Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28984-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIAVV_NOTAIO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 1332/2022 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 7.2.2011 NOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Salerno, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 55.000 a titolo di saldo di alcuni lavori di sistemazione di un’area a verde e pavimentazione esterna, eseguiti dalla società nella proprietà dell’opponente. Quest’ultima allegava l’esistenza di vizi e difetti, regolarmente denunziati all’appaltatore RAGIONE_SOCIALE ed invocava la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento delle due società convenute.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, contestando l’opposizione ed insistendo nella sua pretesa creditoria, mentre rimaneva contumace la RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 2265/2020 il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese del grado, ritenendo non provato il momento in cui i vizi sarebbero stati scoperti, e comunque non contestata l’entità delle lavorazioni che RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto di aver eseguito, né i relativi prezzi risultanti dal computo metrico prodotto in atti di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 1332/2022, la Corte di Appello di Salerno riformava la decisione di prime cure, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto opposto. Riteneva, in particolare, la Corte distrettuale che l’opponente avesse saldato integralmente il prezzo originariamente previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 7.5.2009 e che la pretesa esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE si riferisse a lavori extra-contratto, dei quali non era stata dimostrata l’effettiva esecuzione, essendo a tal fine insufficiente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la fattura sulla cui base era stato emesso il decreto opposto, sia i computi metrici prodotti dalla parte opposta, non sottoscritti dall’opponente.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Orpohanidou NOME.
L’altra intimata, RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 345 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che la parte opponente non aveva mai contestato l’esec uzione delle opere oggetto della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE, ma si era limitato ad allegare l’esistenza di vizi e difetti nella loro realizzazione. La posizione difensiva dell’Orphan idou, quindi, era incompatibile con la negazione dell’esistenza del credito di cui al decreto opposto.
La censura è fondata.
La Corte di Appello afferma che l’opponente aveva contestato non soltanto l’esistenza di vizi e difetti nelle opere eseguite dall’appaltatore, ma anche l’esistenza del credito azionato dallo stesso ed i computi metrici prodotti a sostegno della relativa pretesa di pagamento, in quanto mai accettati, né sottoscritti dal direttore dei lavori (cfr. pag. 8 della sentenza). Il giudice di secondo grado evidenzia anche che i lavori ai quali si riferisce la pretesa creditoria portata nella fattura di NOME RAGIONE_SOCIALE. n. 22 del 2010 sarebbero stati eseguiti nel medesimo arco temporale oggetto dell’appalto sottoscritto in data 7.5.2009, il cui corrispettivo risultava pagato per intero, e conclude che parte opposta avrebbe dovuto fornire puntuale dimostrazione sia di aver eseguito le opere aggiuntive indicate nella predetta fattura, sia che le stesse erano state commissionate dall’opponente, o comunque da questi accettate (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).
In realtà, dalla lettura del ricorso, che riporta, ai fini della specificità della doglianza, le conclusioni che la COGNOME aveva rassegnato in prima istanza, e dalle risultanze degli atti del giudizio, ai quali il Collegio ha accesso, in presenza della deduzione di un vizio di natura processuale, risulta che, effettivamente, la parte opponente si era limitata, in prim o grado, a contestare soltanto l’esistenza di vizi nelle lavorazioni eseguite da RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ma non anche, specificamente, la loro esecuzione. Non sono, al riguardo, sufficienti le generiche affermazioni, che vengono riportate nel controricorso (cfr. pagg. 6 e 7 dello stesso), con le quali la COGNOME aveva contestato l’inidoneità della documentazione posta a base della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo ed allegato l’inesistenza di qualsiasi credito di RAGIONE_SOCIALE, poiché esse devono essere interpretate alla luce del tenore complessivo della linea difensiva assunta, in prima istanza, dalla odierna controricorrente, la quale
soltanto in appello aveva eccepito, in modo esplicito, la mancanza della prova dello svolgimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle lavorazioni aggiuntive indicate nella fattura poste a base della richiesta monitoria.
Si configura, dunque, una modifica della linea difensiva assunta dalla parte opponente, rispettivamente in prime e seconde cure, e dunque la violazione dell’art. 345 c.p.c., che preclude la possibilità di introdurre, in sede di gravame, domande ed eccezioni che non erano state preventivamente formulate in prima istanza.
Di conseguenza, se da un lato va ribadito il consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui ‘ La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/201, (Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362), posto che ‘ Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti
titolo idoneo per l’emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; ne’ è sufficiente la mancata contestazione dell’opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice’ (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv. 568223), va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, l’esistenza della pretesa creditoria azionata da RAGIONE_SOCIALE non era stata espressamente, e tempestivamente, contestata dalla COGNOME, la quale, nel sollevare, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, censure sostanzialmente limitate all’esistenza di vizi e difetti dell’opera svolta dalla società appaltatrice, ha implicitamente riconosciuto l’intervenuta esecuzione delle lavorazioni allegate dalla parte opposta.
Il ricorso va quindi accolto. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 17 settembre 2024.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME