Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1535/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2302/2019 depositata il 22/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. NOME COGNOME conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno subito a causa della ritardata maturazione di una coltivazione di angurie.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che aveva acquistato dalla società RAGIONE_SOCIALE la plastica impiegata per la copertura delle piantine di angurie e che tale materiale, a causa della diversità della gradazione della trasparenza, aveva alterato il ciclo di maturazione dei frutti che erano stati venduti ad un prezzo inferiore.
Interveniva nel giudizio anche la UnipolSai quale assicuratrice della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 310/2014, accoglieva la domanda e condannava la RAGIONE_SOCIALE, e per essa la RAGIONE_SOCIALE, entro i limiti del massimale al pagamento in favore del COGNOME della somma di euro 147.510 quale lucro cessante ed euro 1.552,60 quale danno emergente, oltre le spese del giudizio.
La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 2302 del 22 ottobre 2019, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia <> dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che l giudice del merito abbia applicato la regola del giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, attribuendo l’ onus probandi a parte attrice invece che alla convenuta RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente sostiene che i vizi del bene venduto si siano manifestati e siano stati denunziati dall’acquirente alla venditrice prima del decorso del termine di sei mesi dalla data di consegna della merce. Pertanto, è onere del venditore dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene.
5.1.1. Il motivo è infondato.
L’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall’azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: la garanzia si riferisce solo ai vizi
che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all’esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l’azione di garanzia (Cass. 4382/1985; Cass. 4980/1983; Cass. 1438/1974 ed altre). La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava -quindi – sul compratore (Cass. 3413/1980; Cass. 2841/1974), in coerenza con il principio per cui l’obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della ” actio quanti minoris ” o della ” actio redibitoria “. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all’inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass. S.U. 13533/2001 (Cass. n. 14895/2023; Cass. 9960/2022; Cass. s.u. 11748/2019; Cass. 18125/2013; Cass. 13695/2007).
Inoltre, il ricorrente nel ricorso fa riferimento a casi non pertinenti alla presente fattispecie in quanto il ricorrente non può qualificarsi come consumatore, anche perché non è stato provato dal ricorrente la diversa qualifica.
Il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attività non
incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.
Infatti, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l’imprenditore individuale o il professionista va considerato “consumatore” allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) ( cfr.. Cass. S.U. n. 5868/2023 ).
Va ulteriormente osservato che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha affermato (pag. 5 sentenza impugnata) che COGNOME non solo non ha provato il vizio lamentato ma ha ritenuto di tagliare i teli esistenti, lasciando, esclusivamente, alcuni lembi degli stessi a diretto contatto con il terreno, esposti agli
agenti atmosferici ed agli animali, per come risulta dalla c.t.u. nonché dall’espletata prova per testi, con la conseguenza che il consulente ha confermato di non aver potuto analizzare le angurie al fine di verificare il reale motivo del ritardo della maturazione in quanto erano state tutte raccolte.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Costituzione per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 del c.p.c.
Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali si è discostata dagli accertamenti dei consulenti tecnici d’ufficio e dalle conclusioni cui gli stessi sono pervenuti.
5.2.1. Il motivo è inammissibile.
Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E’ noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal
giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservare che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità e sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, una volta considerato che l’art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.800,00 di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza