Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11748/2019 proposto da:
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, SORANNO NOME, COGNOME NOME, BELLINO NOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari n. 78/2019 depositata il 14/01/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
Vendita Beni mobili
Rilevato che:
la vicenda processuale desumibile dall ‘ impugnata sentenza d’appello , per quanto qui rileva, può essere così riassunta:
(a) il Tribunale di Bari (sez. dist. Modugno), su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , con decreto ingiuntivo n. 25/2002 ordinò ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME il pagamento di € 39.250,72 (pari a lire 76.000.000), oltre accessori, quale corrispettivo RAGIONE_SOCIALE vendita di beni mobili RAGIONE_SOCIALE società, indicati nella fattura n. 141/2001;
(b) i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione e chiesero: (1) la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse dichiarato che essi nulla dovevano alla società ingiungente con la quale non era intercorso alcun rapporto obbligatorio; (2) dichiararsi che i beni di cui alla fattura erano stati trasferiti ad essi opponenti dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME a parziale soddisfacimento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione di quote societarie; (3) dichiarare che unici obbligati nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano NOME COGNOME e NOME COGNOME e, conseguentemente, dichiarare questi ultimi obbligati a manlevare gli stessi opponenti da ogni pretesa RAGIONE_SOCIALE società ricorrente.
Dedussero che la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita con atto del 27/12/1990 tra i germani NOME e NOME COGNOME e le rispettive consorti NOME COGNOME e NOME COGNOME e che, successivamente, gli opponenti avevano deciso di uscire dalla società, ragion per cui, una volta effettuata la stima dei beni aziendali, con scrittura privata del 07/11/2000 le parti avevano concluso un preliminare di cessione di quote rispettivamente dagli opponenti a favore degli altri due soci. A parziale soddisfacimento del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione i due soci cessionari (NOME COGNOME e NOME COGNOME) si erano obbligati a trasferire ai due soci uscenti alcuni beni
RAGIONE_SOCIALE società (un’autovettura, un trattore, un carrello elevatore, quattro silos in acciaio), del valore di lire 76.000.000.
La cessione di quote era stata formalizzata con atto notarile del 16/01/2001, con contestuale consegna dei beni. I soci cessionari, cui i cedenti (NOME COGNOME e NOME COGNOME) avevano sollecitato l’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura, inopinatamente e senza alcun preavviso, avevano fatto emettere una fattura alla società, così disconoscendo la reale natura parzialmente compensativa RAGIONE_SOCIALE cessione dei beni, già espressamente convenuta nella scrittura privata del 07/11/2000, e, quindi, sulla scorta di tale fallace documento, era stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio.
Gli opponenti produssero sia l’atto pubblico di cessione di quote, assumendone il carattere parzialmente simulato in ordine al reale valore delle partecipazioni trasferite e al corrispondente prezzo dovuto, sia la scrittura privata, in pari data (16/01/2001), recante la controdichiarazione di tutte le parti.
Costituendosi in giudizio, i terzi chiamati NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME‘opposizione e negarono l’esistenza di un accordo simulatorio sul prezzo di cessione delle quote, che sostennero essere esattamente quello indicato nell’atto notarile d el 16/01/2001, pari a lire 250.000.000, che trovava conferma in quattro assegni bancari emessi da NOME COGNOME COGNOME favore dei cedenti.
Dello stesso tenore le difense dell’opposta RAGIONE_SOCIALE
Nel corso del giudizio gli opponenti esibirono e produssero la fotocopia di una pagina RAGIONE_SOCIALE scrittura privata del 07/11/2000, che riportava la disposizione sulle modalità e finalità RAGIONE_SOCIALE cessione, scrittura (chiarificatrice del vero contenuto dell’operazione di cessione) il cui testo integrale sostenevano di avere smarrito;
(c) il Tribunale, istruita la causa con l’interrogatorio formale dei chiamati e con l’escussione di un testimone ( NOME COGNOME), con
sentenza n. 215/2011, rigettò l’opposizione e la domanda di manleva e confermò il decreto ingiuntivo;
(d) proposta impugnazione dai soccombenti, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, e anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicat a in epigrafe, in accoglimento dell’appello, ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 25/2002 e ha dichiarato assorbita la domanda di manleva.
Il giudice d’appello ha così motivato la propria decisione:
(i) è ammissibile il nuovo documento -l’integrale scrittura privata del 07/11/2000, debitamente sottoscritta da tutte le parti -prodotto dagli appellanti con l’atto d’appello e contestato dagli appellati.
In base alla formulazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis (cioè, quella anteriore alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012), l’ammissibilità del nuovo documento va valutata alla luce dei parametri RAGIONE_SOCIALE indispensabilità e RAGIONE_SOCIALE incolpevolezza RAGIONE_SOCIALE mancata produzione.
Sussiste tale ultimo aspetto in quanto gli appellanti, i quali in primo grado hanno prodotto una sola pagina RAGIONE_SOCIALE scrittura, non avrebbero dovuto né potuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che un esemplare del documento era depositato presso il AVV_NOTAIO, dato che non avevano motivo di supporre tale circostanza essendosi recati nello studio del professionista soltanto in data 16/01/2001, quando venne sottoscritto l’atto di cessione delle quote e venne redatta la controdichiarazione attestante l’accordo simulatorio.
Il documento, inoltre, è indispensabile perché consente di chiarire i fatti di causa rispetto alle due diverse versioni delle parti e ricordato che esso è espressamente richiamato nella scrittura privata del 16/01/2001 (redatta presso il AVV_NOTAIO, subito dopo l’atto di cessione di quote) che assurge a controdichiarazione -dissolve
l’obiettiva incertezza circa gli effettivi accordi sottesi alla cessione delle quote societarie;
(ii) ciò detto, sono fondati i tre motivi di appello:
in primo luogo, ha errato il Tribunale nel ritenere pacifica la compravendita dei beni mobili tra la società e gli opponenti, sulla base RAGIONE_SOCIALE fattura n. 141/2001, trascurando che, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione degli opponenti, la società non ha dedotto né allegato alcuna convenzione comprovante la vendita, con ciò contravvenendo ai princìpi sull’onere RAGIONE_SOCIALE prova, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la semplice fattura non è sufficiente a dimostrare il fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria azionata dal creditore opposto , la cui prova è a carico di quest’ultimo. La carenza probatoria non è colmata dall’atto notarile di cessione delle quote del 16/01/2001, che non fa alcun cenno al l’autonomo negozio relativo alla pretesa vendita dei quattro beni aziendali.
In secondo luogo, il Tribunale ha male interpretato la controdichiarazione del 16/01/2001 che, lungi dal confermare il coevo atto notarile, ne evidenzia il carattere simulato sia con riguardo al prezzo di cessione delle quote, che non è pari a lire 250.000.000 (effettivamente ricevuti dai cedenti), essendosi i cessionari coniugi COGNOME impegnati a versare l’ulteriore somma di lire 160.000.000, sia per l’inequivoco riferimento alla scrittura dissimulatoria, RAGIONE_SOCIALE quale le parti confermano il persistente rilievo e l’assorbente efficacia, dichiarando: ‘ nel ribadire che la nostra volontà vera resta, unica e sola, quella consacrata nella scrittura privata del 7.11.2000 con la quale abbiamo inteso regolare i rapporti intercorrenti tra noi e la suddetta società, espressamente dichiariamo che gli atti testé enunciati devono intendersi compiuti in parziale esecuzione di quanto convenuto con la menzionata scrittura privata per cui ribadiamo il nostro dovere di completare la esecuzione di tutte
le obbligazioni assunte con la medesima scrittura’. Sicché, già in base ai documenti acquisiti in primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’opposizione per non essere provata la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE società.
In terzo luogo, come sostengono gli appellanti, la sentenza impugnata è contraddittoria: sia perché, pur ritenendo necessaria una controdichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del carattere simulato del prezzo di cessione, non prende in considerazione la controdichiarazione del 16/01/2001, che recepisce integralmente la scrittura del 07/11/2000, che il giudicante poteva esaminare in relazione allo stralcio prodotto in primo grado; sia perché ha ritenuto irrilevante e inammissibile la prova testimoniale che, invece, anche in tema di negozio simulato, è ammissibile ove ricorrano le circostanze descritte dall’art. 2724, cod. civ. Ed il teste NOME COGNOME, attendibile in quanto legale degli opponenti, il quale li ha assistiti nella trattativa e nella stesura degli atti contrattuali, ha integralmente confermato tutte le circostanze RAGIONE_SOCIALE complessa vicenda, inclusa, in particolare, l ‘effettiva natura RAGIONE_SOCIALE cessione dei beni fatturati dalla RAGIONE_SOCIALE
Altro errore commesso dal Tribunale sta nel non avere pronunciato sulla rilevanza probatorio dello stralcio RAGIONE_SOCIALE scrittura privata dissimulatoria del 07/11/2000, richiamata espressamente dalla scrittura privata del 16/01/2001, e perfettamente coerente con le circostanze riferite dal teste NOME.
Ebbene, prosegue la sentenza, si tratta RAGIONE_SOCIALE sesta pagina RAGIONE_SOCIALE scrittura, che reca le sottoscrizioni apposte dai quattro soci (mai disconosciute) che, nella sua evidente incompletezza, afferma, tuttavia, che i quattro beni aziendali (autovettura, trattore, carrello e silos) del valore di lire 76.000.000, sono stati trasferiti in piena proprietà ai cessionari RAGIONE_SOCIALE–COGNOME, a deconto di un maggiore
credito, come esplicitato dall’espressione ‘ quanto a £ 76.000.000 mercé l’attribuzione’ e, quindi, non in virtù di una compravendita, ma come quota parte di una maggiore e complessa obbligazione pecuniaria gravante sui cessionari, integrata dal versamento di lire 190.000.000, quale ulteriore parte del corrispettivo delle quote acquistate.
L’evidente fondatezza dei motivi a sostegno dell’opposizione a decreto ingiuntivo, conclude la Corte di Bari, è rafforzata dalla scrittura privata del 07/11/2000, nella sua stesura integrale, che indica che il costo complessivo RAGIONE_SOCIALE cessione (determinato sulla base delle stime effettuate dai periti delle parti, allegate alla scrittura) era di lire 1.203.000.000 (ben superiore a quello di lire 250.000.000 fittiziamente dichiarato nel rogito), da corrispondere in parte in contante e in parte con l’attribuzione di beni immobili, quote di immobili, accolli di mutui, inclusa la somma di lire 76.000.000, da corrispondere mediante la cessione dei menzionati quattro beni aziendali;
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME sono rimasti intimati;
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso -‘ Violazione/falsa applicazione degli artt. 345, co. III c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 , c.p.c. ‘ -censura la sentenza impugnata che, in applicazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., ha ammesso la produzione in appello RAGIONE_SOCIALE scrittura privata del 07/11/2000, sul rilievo che tale documento fosse indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione e che l’omessa produzione RAGIONE_SOCIALE scrittura in primo grado, da parte degli opponenti, fosse incolpevole, sulla scorta di mere congetture e non in forza RAGIONE_SOCIALE
prova, che spettava a questi ultimi , dell’impossibilità di produrre il documento in sede di opposizione;
il secondo motivo -‘Violazione /falsa applicazione degli artt. 2469 e 2473 c.c., i n relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.’ censura il passo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (pagg. 18 e 19) in cui si afferma che «Nessuna compravendita giustifica e supporta l’emissione RAGIONE_SOCIALE fattura posta a fondamento del ricorso monitorio dalla RAGIONE_SOCIALE, risultando la cessione solamente il parziale adempimento, per la quota di valore corrispondente, RAGIONE_SOCIALE controprestazione complessiva gravante sui cessionari, rimasti unici soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte di Bari avrebbe confuso la diversa disciplina di due istituti: da un lato, il trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) nel quale il rapporto di scambio interviene tra due soggetti -cedente e cessionario -e soltanto in capo a quest’ultimo sorge l’obbligazione di pagare il corrispettivo, mentre la società rimane estranea alla comp ravendita; dall’altro lato, il recesso del socio (art. 2473, cod. civ.), nel quale la società a responsabilità limitata è il soggetto obbligato a pagare il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE quota societaria al socio che esercita il recesso.
L’errore di diritto commesso dal giudice d’appello sarebbe desumibile dalla circostanza, pacifica, secondo cui l’oggetto del processo riguardava la cessione delle partecipazioni tra le due coppie di coniugi e non il recesso dalla società da parte dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il terzo motivo -‘ Omessa motivazione su fatti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia ex art. 360, I co., n. 5, c.p.c. e violazione dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.’ censura la sentenza impugnata che, sul presupposto che la cessione dei beni di proprietà
esclusiva RAGIONE_SOCIALE società sia il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione delle quote societarie intercorsa tra i soci, non spiega per quale ragione debba essere la società a rispondere, direttamente e/o in solido, delle obbligazioni assunte dai soci e neppure indica il titolo di tale asserita responsabilità.
Sotto altro profilo, la parte ascrive alla Corte di Bari di non avere motivato sulla dedotta inopponibilità al Fallimento RAGIONE_SOCIALE scrittura privata del 07/ 11/2000, priva di data certa anteriore all’apertura RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale, il che, conclude la RAGIONE_SOCIALE, integra anche la violazione dell’art. 2704, cod. civ.;
i tre motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili;
4.1. è il caso di richiamare il consueto indirizzo di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 -01), secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l ‘ autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza .
Nella specie, con il primo motivo, il Fallimento lamenta l’errore di diritto processuale addebitabile alla Corte d’appello per avere acquisito, in forma integrale, la scrittura privata del 07/11/2000, che per il giudice d’appello ha rafforzato il già evidente quadro probatorio, circa la veridicità RAGIONE_SOCIALE versione dei fatti offerta dagli opponenti, ma omette di impugnare le altre concorrenti rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza in esame.
A cominciare dal dirimente enunciato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello secondo cui, in applicazione delle regole sull’ onere RAGIONE_SOCIALE prova,
incombeva sull’attrice sostanziale la società opposta -fornire la prova (che non è stata data) che la pretesa del pagamento del prezzo dei beni aziendali era fondata su un contratto di compravendita.
La stessa parte ha inoltre omesso di impugnare l’autonoma ratio decidendi secondo cui esisteva un principio di prova scritta, la pagina RAGIONE_SOCIALE detta scrittura del 07/11/2000, prodotta dagli opponenti in primo grado, che rendeva ammissibile e rilevante la prova per testi, che inizialmente il Tribunale aveva ammesso ed espletato salvo poi dichiararla irrilevante e inammissibile, il cui contenuto (deposizione di NOME COGNOME) confermava in toto la versione dei fatti proposta dagli opponenti.
In altri termini, la lamentata assenza delle condizioni per l’acquisizione nel formato integrale RAGIONE_SOCIALE ‘scrittura dissimulatoria’ del 07/11/2000, è priva di decisività rispetto all’ampio sviluppo motivazionale, fondato su plurime rationes decidendi , che ha indotto la Corte d’appello a ribaltare le sorti del giudizio .
Questa considerazione vale anche con riferimento all’asserita inopponibilità alla RAGIONE_SOCIALE ex art. 2704, cod. civ., RAGIONE_SOCIALE scrittura del 07/11/2000, perché priva di data certa, che costituisce la telegrafica seconda censura del terzo motivo di ricorso;
4.2. il secondo motivo è inammissibile (anche) perché non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Al contrario di quanto prospetta la ricorrente, la Corte di Bari non ha confuso i due diversi istituti, in tema di società a responsabilità limitata, del trasferimento delle partecipazioni (art. 2469, cod. civ.) e del recesso del socio (art. 2473, cod. civ.): il recesso del socio non è affatto preso in considerazione nel giudizio di merito.
La Corte d’appello nega che il Fallimento abbia provato l’esistenza di una compravendita tra la società e i soci uscenti e spiega che, alla luce delle risultanze probatorie, il trasferimento dei beni aziendali
aveva la propria giustificazione causale nel pagamento di una parte del corrispettivo del trasferimento delle partecipazioni dovuto dai soci cessionari (i coniugi COGNOME) ai soci cedenti (i coniugi COGNOME);
4.3. la prima censura del terzo motivo (omessa motivazione, ai sensi del n. 5, dell’art icolo 360) è inammissibile per una specifica ragione.
La critica si appunta contro l”omessa motivazione’ RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello.
La doglianza è estranea al perimetro del vizio prospettato.
Infatti, a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis , ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (cfr., altresì Cass., 27/04/2023, n. 11111, che, in motivazione, punto 5.2.2., sottolinea che il ‘nuovo’ motivo di cui al n. 5 assume caratteristiche completamente diverse da quelle del ‘vecchio’ vizio di motivazione) ;
5. in conclusione, il ricorso è inammissibile;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive;
7 . ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024.