Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19328-2022 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 4979/2022 del TRIBUNALE di ASTI, del 27/06/2022 R.G.N. 992/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
Oggetto
Indennità di preavviso
R.G.N. 19328/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 22/01/2025
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Asti, con l’impugnato decreto reso in seguito ad opposizione ex art. 98 e 99 legge fallimentare proposta da NOME COGNOME nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’opposizione nella parte in cui il dirigente dell’azienda chiedeva l’ammissione anche per l’indennità sostitutiva del preavviso richiesta ai sensi dell’art. 16 del CCNL Dirigenti;
il Tribunale ha argomentato, in sintesi, che era ‘onere del ricorrente produrre il CCNL applicato al rapporto e invocato a fondamento della propria pretesa’; ha escluso che il contratto collettivo fosse ‘acquisibile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art . 421 c.p.c., trattandosi di una disposizione relativa al rito del lavoro e non applicabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento’;
per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il Fatiga con due motivi; ha resistito la curatela fallimentare con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., deducendo che il Fallimento non aveva mosso specifiche contestazioni in ordine all’esistenza, al contenuto e all’applicabilità del CCNL e non ha
neppure contestato nel quantum la quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso;
1.2. il secondo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e comunque apparente motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., eccependo che il Tribunale, per superare l’incertezza probatoria, ‘avrebbe dovuto ordinare il deposito, o dispor re l’acquisizione d’ufficio, del CCNL invocato da parte ricorrente’;
il ricorso è da respingere perché presenta profili concorrenti di inammissibilità e di infondatezza;
2.1. per il primo aspetto, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ad onere probandi , spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 2019; Cass. n. 3126 del 2019);
quanto al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. esso può riguardare l’omesso esame di fatti storici che hanno dato origine alla controversia e giammai eventuali errori nell’attività processuale compiuti dal giudice, eventualmente rilevanti solo nei limiti e secondo l’ adeguata prospettazione di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;
2.2. la sentenza impugnata è poi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori ufficiosi del giudice è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi dell’art. 98 l.fall., che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con
l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 9020 del 2019; in precedenza Cass. n. 11856 del 2006; Cass. n. 19596 del 2016);
inoltre, anche nel rito del lavoro la richiesta alle associazioni sindacali, a norma dell’art. 425 c.p.c., di informazioni, o del testo dei contratti collettivi applicabili nella controversia, costituisce esercizio, da parte del giudice del merito, di una facoltà discrezionale (ancora Cass. n. 9020 del 2019, cit.);
conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 4.000.00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricors0 a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio