Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11934/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5214/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva:
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 40.595,84 per il mancato pagamento di alcune fatture riferite al contratto di fornitura di buste, stipulato fra le parti il 30/03/2012.
L’opponente sostenne in via principale l’esatto adempimento nei pagamenti, nonché l’inadempimento di controparte; chiese , pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque, in via subordinata, l’eventuale compensazione del maggior credito vantato.
A sua volta la RAGIONE_SOCIALE aveva in precedenza citato l’opposto innanzi al medesimo Tribunale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’inadempimento al contratto ‘ de quo ‘ .
Si costituì l’opposto contestando le domande, deduzioni ed eccezioni di parte avversa.
1.2. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rilevato l’inadempimento dell’opposto, siccome accertato nell’altro giudizio pendente fra le parti, accolse la domanda principale formulata dall’opponente e revocò il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte d’appello di Roma accolse -con la sentenza richiamata in epigrafe l’appello proposto da COGNOME NOME e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE
2.2. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare:
le ragioni creditorie del COGNOME dovevano essere riconosciute, non essendo stata raggiunta la prova dell’estinzione del debito;
-l’eccezione di inadempimento sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE non poteva considerarsi conferente, poiché nell’altro giudizio parallelo il Tribunale aveva riconosciuto il solo danno patrimoniale <>
era emerso dagli atti di causa che le penali applicate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i ritardi nella consegna del prodotto erano state pagate direttamente dal COGNOME;
non poteva essere accolta l’eccezione di compensazione avanzata dall’appellata , essendo controversa l’esistenza del controcredito opposto in compensazione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma s.r.l. RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 , co.1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte distrettuale operato una ricognizione erronea delle anzidette norme, stante che nell’ipotesi di eccezione di inadempimento l’inversione dell’onere della prova prevede che sia il creditore che agisce in giudizio a dover provare il proprio adempimento, mentre al debitore basta allegare l’inadempimento della controparte; circostanza, nel caso di specie, non solo provata documentalmente ma altresì confermata da ll’ altra decisione.
I giudici di secondo grado, dunque, avrebbero dovuto ritenere <>.
5. Con il secondo motivo si censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello fatto mal governo dei principi regolatori l’onere della prova e, in particolar modo <>.
6. I due motivi, tra loro osmotici, sono infondati.
La Corte di appello di Roma, alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ha adeguatamente spiegato che il COGNOME aveva provato la fornitura delle buste mediane la produzione delle bolle di consegna, la RAGIONE_SOCIALE aveva affermato di avere pagato il corrispettivo afferente solo a due fatture (le numero 43 e 45); tuttavia la documentazione prodotta al fine di dimostrare l’asserito pagamento non era dimostrativa di esso, nel mentre il corrispettivo di cui alle fatture nn. 75 (in parte), 76, 78, 83 e 88, p er stessa ammissione dell’appellata, non era stato pagato.
Nell’altra causa era stato riconosciuto in favore della RAGIONE_SOCIALE il risarcimento del danno patrimoniale riguardante il maggior costo affrontato per portare a compimento la commessa alla quale, a sua volta, si era obbligata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nonché quello per lesione dell’immagine commerciale di questa, con conseguente perdita di chance.
Di conseguenza, non essendovi statuizione alcuna per danno da mancata consegna, l’evocazione dell’altra statuizione risultava inconferente.
Infine, era rimasto provato che le penali applicate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano state pagate direttamente dal COGNOME.
Alla luce di quanto sopra riportato il richiamo operato dalla ricorrente ai principi in materia di riparto dell’onere della prova non può darle ragione.
Provata la consegna delle buste lavorate sarebbe stato onere della RAGIONE_SOCIALE, debitrice del corrispettivo, dimostrare di aver pagato. Una tal prova non risulta essere stata fornita, in parte per stessa ammissione della ricorrente e per altra parte sulla base dello scrutinio probatorio, in questa sede non censurabile, della Corte laziale.
Infine, ad ammettere ritardo della consegna, il danno esposto (le penali applicate da RAGIONE_SOCIALE) era stato sopportato dal COGNOME.
Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME