Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 8312-2021 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; – ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PAOLA, depositato il 02/02/2021 R.G.N. 444/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con decreto 2 (comunicato l’8) febbraio 2021, il Tribunale di Paola ha rigettato, nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, l’opposizione proposta da NOME COGNOME allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dal quale era stato escluso, per inammissibilità della domanda di insinuazione ai sensi dell’art. 93, quarto comma l. fall., il proprio credito di € 6.470,00 per differenza contributiva (rinunciata quella retributiva di € 17.026,45), da lui maturata per le superiori mansioni svolte -dal settembre 1995 (fino al 30 giugno 2009, data di licenziamento intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE poi fallita), quale collaboratore RAGIONE_SOCIALE con inquadramento alla posizione D (ex VII livello del CCNL ARIS) assegnato anche alla direzione del settore Gestione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e con ruolo successivamente di Vice Direttore Amministrativo, di cui aveva chiesto il riconoscimento;
2. in esito al critico scrutinio delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha escluso che il lavoratore avesse provato i requisiti di autonomia (propri dei livelli apicali di IX, X e XI livello CCNL cit.) integranti il superiore inquadramento richiesto, corrispondente al credito contributivo insinuato allo stato passivo;
3. con atto notificato il 10 marzo 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, meramente richiamati nella memoria comunicata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 37 ( rectius : 36) CCNL per il personale non
medico dipendente da RAGIONE_SOCIALE, per il proprio erroneo inquadramento al settimo, anziché al nono livello richiesto o, quanto meno, all’ottavo, sulla base delle mansioni svolte e delle declaratorie dei soli ‘livelli funzionali’, e non anche ‘retributivi’, di inquadramento del CCNL definiti dalla norma denunciata, con i relativi profili professionali indicati. In particolare, il lavoratore ha rappresentato di avere ricevuto l’assegnazione, con ordine di servizio n. 2/95, del ruolo di Responsabile unico di una delle tre Macro Aree dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, sia pure con l’obbligo di riferire al superiore Direttore Amministrativo, deducendo l’irrilevanza del non avere egli conseguito un diploma di laurea, in quanto non richiesto da norme inderogabili per lo svolgimento dell’attività suddetta, valendo piuttosto l’effettivo esercizio delle superiori mansioni per il periodo minimo prescritto (primo motivo);
2. il motivo è inammissibile;
difetta, infatti, di alcuna specifica indicazione, in quanto totalmente assente, della sede di produzione del CCNL di settore applicato, conoscibile (a differenza che per il CCNL di un rapporto di pubblico impiego, alla cui acquisizione l’ufficio deve procedere con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia ) dal giudice solo con la collaborazione delle parti: sicché, la loro iniziativa si sostanzia nell’adempimento di un onere di allegazione e produzione ed è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell’onere della prova e sul contraddittorio (Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 5 marzo 2019, n. 6394).
Quanto rilevato comporta l’inammissibilità del motivo, per la preclusione dell’esame diretto da parte di questa Corte (Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695), cui essa è tenuta, per la parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa
applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comportante l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 20 dicembre 2023, n. 35607);
4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 36 CCNL per il personale non medico dipendente da RAGIONE_SOCIALE, anche sotto il profilo di error in procedendo , per omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di riconoscimento del livello VIII intermedio (implicita in quella di riconoscimento del IX livello), corrispondente alle mansioni di Coadiutore RAGIONE_SOCIALE, Capo servizio o ufficio RAGIONE_SOCIALE di struttura amministrativa fino a 250 posti letto: avendo esso rigettato la propria opposizione anche per la ravvisata carenza di prova della consistenza della struttura, durante il periodo rivendicato, in un numero di posti letto superiore a 200, sulla base del verbale della Commissione regionale Sanitaria a visita ispettiva anteriore al 1993: in realtà, valido fino ad un nuovo e diverso provvedimento, mai emesso (secondo motivo);
5. il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo; 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 30 gennaio 2024