Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8829 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27479/2020 R.G. proposto da:
CURATELA DI FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 35/2020 depositata il 24/01/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE cedeva i crediti da essa vantati nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE per effetto delle prestazioni effettuate presso la struttura sanitaria denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con due distinti contratti. Con un primo contratto, la RAGIONE_SOCIALE cedeva i suddetti crediti al RAGIONE_SOCIALE dei PRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE and factoring, RAGIONE_SOCIALE; tale cessione in data 27 maggio 2011 veniva notificata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con successivo contratto di cessione dei crediti ( pro solvendo ), concluso il 5 luglio 2012, la RAGIONE_SOCIALE cedeva quelli che, in linea di prima approssimazione, erano definiti come gli stessi crediti alla società RAGIONE_SOCIALE; tale contratto in data 1° agosto 2012 veniva notificato alla suddetta RAGIONE_SOCIALE ceduta, che il successivo 7 dicembre 2012, in esecuzione parziale dell’accordo, corrispondeva al cessionario un primo pagamento di euro 200 mila, salvo poi eseguire i successivi pagamenti a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cedente.
La società RAGIONE_SOCIALE, all’epoca in bonis , conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del contratto di cessione di crediti ( pro solvendo ), intervenuto tra essa società (cessionaria) e la RAGIONE_SOCIALE (cedente), con conseguente condanna dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta (debitore ceduto) al pagamento in suo favore di tutti i crediti maturati dalla RAGIONE_SOCIALE, in forza di contratti sottoscritti con l’RAGIONE_SOCIALE, per le prestazioni di assistenza sanitaria rese ai pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria Don Uva di RAGIONE_SOCIALE in data successiva al 7 novembre 2012 e sino alla concorrenza di dell’importo stabilito e/o garantito dalla predetta cessione, pari ad un ammontare complessivo di euro
10.701.775,26, oltre interessi come per legge, al netto RAGIONE_SOCIALE somma di euro 200 mila già incassata.
Il giudice di primo grado, con ordinanza n. 736/2014 emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., respingeva la domanda attorea.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 35/2020, rigettando l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, confermava l’ordinanza del giudice di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte territoriale.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione articola in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia: <> nella parte in cui (p. 5) la corte territoriale ha affermato che:
<>.
La ricorrente – dopo aver premesso che, in sede di atto di appello, si era lamentata RAGIONE_SOCIALE erronea interpretazione dei fatti di causa, RAGIONE_SOCIALE erronea interpretazione e/o applicazione delle norme in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova, nonché RAGIONE_SOCIALE illogica e/o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato – sostiene che: a) dal complesso dei motivi di appello proposti risulta indubbia la sua volontà di censurare l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 1265 c.c. sia con riferimento al suo presupposto legale (il medesimo credito) che con riguardo al concreto operare del criterio di anteriorità ivi previsto b) che non vi è stata alcuna acquiescenza da parte sua al riguardo.
In definitiva, secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto che si sarebbe formato il giudicato sulle statuizioni raggiunte in ordine alla ritenuta applicabilità nella specie dell’art. 1265 c.c.
1.2. Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il caso sussumibile nell’alveo dell’art. 1265 c.c.
Si duole che l’unico elemento apprezzato dal Primo Giudice (e fatto proprio dalla Corte territoriale), per ritenere nella specie applicabile il citato articolo, attiene ai contratti di durata da cui originano i crediti oggetto di entrambe le cessioni in discussione (appalto di servizi avente ad oggetto prestazioni sanitarie e riabilitative e, nell’atto di cessione in favore del RAGIONE_SOCIALE dei PRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, anche contratto di locazione di immobili).
Aggiunge che, in sede di atto di appello, come pure in sede di comparsa conclusionale, aveva compiutamente evidenziato le ragioni giuridico fattuali che impedivano di sussumere la fattispecie in quella disciplinata dall’art. 1265 c.c.
Sottolinea che: a) le due cessioni avevano in comune con la fattispecie legale astratta soltanto il numero delle cessioni (più di una) e le diversità dei cessionari (persone diverse); b) non può dirsi provato in causa il presupposto legale dell’esistenza di un ‘medesimo credito’ dal mero fatto che i crediti, oggetto di entrambe le cessioni, trovassero la propria fonte contrattuale in rapporti di durata, sub specie di fornitura; c) la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sul concreto conflitto tra le due cessioni di credito; d) dette cessioni avevano ad oggetto crediti futuri, senza che fosse specificato il limite temporale delle stesse (precisamente la cessione con MPS aveva un termine legale di efficacia di 24 mesi, mentre quella con l’odierna ricorrente non risultava soggetta ad alcun limite temporale).
Si duole altresì che la corte territoriale non ha svolto alcun approfondimento istruttorio sulla qualità e quantità dei crediti futuri in corso di scadenza alla data del 1° agosto 2012 (data di avvenuta notifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cessione conclusa con l’ente), come pure sulla qualità e quantità dei crediti maturati in data
successiva al 7 novembre 2012 (data in cui l’azienda aveva erogato un pagamento parziale ad NOME di euro 200 mila).
1.3. Con il terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <>, nella parte in cui (pp. 5-6) la corte territoriale ha affermato:
<>.
Sostiene che, tanto affermando, la corte territoriale ha violato il disposto dall’art. 2697 cc, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cass. n. 9768/2016).
Rileva che, rispetto all’oggetto del giudizio (costituito dalla domanda di pagamento di una somma di denaro a titolo di obbligazione contrattuale), ha provato il titolo del diritto di credito da essa vantato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (l’esistenza del contratto di cessione intercorso con la RAGIONE_SOCIALE), nonché l’ammontare del suo credito.
Aggiunge che dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cessione è rimasto accertato che vi è stata una reale, piena ed effettiva conoscenza dell’avvenuta cessione da parte dell’Amministrazione interessata, mentre dal pagamento avvenuto in data 1° novembre 2007 è risultata anche l’adesione RAGIONE_SOCIALE stessa al negozio di cessione.
Si duole che la corte territoriale ha posto a suo carico l’onere di provare che la cessione notificata per prima avesse esaurito i propri effetti prima del 7 novembre 2012, data di avvenuto primo pagamento parziale dell’RAGIONE_SOCIALE, dimenticando che tale circostanza (cioè l’esaurimento dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE precedente cessione) costituiva (non fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda, ma) fatto impeditivo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, che avrebbe dovuto essere provato dalla controparte,
anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE sua innegabile vicinanza RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (secondo il principio fissato dRAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite con sentenza n. 13553/2001).
2.Il terzo motivo di ricorso, per l’evidente sua priorità logica, va esaminato in via preliminare: ed è fondato.
2.1. Il contratto di cessione di credito (con il quale, come è noto, il creditore cedente trasferire al cessionario il proprio diritto di credito) realizza un caso di successione a titolo particolare nel credito – in quanto, per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione, un nuovo creditore si sostituisce a quello originario – e, essendo strumento che consente la realizzazione di fattispecie di più vasta portata, generalmente sottende un ulteriore negozio dispositivo (vendita, permuta, donazione, appalto, ecc.)
Per la validità RAGIONE_SOCIALE cessione, normalmente, non è necessaria l’accettazione o il consenso del debitore ceduto (art. 1260 primo comma), per il quale solitamente è indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore. Ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE cessione, quindi, è generalmente sufficiente l’accordo tra il cedente ed il cessionario.
Diversamente, l’efficacia RAGIONE_SOCIALE cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti di terzi è subordinata all’espletamento di alcuni oneri: invero, la cessione è efficace, nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.), quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata; mentre, nei confronti dei terzi (art. 1265 c.c.), se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l’accettazione di questi, con atto di data certa.
Il cedente: a) se la cessione è a titolo gratuito (art. 1266 c.c.), è tenuto a garantire l’esistenza del credito soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione (cioè nei casi di cui all’art. 797 c.c.); b) se la cessione è a titolo oneroso (1267), è tenuto a garantire l’esistenza del credito (c.d. cessione pro soluto , nella quale il cedente si libera da ogni obbligazione con il trasferimento
del credito) e, nel caso sia intervenuto apposito patto, anche la solvibilità del debitore (c.d. cessione pro solvendo , nella quale il cedente si libera soltanto quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito, con la conseguenza che, .se il debitore ceduto non paga, è tenuto al pagamento, anche se nei limiti del corrispettivo ricevuto per la cessione, oltre a dover pagare gli interessi e a dover rimborsare le spese).
Il debitore ceduto: a) può sempre opporre le eccezioni reali (ad es., invalidità del negozio di assunzione del debito) e personali (ad es., l’avvenuto pagamento); b) se ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non potrà opporre al cessionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente, in quanto la sua accettazione ha il significato di una rinunzia ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE compensazione; c) se non vi è stata accettazione, può opporre la compensazione, ma essa opera soltanto per i crediti anteriori alla notificazione.
Va aggiunto che la legge n. 52/1991 (‘Disciplina RAGIONE_SOCIALE cessione dei crediti di impresa’) ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, una figura di cessione del credito moRAGIONE_SOCIALEta sullo schema del factoring (contratto ben noto all’esperienza anglosassone) e caratterizzata: a) dalla circostanza che sia il cedente che il cessionario sono imprenditori; b) dalla possibilità di cedere crediti futuri o in messa; c) dalla garanzia RAGIONE_SOCIALE solvenza come effetto naturale RAGIONE_SOCIALE cessione (che può essere escluso soltanto dalla rinuncia del cessionario); tuttavia, tale legge non è applicabile nel caso di specie, non essendo la RAGIONE_SOCIALE qualificabile come imprenditore.
Piuttosto, ciò che rileva nella fattispecie è che trattasi di cessioni successive di futuri crediti periodici o relativi a prestazioni continuative.
2.2. Orbene, nella sentenza impugnata, la corte territoriale dopo aver rilevato che si era già formato il giudicato sul fatto che le due cessioni avevano avuto ad oggetto gli stessi crediti e che la
cessione al RAGIONE_SOCIALE dei PRAGIONE_SOCIALE prevaleva rispetto a quella effettuata alla società RAGIONE_SOCIALE perché precedente – nel porsi il problema di stabilire a carico di quale parte fosse l’onere di provare se la prima cessione fosse ancora valida ed efficace alla data di notifica RAGIONE_SOCIALE seconda (1 agosto 2012) e comunque a partire dalla data del primo pagamento parziale (7 novembre 2012), è giunta alla conclusione che, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 1265 c.c. – detto onere fosse a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda azionata.
Al contrario, secondo la curatela ricorrente, che reitera la tesi azionata in appello, detto onere sarebbe stato a carico dell’azienda.
Con specifico riferimento al riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova in tema di cessione di credito, questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 9768/2016) che <>.
In applicazione di detti principi, in considerazione dell’oggetto del giudizio (pagamento di una somma di denaro a titolo di obbligazione contrattuale), era onere RAGIONE_SOCIALE curatela ricorrente (creditore cessionario) provare l’esistenza del contratto di cessione e l’ammontare del credito: onere assolto mediante la produzione dell’atto pubblico 5 luglio 2012 e RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante la sua notifica all’ente.
In disparte la tematica RAGIONE_SOCIALE valenza da assegnare al pagamento di 200 mila euro effettuato il 7 novembre 2012 dall’RAGIONE_SOCIALE (e in particolare se esso debba o meno essere interpretato come accettazione RAGIONE_SOCIALE cessione ex art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2248/1865, all. E, come sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE o come frutto di un accordo sindacale, al solo fine di consentire la risoluzione delle problematiche insorte con i dipendenti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, come sostenuto dall’azienda), la circostanza che la cessione notificata per prima avesse esaurito i suoi effetti in data antecedente il 7 novembre 2012, data del suddetto pagamento parziale, non integra un fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento, ma è piuttosto la sua persistente efficacia ad integrare un fatto impeditivo dell’altrui diritto.
Si tratta, invero, di un fatto che può restare legittimamente ignoto al cessionario successivo e che rientra fra quelli intercorsi tra la propria controparte ed un terzo, evidentemente estraneo al rapporto tra il primo e la seconda. La circostanza RAGIONE_SOCIALE persistente efficacia RAGIONE_SOCIALE precedente cessione, invero, era stata opposta in via di eccezione dall’azienda (con la comparsa di costituzione e risposta) al fine di ottenere il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dall’azienda avrebbe dovuto essere provata, tanto più che ricadeva nella sfera di diretta disponibilità e di azione di quest’ultima.
Ne consegue che sul punto la sentenza impugnata va cassata, per non aver applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto:
«In caso di successive cessioni di crediti periodici da parte del medesimo debitore, incombe a quest’ultimo l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE persistente efficacia RAGIONE_SOCIALE cessione precedente, poiché questo costituisce fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva».
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbiti i motivi primo e secondo (siccome relativi al merito dei rapporti tra le due cessioni, che potrà venire in rilievo solo una volta assolto dalla debitrice ceduta il suo onere probatorio sul contenuto e sulla persistente efficacia RAGIONE_SOCIALE precedente), s’impone la cassazione in relazione al motivo terzo, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che, in diversa composizione personale, procederà a nuovo esame, dando applicazione ai suindicati disattesi principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbiti i motivi primo e secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024, nella camera di consiglio