Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 254 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11462/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 595/2023 depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME, al momento del fatto per cui è causa, lavorava come camionista per la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quando, effettuato un viaggio di lavoro presso la cava gestita dalla società RAGIONE_SOCIALE, all’epoca in bonis , giunto sul posto, ha parcheggiato il camion e ne è disceso; il freno a mano del camion, però, non ha funzionato e l’automezzo si è messo in movimento investendo il ricorrente, che ha riportato gravi lesioni.
2.Egli ha agito in giudizio verso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che ha chiamato in causa la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e ciascuna delle due convenute ha poi chiamato in causa la RAGIONE_SOCIALE a garanzia.
La domanda di affermazione della responsabilità, alternativamente da cose pericolose, o in custodia, o ex articolo 2043 c.c., è stata rigettata.
Il ricorrente ha dunque proposto appello, nelle more del quale sono intervenuti sia il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che la messa in liquidazione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Il primo dei due eventi ha indotto la C orte di appello a dichiarare l’interruzione del procedimento. Il ricorrente ha quindi provveduto a riassumere la causa presso la medesima Corte di appello, la quale tuttavia ha dichiarato improcedibile la riassunzione, sul presupposto che la domanda avrebbe dovuto essere presentata mediante insinuazione al passivo.
Il danneggiato ha dunque proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con decisione n. 11741/2021, l’ha accolto sul presupposto che il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di primo grado e che, in tal caso, la parte non ha onere di insinuarsi al passivo, ma deve impugnare la sentenza onde evitare che passi in giudicato.
A seguito di tale annullamento il giudizio è stato dunque riassunto.
3.- La Corte di appello, in sede di rinvio, ha confermato la decisione di primo grado, che era stata di rigetto della domanda di risarcimento.
Il danneggiato propone dunque nuovamente ricorso per cassazione con sei motivi. Si sono costituiti i soci della RAGIONE_SOCIALE, ora cancellata dal registro imprese, ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per chiedere il rigetto del ricorso. Entrambi i controricorrenti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Va premesso che il collegio che giudichi il ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal giudice del rinvio può essere composto -come nel presente caso -anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio, conclusosi con la sentenza di annullamento (Cass. 1542/ 2021; Cass. sez. un. 24148/ 2013).
Ciò detto.
1.- La ratio della decisione impugnata è nel senso che non è stata fornita alcuna prova del nesso di causa, ossia del fatto che l’incidente si sia verificato per una condotta attribuibile ai convenuti.
Anzi, dall’esame delle prove assunte risulterebbe , secondo i giudici di merito, che, verosimilmente, è stato lo stesso danneggiato a non avere inserito correttamente il freno di stazionamento, causa poi del movimento dell’autocarro e dell’incidente.
Questa ratio è censurata con sei motivi.
Prima, tuttavia, del loro esame va tenuto conto del fatto che il RAGIONE_SOCIALE reitera la questione della improcedibilità del ricorso, per violazione della legge fallimentare.
Nuovamente il RAGIONE_SOCIALE controricorrente assume che il danneggiato avrebbe dovuto presentare domanda di insinuazione e non già coltivare la causa in atto.
E ciò pur alla luce della sentenza di questa Corte, già prima ricordata, che ha annullato la precedente decisione della Corte di appello, basata sulla medesima tesi oggi sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE. Il precedente di questa Corte ha per contro deciso che, nel caso di fallimento sopraggiunto ad una decisione di condanna, è onere del soccombente impugnarla, anziché insinuarsi al passivo, per evitarne il passaggio in giudicato.
Ora, secondo il RAGIONE_SOCIALE, questo principio di diritto presuppone che comunque una domanda di insinuazione sia stata fatta, poiché solo in tal caso il creditore può affermarsi come tale all’esito del giudizio. E qui non è stata fatta.
1.1. L’eccezione è del tutto errata, per due ragioni. La prima è che, pur prendendo atto del principio di diritto, non ne trae le dovute conclusioni: questa Corte, annullando la precedente sentenza di appello, ha essa stessa imposto il giudizio di rinvio, all’e sito del quale si ripropone la situazione precedente: per evitare che passi in giudicato la decisione che lo ha concluso, essa va impugnata (v. anche di recente Cass. n. 10616 del 2025). La seconda è che se si dice che l’insinuazione al passivo andava comunque fatta perché in tal modo si poteva ‘prenotare’ la qualità di creditore, da far valere all’esito del presente giudizio, intanto si fa valere un interesse altrui (prenotarsi come creditore nella procedura concorsuale è interesse, per l’appunto, del creditore e non del fallimento); in secondo luogo si ammette che questo giudizio andava comunque proseguito.
Veniamo ai motivi di ricorso.
2.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2050 e 2697 c.c.
La tesi è che la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere del danneggiato dimostrare la pericolosità dei luoghi o dell’attività svolta e che tale onere non è stato assolto.
Il ricorrente sostiene che non era suo onere dimostrare la pericolosità dei luoghi o la pericolosità dell’attività svolta dai convenuti ma solo di dimostrare il nesso di causa.
3.- Questo motivo presenta affinità di contenuto con il secondo, con cui si denuncia, egualmente, violazione dell’articolo 2050 c.c. e con il quale si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, era onere dei convenuti fornire la prova liberatoria, ossia ‘dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che tale prova positiva, invece, nel caso di specie è mancata del tutto’ (p. 43 del ricorso).
Questi due motivi, che hanno contenuto analogo, sono inammissibili e, comunque, infondati.
Infatti, la Corte di appello (p. 17-18 della motivazione) ha ritenuto che il danneggiato non avesse dimostrato il nesso di causa, ossia non avesse dato prova del fatto che il danno da lui subito è stato causato da omessa custodia o da attività pericolosa, essendo verosimilmente emerso che è stato lo stesso danneggiato a non inserire il freno a mano.
È noto che, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2050 c.c., è comunque onere del danneggiato dimostrare il nesso di causa, ossia di aver subito il danno a causa della condotta pericolosa del danneggiante. Solo se è fornita tale prova, compete al danneggiante quella liberatoria.
La Corte di appello, dunque, non ha affatto invertito l’onere della prova, poiché ha rigettato la domanda semplicemente accertando che l’onere posto a carico del danneggiato (dimostrare il nesso di causa) non è stato assolto.
Senza tacere del fatto che nesso di causalità non significa nesso di occasionalità: ove anche si ritenesse che l’esercizio della cava (il ricorrente si era recato lì per caricare materiale) sia attività pericolosa, tale esercizio ha solo costituito occasione del danno, che invece è da ricondursi all’uso del mezzo di trasporto, che, di suo, non è pericoloso ai sensi dell’articolo 2050 c.c.
Medesime considerazioni possono farsi per il motivo successivo.
Con il terzo motivo, infatti, si prospetta violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c.
La tesi del ricorrente è che la Corte di Appello ha invertito l’onere della prova e dunque è incorsa <> (p. 44 del ricorso).
Dunque, si imputa alla Corte di Appello di avere affermato che, nell’ipotesi descritta dall’art. 2051 c.c., la prova liberatoria (la prova, in tal caso del mancato rispetto delle condizioni di sicurezza) e dunque la prova che l’incidente non si è verificato per fortuito , spettava al danneggiato.
Quando invece questo onere gravava sulla società proprietaria della cava (p. 44 del ricorso)
5.1. Anche rispetto a tale censura va ribadito che la prova liberatoria grava sul danneggiante sempre che il danneggiato dimostri il nesso di causa, ossia sempre che il danneggiato dimostri che il danno è dovuto al dinamismo della cosa.
La Corte di Appello ha invece ritenuto (p. 17-18 della sentenza) che non era emersa prova della derivazione del danno dal difetto di custodia, dal dinamismo stesso della cosa, e, quindi, ha escluso la prova del nesso di causa.
5.2. Il motivo è dunque inammissibile poiché non impugna la ratio decidendi , ma ne prescinde o la fraintende.
6.- Con il quarto motivo si prospetta violazione dell’articolo 2051 c.c. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietaria sia del cantiere di lavoro sia della cava e sia dell’autocarro, dell’esistenza del caso fortuito, occorrendo a tal fine un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotato di autonomo impulso causale, nella specie non ravvisabile nel comportamento del danneggiato NOME COGNOME.
6.1. il motivo è inammissibile, atteso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma prescinde da essa (v. quanto compiutamente affermato a p. 18 e 19 della sentenza impugnata), prospettando una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze di causa.
7.- Con il quinto motivo si fa valere violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c.
Secondo il ricorrente, il CTU aveva sostenuto che, data la vetustà del mezzo, era probabile che il freno si rompesse improvvisamente, e che dunque non rilevava che il mezzo avesse passato la revisione poco prima.
Si osserva anche che la ricostruzione fatta dai testi, in particolare modo quelli intervenuti, in qualità di tecnici, subito dopo l’incidente, non era affatto lineare ma contradditoria.
Secondo il ricorrente, quindi, i giudici di appello avrebbero frainteso le risultanze delle prove testimoniali e della CTU.
Quest’ultima segnatamente aveva, infatti, ipotizzato che il freno potesse rompersi anche a motore spento e tale circostanza non sarebbe stata tenuta in alcuna considerazione. Inoltre, sarebbero state fraintese le dichiarazioni dei testi che hanno assistito alla vicenda e che sono intervenuti subito dopo a verificare lo stato delle cose.
La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe quindi ricostruito la causa dell’incidente fraintendendo le risultanze probatorie.
In altri termini, il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha sostenuto che, seppure in ipotesi il freno potesse avere ceduto da solo, in quel caso quella ipotesi non si è verificata: <> (p. 16-17 della sentenza).
Di conseguenza, i giudici di appello hanno concluso che <>.
Questa ratio è contestata dal ricorrente con una serie di censure.
La prima è di avere trascurato prove che andavano in senso contrario: la testimonianza del custode, da cui risultava effettuata la sola manutenzione ordinaria (p.56 del ricorso), le prove assunte in primo grado sul fatto che il freno a mano era stato attivato dallo stesso ricorrente (p. 58-59 del ricorso). A fronte di ciò, invece, erano da dirsi inattendibili le testimonianze contrarie, non genuine, indotte e ritrattate, come riferito dallo stesso testimone (p. 61-63 del ricorso).
In sostanza, secondo il ricorrente , la Corte di merito avrebbe fondato il suo convincimento su fatti impeditivi neppure provati nel giudizio di primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE
Il motivo contiene dunque una riproduzione delle prove assunte, mira a dimostrare che i giudici di merito hanno fatto affidamento su fonti equivoche, onde concludere che ‘ alla luce di quanto è stato affermato dal nominato C.T.U., nella persona dell’AVV_NOTAIO, nei chiarimenti del consulente tecnico di ufficio del 15.11.2010 è agevole concludere che nel giudizio di primo grado nulla sia stato provato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in ordine all’efficienza del
sistema frenante e del freno di stazionamento dell’automezzo’ (p. 63).
E quindi l’errore attribuito alla Corte di appello è tutto lì: << ha errato per avere ritenuto, nel caso di specie, che l'incidente sul lavoro occorso allo COGNOME fosse stato causato dal fatto che quest'ultimo:<> (p. 65 del ricorso).
7.1. Il motivo è del tutto inammissibile.
Sotto l’apparenza dell’errore percettivo sulla prova, che presuppone che il giudice sia incorso in una svista concernente il fatto probatorio (Cass. sez. un. 5792/2024) si denuncia invece un errore di valutazione della prova, e si propone qui una valutazione diversa di quella prova, conforme alla propria tesi.
La censura è comunque inammissibile nella parte in cui contesta alla decisione impugnata di non avere tenuto conto di una ipotesi, meramente eventuale, formulata dal CTU, a fronte di altre ipotesi, e non dice perché quella disattesa dovesse ritenersi più attendibile; ed è inammissibile nella parte in cui intende ricavare (pur senza argomenti a sostegno) dalla deposizione dei testi la soluzione opposta a quella assunta dai giudici di merito.
Infine, è altresì inammissibile nella parte in cui assume, anche qui, una sorta di inversione dell’onere della prova, ossia nella misura in cui assume che era onere delle convenute dimostrare che l’impianto frenante funzionava o era efficiente (p. 46 del ricorso).
Anche in tal caso si prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella assunta dai giudici di merito, che, si ripete, hanno escluso il difetto di funzionamento, ed hanno optato per la tesi del mancato completo inserimento del freno a mano da parte dello stesso danneggiato: dunque una diversa ricostruzione dei fatti qui non proponibile.
In altri termini, incombeva al danneggiato l’onere di provare il nesso di causa, ed i giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno escluso che quella prova sia stata fornita: questo accertamento non è qui censurabile. Non lo è a maggior ragione nella misura in cui postula una violazione delle regole probatorie, che invece non sono state invertite dai giudici di merito a svantaggio del danneggiato: come si è detto i giudici di merito hanno correttamente assunto che l’onere di dimostrare il nesso di ca usa compete al danneggiato ed hanno ritenuto che tale onere non sia stato assolto.
Anche con il motivo all’esame si fraintende la ratio della decisione impugnata, la quale, sulla base di una discrezionale valutazione delle prove, che è censurabile solo per difetto di motivazione, censura qui non proposta, ha ritenuto che il danneggiato non avesse provato il nesso di causa. La prova del nesso di causa, come è noto, è preliminare ad ogni altra indagine: solo se il danneggiato dimostra il nesso di causa (che si tratti di responsabilità ex art. 2050 0 2051 c.c.) allora è onere del convenuto fornire la prova liberatoria; ma se il danneggiato non fornisce prova del nesso di causa, non è onere dei convenuti fornire alcuna prova del fortuito o di altra causa esimente.
8.-Con il sesto motivo si prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
Secondo il ricorrente la Corte di appello è incorsa in erronea valutazione delle prove.
In particolare ‘ a continuazione di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ha errato per avere ritenuto, nel caso di specie, che l’incidente sul lavoro occorso allo COGNOME fosse stato causato dal fatto che quest’ultimo: <>’ (p. 66 del ricorso).
Seguono le ragioni per le quali la Corte di merito avrebbe dovuto invece valutare e giunge alla conclusione che l’ipotesi del difetto tecnico o manutentivo non regge, per via dell’omesso esame di circostanze rilevanti.
8.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni.
Intanto, per via del fatto che, sotto l’apparente censura di omesso esame, propone invece una diversa valutazione delle prove, o meglio, censura la valutazione di quelle prove fatta dai giudici di merito.
La seconda è che, anche a voler intendere il motivo come di censura di un omesso esame, resta il fatto che si tratta di una decisione conforme al primo grado, quanto all’accertamento del fatto, e dunque l’omissione non è censurabile, trattandosi di doppia conforme.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 4.500,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali, in favore della RAGIONE_SOCIALE, e in 4.500,00 euro, oltre 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali, in favore, complessivamente, degli altri controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 20/06/2025.
Il Presidente NOME COGNOME