SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15944 2025 – N. R.G. 00047466 2023 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del AVV_NOTAIO.o.t. NOME COGNOME, in funzione di giudice unico, nella causa di primo grado promossa da:
– Partita IVA n. – con sede legale in INDIRIZZO – NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del Procuratore Dr. rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. – PEC: e NOME COGNOME (C.F. – PEC: del foro di Milano P. C.F. C.F.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. e P . IVA ), con sede in (20050) Segrate (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), residente in (58100) Grosseto (GR), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Grosseto (GR), INDIRIZZO, presso e nello Studio degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME P. RAGIONE_SOCIALE
PARTE CONVENUTA-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato la conveniva in giudizio la deducendo di essere creditrice della convenuta dell’importo di euro 24.695,50, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo pattuito contrattualmente a fronte della esecuzione di servizi di assistenza contabile e fiscale.
Deduceva altresì:
che i solleciti di pagamento rimanevano privi di effetti (doc. 41-42);
che la diffida e la comunicazione di risoluzione del contratto del 9/5/2023 (doc. 43) non potevano essere recapitate né a mezzo racc. a/r (destinatario trasferito), né a mezzo PEC (casella piena);
che in data 26/6/23 i legali della ricorrente trasmettevano l’invito alla negoziazione assistita, alla quale la , a mezzo del proprio legale, aderiva (doc. 44-45);
che pur avendo la convenuta aderito all’invito e partecipato all’incontro a tale scopo fissato, la soluzione stragiudiziale della controversia non era stata raggiunta e che con PEC del 17/10/2023 si comunicava la chiusura del procedimento (doc. 46).
Chiedeva, pertanto, previo accertamento del diritto di credito della ricorrente, condannarsi la al pagamento della somma di € 24.695,50 di cui € 19.315,51 a titolo di corrispettivo dei servizi, € 772,62 per contributo integrativo ed € 4.419,39 per iva 22%, oltre gli interessi di mora dalla scadenza degli avvisi di fattura al saldo.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che contestava genericamente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, sollevando le seguenti eccezioni: Inesattezza, sproporzionalità e infondatezza degli importi rivendicati; eccesiva onerosità e sproporzionalità della pretesa; contrarietà a buona fede della condotta di grave inadempimento per aver omesso di predisporre e presentare il bilancio relativo agli anni 2022 e 2023. Lamentava che a causa della condotta inadempiente da parte della società ricorrente aveva subito gravi pregiudizi, quali l’impossibilità di accedere al credito (finanziamenti, rinnovare o rinegoziare leasing, fidi etc …), nonchè di partecipare a bandi europei o statali etc. Aggiungeva che per sistemare la contabilità, incompleta e non corretta, degli anni 2022 e 2023 la si era affidata ad altro professionista, e per tale motivo si riservava di chiedere il relativo rimborso non appena emesse le corrispondenti fatture.
Aggiungeva che la Sig.ra in qualità di amministratore della società convenuta, in seguito alla sospensione dell’attività formalizzata nel mese di luglio 2020, aveva più volte richiesto a la cancellazione della propria posizione dalla gestione commercianti INSP dal momento che non stava più svolgendo alcuna attività lavorativa (). Purtuttavia la società ricorrente non aveva provveduto ad eseguire tale adempimento; conseguentemente a causa del ritardo per la mancata chiusura della posizione contributiva dovuto esclusivamente alla negligenza di erano state addebitate alla Sig.ra COGNOME per l’importo di € 12.022,23, di cui chiedeva il riconoscimento a titolo di risarcimento danni in via riconvenzionale ().
Tutto ciò premesso, la chiedeva l’accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, ogni istanza contraria disattesa e reietta: – in via principale nel merito: accertare l’infondatezza delle pretese, nonché i gravi inadempimenti contrattuali di e -tenuto conto dei pagamenti effettuati in suo favore dalla -dichiarare che nulla è dovuto da quest’ultima in relazione alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente;in subordine: accertare e dichiarare che l’importo dovuto a secondo gli impegni contrattuali ed in base al lavoro effettivamente svolto, commissionato e necessario, ammonta alla minor somma pari ad € 2.463,31 oltre IVA (22%) e contributo integrativo (4%) al netto dei pagamenti effettuati in suo favore dalla ovvero alla somma inferiore che risulterà in corso di causa anche ricorrendo alla rideterminazione di ufficio degli importi sulla base della buona fede integrativa e della equità contrattuale e dichiarare altresì la compensazione delle eventuali somme dovute con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento danni alla convenuta in accoglimento della domanda riconvenzionale;in via riconvenzionale: accertare i gravi inadempimenti compiuti da nel materiale svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare la mancata predisposizione e deposito dei bilanci 2022 e 2023, nonché la mancata cancellazione della posizione della Sig.ra dalla gestione commercianti a partire dal mese di luglio 2020 e condannare la ricorrente al
pagamento della somma pari ad € 12.022,23 a titolo di risarcimento danni per il mancato pagamento dei contributi dall’anno 2020 all’anno 2023, oltre al pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa, anche ricorrendo ad apposita CTU, per i costi che la convenuta dovrà sostenere, affidandosi ad altro professionista, per l’elaborazione e deposito dei bilanci 2022 e 2023, ovvero delle somme maggiori e minori che risulteranno in corso di causa, anche al netto delle eventuali compensazioni. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa’.
Su istanza di parte erano concessi termini ex art. 281 duodecies quarto comma cpc. Ancora, su istanza di parte ricorrente con ordinanza del 26.6.2024 era emessa ordinanza ex art. 186 ter cpc a carico di parte convenuta.
Era disposta mediazione delegata che si concludeva con un mancato accordo.
La causa, istruita sui documenti prodotti, era rinviata ex art. 281 sexies cpc con sostituzione delle attività in presenza con ‘note scritte’ , come da verbale di causa redatto in data 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie in esame verte in tema di accertamento e declaratoria dell’inadempimento ai contratti scritti intercorsi inter-partes e non contestati e conseguente richiesta di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo preteso a fronte del compimento dei servizi oggetto delle obbligazioni assunte dalla società ricorrente nei confronti di quella convenuta.
Orbene vanno applicati al caso di specie i criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di inadempimento delle obbligazioni di fonte negoziale nei contratti a prestazioni corrispettive come dettati dal Legislatore e applicati da consolidata giurisprudenza.
In base ai richiamati criteri, partendo dal fondamentale dato normativo fornito dall’art. 2967 c.c. , il creditore che agisce per il pagamento, allegando l’inadempimento della controparte, ha l’onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato versamento del corrispettivo, giacché quest’ultimo integra un fatto estintivo dell’altrui diritto, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca.
D’altro canto il debitore convenuto per l’adempimento della prestazione che intenda a sua volta eccepire l’inadempimento o l’inesatto adempimento della controparte contrattuale dovrà allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (in tal senso si veda ex multis Cass. Sez.I Ord. 16.2.2022, n. 5128).
La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha, infatti, statuito il principio secondo cui -in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).
In base ai criteri indicati va detto che l’onere gravante sulla parte attrice è da ritenersi adempiuto, non potendo al contrario affermarsi lo stesso per la parte convenuta.
A fronte dell’ eccezione di inadempimento sollevata dalla in relazione alle prestazioni di servizi contrattualmente previste, la società ricorrente ha adempiuto all’onere della prova sulla stessa incombente e ha dimostrato l’esatto adempimento delle prestazioni stesse.
In particolare è stato dimostrato per documenti che tutte le attività ‘standard’ contrattualizzate sono state addebitate in conformità ai corrispettivi pattuiti (cfr. docc. 1,5,26 nonché allegazioni contenute nella memoria autorizzata depositata il 5.3.2024 ). Circa i compensi chiesti per prestazioni ‘extra’, addebitate nelle fatture proforma, si veda il prospetto prodotto sub doc. 51) e relativi allegati da A a I.
A dimostrazione dell’esecuzione del servizio di pay roll e di tutti gli adempimenti specifici aggiuntivi, previsti nel contratto del 5/5/2020 e relativi al dipendente – per cui andava fatto il cedolino mensile, così come era necessario il cedolino per gli emolumenti mensili dell’amministratore, sono stati depositati alcuni cedolini a campione sub doc. 52).
Con riferimento all’attività contabile svolta e addebitata per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, la ha provato che – avendo la fatturato sino a fine novembre 2022 -cfr. sub All. L) ha correttamente provveduto alla liquidazione IVA dell’ultimo trimestre 2022 -sub doc. 53 -e alla liquidazione periodica IVA 2023 -sub doc. 54, 54.1 -nonché alle certificazioni uniche dei compensi -sub doc. 55, 55.1 -56, 56.1.
a seguito della risoluzione del rapporto, avvenuta nel mese di aprile 2023 – per inadempimento contrattuale di controparte -ha legittimamente interrotto ogni adempimento. Per tale motivo ad essa non è in alcun modo addebitabile l’omessa presentazione dei bilanci della società convenuta per gli anni 2022 e 2023.
Parimenti alcun obbligo contrattuale risulta essere stato assunto dalla nei confronti della Sig.ra , dal che consegue che non può essere attribuito a responsabilità della l’omesso pagamento dei propri contributi previdenziali dal 2020 (cfr. doc. 12 . Il medesimo discorso vale per i contributi previdenziali a carico della società.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta é risultata dunque del tutto infondata e non merita accoglimento.
Conclusivamente va detto che la domanda avanzata dalla è risultata fondata all’esito dell’istruttoria svolta sui documenti prodotti e per l’effetto la -P .Iva n. -in persona del suo legale rapp.te pro tempore Sig.ra , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO, domicilio digitale: va condannata a pagare alla ricorrente, al suo domicilio eletto, la somma di € 24.695,50 di cui € 19.315,51 a titolo di corrispettivo dei servizi, € 772,62 per contributo integrativo ed € 4.419,39 per iva 22%, oltre gli interessi di mora dalla scadenza degli avvisi di fattura al saldo. P.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della non complessità dell’attività svolta in complessivi Euro 5077,00 per compensi (valori medi), oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) pari a Euro 761,55, C.U., nonché spese di mediazione i cui compensi si liquidano in Euro 441,00 oltre spese (15% dei compensi) e accessori di legge.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
accoglie la domanda avanzata da condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento la somma di € 24.695,50 di cui € 19.315,51 a titolo di corrispettivo dei servizi, € 772,62 per contributo integrativo ed € 4.419,39 per iva 22%, oltre gli interessi di mora dalla scadenza degli avvisi di fattura al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da in quanto infondata;
condanna a pagare a e spese di giudizio liquidate d’ufficio in Euro 5077,00 per compensi (valori medi), oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) pari a Euro 761,55, C.U. , nonché spese di mediazione i cui compensi si liquidano in Euro 441,00 oltre spese (15% dei compensi) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025 IL GIUDICE O.T.
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