Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18101 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7599/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
API
ANONIMA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2436/2019 depositata il 19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
–NOME COGNOME gestisce un distributore di carburante fornito dalla società RAGIONE_SOCIALE.
In tale qualità egli ha chiesto il rimborso dei cali termici e tecnici del carburante acquistato dal fornitore per gli anni 2004 e 2005.
1.2. -In sostanza, accade che la quantità di carburante fornita al distributore subisca, durante il tempo, dei cali di volume per ragioni termiche o per ragioni tecniche, con la conseguenza che la quantità di carburante venduto da chi gestisce il distributore ai clienti risulta inferiore a quella che costui ha acquistato dal fornitore, ed è per compensare tale calo che al distributore è riconosciuto un rimborso.
1.3 –NOME COGNOME sostiene di avere effettuato due misurazioni del livello del carburante negli anni 2004 e 2005 e di averle comunicate alla società RAGIONE_SOCIALE, invitandola ad effettuare i relativi controlli.
Poiché la società fornitrice non ha dato riscontro, il RAGIONE_SOCIALE l’ha citata in giudizio davanti al tribunale di Cosenza per ottenere il pagamento di 8.176,00 €, a titolo, per l’appunto, di rimborsi per i cali nella fornitura del carburante.
In quel giudizio la RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha eccepito che la misurazione del carburante era avvenuta in modo irregolare, non in contraddittorio, e che dunque per tale motivo non poteva essere presa in considerazione.
1.4. -Questa tesi è stata accolta dal Tribunale di Cosenza che ha rigettato la domanda, con decisione confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.
NOME COGNOME ricorre avverso tale decisione con un motivo di ricorso, illustrato da memoria, di cui chiede il rigetto la RAGIONE_SOCIALE, che si è costituita con controricorso.
Ragioni della decisione
2. -La Corte di appello ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova. Ha sostanzialmente ritenuto che la misurazione effettuata dal ricorrente dovesse ritenersi unilaterale, compiuta in assenza di contraddittorio con il fornitore, e che dunque doveva ritenersi non assolto l’onere della prova dell’avvenuto calo del carburante e della misura in cui tale calo doveva assumersi.
2.1 -Questa ratio è censurata con un unico motivo di ricorso che prospetta violazione sia dell’articolo 2967 codice civile che del DM numero 55 del 2000.
La tesi è la seguente.
La Corte di appello avrebbe arbitrariamente supposto l’esistenza di una procedura per l’accertamento del calo di carburante, non prevista dalla legge, e frutto della testimonianza di un dipendente della controparte.
Piuttosto, il regime previsto per i cali di carburante è ricavabile, secondo il ricorrente, dal DM numero 55 del 2000, richiamato dal decreto legislativo numero 504 del 1995, in base al quale è previsto che la semplice annotazione nei registri di carico e scarico, vidimati dall’autorità doganale ed accompagnata dall’invito al fornitore ad effettuare una verifica, costituiscono fatti sufficienti a provare l’avvenuto calo di carburante e dunque a fondare il conseguente diritto al rimborso.
A fronte di tale procedura, che sarebbe stata rispettata dal ricorrente, in quanto egli ha, per due volte all’anno, riscontrato il calo di carburante, fatto vidimare il relativo registro, e invitato la RAGIONE_SOCIALE ad effettuare le dovute verifiche; a fronte di tale procedura prevista dalla legge, il giudice di secondo grado ne avrebbe invece supposta arbitrariamente un’altra, basata sulle dichiarazioni del testimone escusso.
Così facendo, il giudice di merito avrebbe altresì omesso di tenere in considerazione proprio l’attività di misurazione svolta dal ricorrente nonché le comunicazioni all’RAGIONE_SOCIALE, regolarmente depositate in atti.
Il motivo è infondato.
La questione controversa è relativa all’onere della prova dell’avvenuto calo del carburante, ed in particolare non tanto a chi spetti tale onere, poiché è pacifico che esso spetta al gestore del distributore che invoca il relativo rimborso, quanto piuttosto cosa costui debba allegare affinché sia ritenuta provata la sua pretesa di rimborso.
Il ricorrente invoca, come si è visto, due disposizioni che sarebbero indicative di tale adempimento, ma si tratta, in entrambi i casi, di due regole che attengono al rapporto tra il distributore ed il fisco.
Esse, infatti, prevedono una esenzione o una riduzione dell’imposta come conseguenza del calo di volume del carburante, e dunque attengono ai rapporti tra il distributore e l’autorità fiscale, a cui il distributore deve segnalare il presupposto che dà diritto al beneficio fiscale.
La presente controversia invece ha ad oggetto un rapporto tra due privati, ed in particolare tra il gestore del distributore di carburante e la società che il carburante a costui fornisce, rapporto del tutto diverso da quello intercorrente tra le parti in causa.
Dunque, a dimostrazione che è stato assolto l’onere della prova, il ricorrente invoca una procedura che è relativa ad una fattispecie diversa, ossia relativa al diverso rapporto di natura fiscale.
Ciò posto, per contro, neanche può farsi affidamento su quale sia l’ambito della prova, alla testimonianza assunta in giudizio ed utilizzata in un qualche modo dai giudici di merito, per la semplice ragione che quanto riferito dal testimone, vale a dire quale sia la procedura da seguire per ottenere il rimborso, è frutto di una valutazione, che non può essere rimessa al teste: costui non si limita a riferire un fatto, ma, per come è evidente, esprime un giudizio di valore nel senso che individua la procedura applicabile, indicando la fonte di essa, e dunque complessivamente effettuando una ricostruzione di un aspetto giuridico del rapporto, qual è per l’appunto l’insieme delle regole sulla prova della pretesa di una delle due parti verso l’altra.
A parte ciò, il motivo di ricorso, però, non è tale da poter smentire la ratio della decisione impugnata, la quale anche a prescindere dal riferimento a quella testimonianza, è nel senso che quanto compiuto dal ricorrente, non è sufficiente a dimostrare che vi è stato effettivamente un calo di volume del carburante ed in che misura vi sia stato: ciò in quanto le misurazioni da costui effettuate non sono state compiute in contraddittorio e dunque costituiscono un accertamento unilaterale che non può avere il valore di prova.
Questa valutazione, sulla sufficienza della prova fornita dal ricorrente, in assenza della indicazione di precisi canoni legali a cui avrebbe dovuto soggiacere, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione.
Peraltro il giudice di merito, a prescindere dal riferimento a quella testimonianza, ha comunque motivato le ragioni per le quali la prova fornita dal ricorrente non è sufficiente a dimostrare il suo diritto al rimborso, ed è motivazione che tiene conto degli elementi in atti, ossia delle due misurazioni effettuate dal ricorrente e delle comunicazioni da costui date alla società fornitrice, e non tradisce la natura di quei fatti posto che la misurazione è stata effettuata effettivamente dal ricorrente in modo unilaterale, mentre avrebbe dovuto essere effettuata in contraddittorio con la controparte al momento della fornitura del carburante.
In altri termini, anche a prescindere dalla insindacabilità del giudizio sulla sufficienza della prova, la decisione risulta corretta quanto al rispetto dei criteri giuridici sul concetto e sulla natura di prova, in base ai quali è escluso che un accertamento unilaterale, fatto da una delle parti, ed opposto all’altra, possa avere la natura di prova contro quest’ultima.
Conseguentemente, in mancanza di una sicura indicazione circa la procedura da seguire per la formazione della prova, la decisione impugnata si dimostra rispettosa dei principi generali in tema di prova dei fatti giuridici.
Il ricorso va dunque rigettato ma le spese, attesa la novità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10/06/2024.