Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12768/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 6423/2019 depositata il 10/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Il ricorso riguarda il decreto con cui il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (dichiarato con sentenza n.182/2018) proposta da UnipolREC s.p.a. relativamente alla richiesta di insinuazione al passivo in via privilegiata ipotecaria del credito di euro 900.827,21 € (di cui 600.326,84 per residuo capitale e 294.500,37 per interessi al tasso di mora convenzionale) pari al saldo debitore del c/c aperto dalla società in data 17.7.2009 oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo emesso in data 2.7.2015.
Nel decreto di esecutorietà dello stato passivo il Giudice delegato non ammetteva il credito al passivo del fallimento ritenendo « lo stesso meritevole di approfondimento istruttorio » avendone il Curatore proposto l’esclusione integrale in quanto « trattandosi di usura ab origine, il saldo del conto corrente (per il quale la parte ha prodotto tutti gli estratti conto dall’apertura al passaggio a sofferenza) non consente di provare il credito in quanto in detto saldo sono compresi gli interessi maturati fino alla formale apertura dell’affidamento avvenuto con lettera-contratto del 17 Marzo 2015 ».
3.- Il Tribunale di Catania -all’esito di una CTU volta ad accertare l’usurarietà del tasso (ab origine e/o sopravvenuta) nonché il rispetto di tutte le condizioni contrattuali convenute dall’origine e sopravvenute nel corso dei rapporti anche in ragione degli affidamenti concessi – ha ritenuto:
che il decreto ingiuntivo era inopponibile alla curatela in quanto non definitivamente esecutivo in data anteriore al fallimento, con conseguente venir meno dell’iscrizione ipotecaria effettuata in ragione di detta esecutività;
b) che il consulente tecnico d’ufficio aveva rilevato che il contratto di conto corrente (aperto il 17.7.2009) era accompagnato da un documento di sintesi (n. 0, sottoscritto dal correntista) il quale, tuttavia, in concreto era stato regolato da un successivo documento di sintesi (n. 2 del 24.11.2009, quattro mesi dopo l’apertura del c/c) allegato dalla banca ma non sottoscritto dal correntista, il quale documento di sintesi « regolava le condizioni contrattuali di un’ulteriore contratto di apertura di credito per la somma di 500.000 € collegato al rapporto di conto corrente di cui hai chiesto il saldo », di cui non era stato prodotto il contratto ma che spiegava il fatto che il saldo fosse negativo già al 13/12/2011 per 536.366,33 €;
c) che la domanda di insinuazione andava quindi rigettata stante « la mancata allegazione e produzione del contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti -che evidentemente ha ripercussione dirette sul saldo del predetto conto corrente »;
d) che la ricognizione di debito -che pure non era stata invocata in sede di opposizione di debito – era irrilevante essendo il contratto affetto da usura originaria, poiché il CTU aveva accertato che il tasso soglia previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione alle aperture di credito in conto corrente superiori a 5.000 € era pari al 12,480% e che quindi « entrambi i tassi – nominale e capitalizzato -previsti in contratto erano usurari »; invero, benchè il consulente tecnico d’ufficio avesse ritenuto non accertabile l’usurarietà originaria dei tassi convenuti, sia perché nel caso concreto non era possibile determinare il TEG (« in quanto il conto corrente è stato regolato da condizioni differenti rispetto a quelle pattuite sottoscritte »), sia perché il tasso soglia per lo scoperto di conto corrente non era oggetto di autonoma rilevazione sino al 2009 – si doveva fare riferimento il tasso soglia previsto per l’apertura di credito in conto corrente superiore ad euro 5000,
anche perchè « la mancata possibilità di evincere il tasso effettivo globale è dipeso da un inadempimento imputabile alla banca, che ha applicato condizioni differenti rispetto a quelle pattuite, tacendo l’esistenza di una rilevante apertura di credito con immediate ripercussioni sul conto corrente, di cui è chiesto semplicemente il saldo negativo»
Avverso detto decreto ha proposto ricorso UnipolREC s.p.a affidandolo a tre motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., degli artt. 2697 c.c. 117 TUB e 1418 c.c. per avere erroneamente ritenuto il Tribunale non raggiunta la prova del credito insinuato al passivo e derivante dal saldo debitore del conto corrente oggetto del giudizio in ragione della nullità del contratto di apertura di credito relativo al fido che «di fatto » avrebbe assistito il conto medesimo.
2.Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2, commi 2 e 4 della legge n. 108 del 1996, per aver il Tribunale erroneamente accertato, in violazione del principio di omogeneità, il superamento del tasso soglia usura, in assenza, nel decreto ministeriale applicabile ratione temporis , di una categoria omogena di operazioni creditizie cui fosse riconducibile il contratto di conto corrente non affidato, oggetto del giudizio; e, in ogni caso, per aver applicato un tasso soglia, non solo non omogeneo, ma anche meno omogeneo rispetto ad altro tasso soglia -quello previsto per le aperture di credito fino a 5.000,00 euro -censito nel decreto ministeriale.
3.- Il terzo motivo formulato, in subordine rispetto al secondo, denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., per aver il Tribunale, ritenuto il superamento del tasso soglia (in ogni caso erroneamente accertato) ragione ulteriore a fondamento del rigetto della domanda e non, invece, presupposto per procedere al ricalcolo del saldo debitore del conto al netto degli interessi asseritamente usurari.
4.- Il primo motivo è fondato.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di prova in merito alla stipula, nelle forme di cui all’art. 117 TUB, del contratto di apertura di credito collegato al rapporto di conto corrente e- quindi- delle relative pattuizioni convenute tra le parti, costituisse la ragione del rigetto della domanda; reputa, invero, che tale ratio decidendi violi il principio di cui all’articolo 2697 c.c. nella misura in cui attribuisce alla banca che intende far valere il credito che deriva dal saldo negativo del conto corrente, l’onere di provare, non tanto la formazione del saldo stesso sulla base della documentazione relativa allo svolgimento del rapporto (tramite l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere e, quindi, dell’intera evoluzione del rapporto contrattuale tramite il deposito degli estratti conto integrali, pacificamente prodotti ed avendo controparte l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste), bensì il contratto di apertura di credito e le condizioni di gestione ivi indicate; ovvero compia un’inesatta individuazione e selezione dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere, laddove la mancanza di prova della valida pattuizione delle specifiche condizioni applicate (in termini di tassi, corrispettivi e moratori, commissioni e spese) avrebbe dovuto condurre ad escludere le relative poste, depurando il saldo delle stesse, e rettificandolo come richiesto, in effetti, in via subordinata tanto dalla banca quanto dal fallimento subentrato alla società correntista fallita.
4.1- La censura è fondata, poiché nella specie il giudice di merito era chiamato ad accertare un credito avente titolo in un rapporto di conto corrente pacificamente provato per iscritto, e corredato da un documento di sintesi (numero «0 » sottoscritto dal correntista come dice lo stesso Tribunale) che quand’anche non avesse «regolato in concreto il rapporto » , come si afferma nel decreto gravato, era, comunque, la fonte del regolamento convenuto validamente dalle parti cui fare riferimento ove ulteriori e successive pattuizioni (aperture di credito e relative condizioni) fossero state ritenute invalide e, perciò, inidonee a fondare la regolamentazione del rapporto ed a condurre al saldo nei termini pretesi.
Del resto lo conferma il fatto che il Tribunale avesse disposto una CTU per provvedere alla verifica dell’usurarietà del tasso corrispettivo ( ab origine e/o sopravvenuta) nonché il rispetto di tutte le condizioni contrattuali convenute -dall’origine e sopravvenute – nel corso del rapporto, anche in ragione degli affidamenti concessi, onde procedere alla valutazione dell’eventuale incidenza della nullità dell’affidamento «di fatto » sul saldo del rapporto di conto corrente, nonché del superamento del tasso soglia usura, invero, poi, di fatto rilevata proprio alla luce delle condizioni convenute in contratto quanto al tasso nominale per lo scoperto (17%) e al tasso annuo per effetto della capitalizzazione (18,11%), rispetto al tasso soglia del 12,480 % previsto per il terzo trimestre del 2009 in relazione ad apertura di credito in conto corrente superiore a 5.000 €); salvo poi concludere che « la mancata allegazione e produzione del contratto di affidamento collegato al rapporto di conto corrente e delle relative pattuizioni convenute tra le parti» aveva « ripercussioni dirette sul saldo del predetto conto corrente» e che cio -erroneamente – costituiva « ragione del rigetto della domanda», laddove l’assenza di prova di detti specifici fatti costitutivi, avrebbe dovuto condurre ex art. 2697
c.c., non certo al rigetto della domanda tout court , bensì al ricalcolo del saldo sulla base degli estratti conto prodotti dall’apertura alla chiusura del rapporto, che ne consentivano contabilmente la ricostruzione dell’andamento (e cio’ senza contare l’illogicità del ragionamento decisorio che, pur partendo dalla nullità del fido di fatto di cui all’allegato documento di sintesi non sottoscritto dal correntista del 24.11.2009, lo utilizza come riferimento per statuire il superamento del tasso soglia di periodo, individuato – appunto -in ragione dei tassi soglia previsti in detto periodo per le aperture di credito in conto corrente superiori ad euro 5 mila, essendo « il conto corrente appoggiato ad una apertura di credito di 500 mila euro» ).
4.2- In conclusione il difetto di un valido titolo di appostazioni debitorie perciò illegittime -fosse questo genetico o sopravvenuto -avrebbe dovuto determinare la rettifica delle risultanze del conto, un ricalcolo, cioè, del saldo, non comportare il rigetto della domanda di ammissione al passivo. Pertanto il motivo di censura va accolto, poiché il Tribunale ha erroneamente individuato l’oggetto dell’onere probatorio, che riguardava l’obbligazione e la determinazione del suo ammontare, la quale risultava da un valido titolo (il contratto e il documento di sintesi che lo accompagnava) laddove successive invalide modifcazione del suo regolamento avrebbero potuto essere rilevate solo agli effetti della verifica del suo effettivo ammontare, e quindi per escludere quegli addebiti fondati su un titolo non valido o non provato (fermo restando che quanto alla dedotta violazione di cui all’art. 117 TUB – in tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (v. Cass. n. 926/2022), e come sembrerebbe essere nel caso di specie
dalla stessa motivazione del decreto (laddove si afferma che il documento di sintesi del 24.11.2009 allegato dalla banca ma non sottoscritto dal correntista, regolava le condizioni contrattuali « di un’ulteriore » contratto di apertura di credito per la somma di 500.000).
5.- Ne consegue -quanto agli altri due motivi di censura che attengono all’erronea modalità di accertamento del superamento del tasso soglia (secondo motivo) e alle conseguenze di detto accertamento (terzo motivo)- restano assorbiti, avendo lo stesso ricorrente sottolineato che il Tribunale -pur avendo ritenuto non provato il credito della banca- si è, comunque pronunciato, anche sulla questione dell’usura ricorrendo ad una doppia motivazione che ha imposto l’impugnazione di entrambi i capi del provvedimento, dunque anche quello con cui ha concluso che l’accertamento dell’usura originaria giustificava – non il ricalcolo (richiesto dalla stessa procedura in subordine) – ma addirittura il rigetto della domanda di ammissione.
6.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sez. Civile