCIALE stessa.
Ne consegue che la ritenuta inidoneità probatoria RAGIONE_SOCIALE documentazione, con riguardo alla sussistenza del rapporto di lavoro, alle retribuzioni non corrisposte e al numero di ferie non godute, è frutto di una attività valutativa del giudice di merito e non di un travisamento RAGIONE_SOCIALE prova nel senso sopra delineato.
Analogamente per la certificazione RAGIONE_SOCIALE‘anno 2016 il Tribunale ha rilevato, oltre alla mancanza di qualsiasi riferimento per ricondurre il documento alla società cooperativa (anche in questo caso ciò risulta dal moRAGIONE_SOCIALEo riportato nel motivo di ricorso per cassazione quinto motivo), pure l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento (solo il 2016) per cui non era assolutamente possibile dimostrare la esatta entità dei crediti, di cui si chiedeva l’ammissione, vantati per un notevole periodo (1982-2015).
Infine, anche con riguardo alle risultanze del verbale del 2.7.2014, va osservato che il Tribunale non ha escluso la veridicità di esso circa il fatto che il COGNOME lo ha sottoscritto quale dipendente; ha, però, sottolineato che le asserite passività con i dipendenti erano state poi conteggiate su un brogliaccio che, non recando alcuna sottoscrizione né timbro di congiunzione con il verbale né intestazione, non dava alcuna garanzia RAGIONE_SOCIALE provenienza RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte del datore di lavoro.
E’, pertanto, agevole rilevare che si verte in una tipica attività di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove (non legali), svolta secondo il prudente apprezzamento del giudice, adeguatamente motivata, di fronte alla quale le asserite violazioni degli artt. 115 e 116 cpc e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c od. civ. sono prive di fondamento.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’intimata società svolto attività difensiva.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2025