SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 540 2025 – N. R.G. 00001188 2022 DEPOSITO MINUTA 18 06 2025  PUBBLICAZIONE 19 06 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
del
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1188/2022
Composta dai Magistrati:
1) AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
2) AVV_NOTAIOssa
NOME COGNOME
Consigliere
3) AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere – relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1188/2022 R.G.  promossa da:
P. IVA con sede in INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro  di  Mondovì, PEC ,  presso  il  cui studio è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO Parte_1 P.IVA_1 Email_1
– APPELLANTE –
CONTRO
Controparte_1
P. IVA
con sede in
P.IVA_2
INDIRIZZO,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore , rappresentata  e  difesa,  per  procura  in  atti,  dall’AVV_NOTAIO  del  foro  di Torino,  PEC presso  il  cui  studio  è Email_2
elettivamente domiciliata in TorinoINDIRIZZO
– APPELLATA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D’APPELLO
I. Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  21  settembre  2022, […]
Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
349/2022,  emessa  in  data  29  marzo  2022  dal  Tribunale  di  Cuneo,  in  composizione monocratica,  pubblicata  il  6  aprile  2022  e  non  notificata,  con  cui  il  Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
‘rigetta l’opposizione e la domanda riconvenzionale e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 600/2019, reso dal Tribunale di Cuneo il 18 maggio 2019; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della società opposta spese che si liquidano in complessivi euro 10.343,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge’. Parte_1 Controparte_1
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all’art. 347 c.p.c..
II. All’esito  della  trattazione  della  causa,  la  Corte  ha  riservato  la  decisione  sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte RAGIONE_SOCIALE:
‘Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previa  revoca  parziale  dell’ordinanza  3.10.2020,  e  conseguente  rimessione  della  causa  in istruttoria per l’assunzione delle prove orali tempestivamente dedotte dall’appellante nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., e non ammesse.
Previa ancora, per il caso in cui il Tribunale adito non ritenesse raggiunta la prova in ordine alle eccezioni e domande dell’opponente, ammissione della prova per giuramento decisorio ex art. 233 e segg.  c.p.c.  dedotta  in  sede  di  precisazione  delle  conclusioni  in  primo  grado,  e  che  quivi  si  allega nuovamente.
Previa ammissione  di C.T.U. volta a descrivere i vizi come  sopra  lamentati e descritti dall’appellante, nonché i costi necessari per porvi rimedio.
NEL MERITO
IN INDIRIZZO
Riformarsi l’appellata sentenza n. 349/2022 del Tribunale di Cuneo, ed in sua riforma revocarsi l’opposto  decreto  ingiuntivo  n.  600/2019,  assolvendosi  la  conchiudente  da  ogni  domanda  nei  suoi confronti proposta dalla Controparte_1
IN INDIRIZZO
Ridursi il corrispettivo residuo dovuto dall’opponente alla per effetto dell’accertamento dei vizi e delle difformità delle opere da quest’ultima realizzate. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE Controparte_1
Rideterminarsi la quantificazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in conformità ai criteri dettati dal DM 55/2014.
IN VIA RICONVENZIONALE
Dichiararsi  tenuta  e  condannarsi  la al  risarcimento  dei  danni  tutti  causati  alla conchiudente, e che si quantificano in € 4.355,25 per le lavorazioni occorse per rimediare in parte ai Controparte_1
difetti  e  vizi  dell’opera,  e  nell’ulteriore  importo  occorrente per  l’eliminazione  di tutti  i  vizi  e  difetti ancora esistenti, così come verranno accertati in corso di causa.
IN OGNI CASO
Dichiararsi  tenuta  e  condannarsi  l’appellata  a  rimborsare  in  tutto  od  in  parte  all’appellante l’importo di €. 20.002,35 corrispostole nel corso ed all’esito del giudizio di primo  grado dall’appellante.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio’.
Per parte Appellata:
‘Voglia  l’Ecc.ma  Corte  di  Appello  di  Torino,  respinta  ogni  contraria  istanza,  eccezione  e deduzione e, nel riportarsi agli atti e documenti delle precedenti fasi dinanzi al Tribunale di Cuneo e dei quali si chiede l’acquisizione e non accettando il contraddittorio su do-mande nuove:
– nel merito:
1) respingersi l’appello avversario, siccome totalmente inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare la sentenza n. 349/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo il 29/03/2022 e pubblicata il successivo 6/04/2022;
2)  in  via  subordinata,  accertare  il  credito  dovuto  in  favore  di  ‘ ‘,  condannando  la ‘ al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo; 3) in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio’. CP_1 Parte_1
Le  parti  hanno  quindi  proceduto  allo  scambio  di  comparse  conclusionali  e  al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D’IMPUGNAZIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 2019, Parte_1
[…]
(di  seguito ha  proposto
Parte_1
opposizione  avverso  il  decreto  n.  600/2019,  emesso  dal  Tribunale  di  Cuneo  il  18
maggio 2019, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di
[…]
(di  seguito ,  della  somma  di  euro 7.700,00,  oltre  interessi  e  spese,  quale  saldo  della  fattura  n.  94  del  23  luglio  2018 relativa a prestazioni svolte da quest’ultima presso il cantiere sito in Celle Ligure INDIRIZZO INDIRIZZO, allegando e sostenendo: Controparte_1 Controparte_1
-di  aver  assunto  l’appalto  per  la  realizzazione  di  un  edificio  condominiale  in Celle Ligure;
-di aver subappaltato ad e opere di posa delle pavimentazioni e dei rivestimenti, oltre ad altre opere di finitura; Controparte_1
-di non aver mai formalizzato gli accordi presi, né per iscritto, né verbalmente, né relativamente all’ an , né relativamente al quantum ;
-che non aveva mai nemmeno fornito, come avrebbe dovuto fare a completamento dei lavori, le specifiche analitiche delle opere effettuate al fine di consentire una contabilizzazione delle stesse; Controparte_1
-che aveva  abbandonato  il  cantiere  prima  di  terminare  le lavorazioni (mancando ancora le stuccature, la posa dei battiscopa in corrispondenza delle porte e sui terrazzi e la pulizia della facciata già verniciata, per  eliminare  la  colatura  della  colla  e  dello  stucco),  così  impendendo  una verifica congiunta dell’opera e, conseguentemente, una sua accettazione da parte della Committenza; Controparte_1
-che, in ogni caso, si sarebbe resa gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, posto che le opere da essa effettuate avevano sin da sùbito manifestato gravi vizi e difetti; Controparte_1
-di  aver  tempestivamente  contestato  i  gravi  vizi  delle  opere  ad la quale sarebbe intervenuta per eliminarli, senza tuttavia riuscirci; NOME_1 […]
-di  aver  provveduto  personalmente  a  eseguire  parte  delle  lavorazioni  rimaste incompiute  in  vista  della  consegna  degli  appartamenti,  sopportando  così  un pregiudizio di euro 4.355,25;
-di  vantare,  in  conseguenza,  un  credito,  a  titolo  di  risarcimento  danni,  nei confronti  della  Controparte,  di  ‘€  4.355,25  per  le  lavorazioni  già  occorse  per rimediare in parte ai difetti e vizi dell’opera’, e dell’ulteriore ‘importo occorrente per l’eliminazione di tutti i vizi e difetti ancora esistenti, così come verranno accertati in corso di causa’;
domandando, su queste basi, previa ammissione di prove orali ed effettuazione di una C.T.U. volta ad accertare i lamentati vizi e a quantificare i costi per la loro eliminazione: in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, di ridurre il corrispettivo residuo dovuto alla subappaltatrice per effetto dell’accertamento dei vizi e delle difformità nelle opere eseguite e, in via riconvenzionale, di condannare a risarcire nei suoi confronti i danni quantificati in euro 4.355,25 per le lavorazioni già occorse al fine di eliminare parzialmente i vizi e nell’ulteriore somma occorrente per eliminare i vizi ancora esistenti. Controparte_1
costituitasi  in  giudizio,  ha  contestato  la  fondatezza  di  tali domande, allegando e sostenendo: Controparte_1
-di  aver  prestato  la  propria  attività  professionale  in  favore  di presso il cantiere di Celle Ligure; […] Parte_1
-di aver terminato i lavori tra il mese di aprile e il mese di maggio 2018;
-di  aver  emesso,  in  data  12  giugno  2018,  previa  autorizzazione  della  ditta appaltatrice, per le lavorazioni svolte presso il cantiere di Celle Ligure, la fattura n.  69/bis  dell’11  giugno  2018,  di  euro  10.000,00,  che  rimaneva,  in  un  primo momento, impagata;
-di aver emesso, considerato il tempo trascorso dall’ultimazione dei lavori, anche la fattura n. 94 del 23 luglio 2018, di euro 7.700,00;
-che, in seguito al sollecito del 3 agosto 2018, la aveva  corrisposto  unicamente  l’importo  di  euro  10.000,00,  relativo  alla fattura n. NUMERO_DOCUMENTO dell’11 giugno 2018; Parte_1 […]
-che, solo a seguito del predetto sollecito, e quindi oltre il termine di 60 giorni dalla scoperta di cui all’art. 1667 c.c., la contestava genericamente l’esecuzione delle lavorazioni commissionate; Parte_1
-che le lavorazioni commissionate avevano riguardato, nello specifico: posa pavimenti e rivestimenti interni (euro 10.160,00), posa pavimenti e rivestimenti esterni (euro 3.760,00), posa zoccolo basso (euro 810,00), posa zoccolo alto (euro 688,00), impermeabilizzazione terrazzi e bagni (euro 465,00), posa elemento a ‘L’ dei terrazzi/balconi (euro 348,00), sottofondo terrazzi piano terreno e primo (euro 1.200,00), lavori in economia per alloggio al piano rialzato sopra i box zona centrale dello stabile, dovuti a maggiori interventi, in particolare, posa rivestimento ‘mosaico’ bagno con stuccatura epossidica, stuccatura camera da letto con materiale epossidico (euro 350,00), per complessivi euro 17.781,00, esclusa IVA;
-che,  a  fine  2017,  le  parti  avevano  concordato  il  prezzo  a  metro  quadro  per  le varie  lavorazioni  e,  al  termine  dei  lavori,  venivano  accertate  le  specifiche analitiche;
-di  non  aver  mai  riconosciuto  i  vizi  lamentati  dalla  subappaltatrice  e  di  essere tornata  in  cantiere,  in  data  28  settembre  2018,  per  effettuare  tutte  le  rifiniture richieste  al  solo  fine  di  evitare  di  dover  adire  l’Autorità  giudiziaria  per  il pagamento del corrispettivo dovutole;
-che i vizi lamentati sarebbero di scarsa rilevanza e, in ogni caso, non riconducibili  alle  lavorazioni  da  essa  svolte,  posto  che  il  suo  incarico  aveva riguardato esclusivamente la posa dei pavimenti e dei rivestimenti;
chiedendo,  su  queste  basi,  in  via  preliminare,  la  concessione  della  provvisoria esecutorietà  del  decreto  ingiuntivo  opposto;  nel  merito,  il  rigetto  dell’opposizione  e, infine,  la  condanna  dell’opponente  al  pagamento  di  una  somma  equitativamente determinata non inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Il AVV_NOTAIO di prime cure, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, con ordinanza in data 3 ottobre 2020 ha rigettato le istanze di prova orale formulate dall’opponente, ammettendo invece, parzialmente, le istanze istruttorie della
controparte.  All’udienza  del  7  ottobre  2021  ha  ritenuto  inammissibile  la  richiesta  di giuramento decisorio formulata dalla in sede di precisazione  delle  conclusioni,  ‘in  quanto  le  circostanze  oggetto  della  capitolazione non sono idonee a definire il giudizio’. Parte_1
All’esito del giudizio, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale  formulata  da condannando l’opponente alla refusione, in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 10.343,00, oltre rimborso forfetario spese generali del 15%, IVA e CPA nei termini di legge. Parte_1 Controparte_1
L’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, ha avanzato sei motivi di doglianza così rubricati:
I. errata applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio;
II. erroneo rigetto delle formulate istanze istruttorie di prove orale;
III. errata interpretazione delle risultanze dell’istruttoria;
IV. mancato accertamento della gravità dei vizi contestati;
V. erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni e della richiesta di C.T.U.;
VI. erronea regolamentazione delle spese di primo grado;
ha altresì riproposto richiesta di ammissione di giuramento decisorio e ha domandato condannarsi la controparte alla ‘restituzione degli importi versati dall’RAGIONE_SOCIALE‘.
2. RICHIESTA DI AMMISSIONE DI GIURAMENTO DECISORIO – INAMMISSIBILITÀ
L’RAGIONE_SOCIALE, in sede di precisazione delle conclusioni, ha integralmente riproposto, anche in termini letterali (indirizzandole al ‘Tribunale’), non solo le istanze istruttorie avanzate in primo grado, ma anche la richiesta di ammissione di giuramento decisorio.
Tale  istanza  non  risultava  invero  nemmeno  indicata  fra  le  conclusioni  presentate con l’atto di appello, nel quale l’unico riferimento sul punto è rinvenibile nell’esposizione  del  secondo  motivo  d’impugnazione,  in  cui,  dopo  una  critica  del rigetto,  da  parte  del  Tribunale,  delle  istanze  di  assunzione  di  prove  orali,  si  legge ‘analoga violazione’ (con riferimento alla precedente argomentazione: ‘il giudice non
può pretendere di  valutare  ‘ex  ante’,  con  evidente  lesione  del  diritto  delle  parti  alla prova’) ‘sussiste quanto alla simile disposizione dell’art. 230 c.p.c. in tema di modo di deduzione  dell’interrogatorio  formale,  ‘per  articoli  separati  e  specifici’,  in  quanto  il giudice non ha minimamente tenuto conto del fatto che, sia per la prova per testi sia per  l’interrogatorio  formale,  è  consentito  al  giudice,  ex  artt.  253  e  230  c.p.c., domandare chiarimenti e precisazioni’.
L’istanza risulta inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
Per  un  verso,  quella  così  avanzata,  in  violazione  del  disposto  dell’art.  342  c.p.c., non risulta costituire una ragione critica avverso il percorso motivazionale esposto dal giudice  di  prime  cure,  che  ha  ritenuto  l’inammissibilità  del  proposto  giuramento decisorio non per la mancanza di specificità delle circostanze oggetto di capitolazione, ma ritenendo le stesse ‘non idonee a definire il giudizio’.
Per altro verso, il difetto di idoneità a definire il giudizio, requisito necessario per l’ammissibilità  dell’istanza,  come  correttamente  ritenuto  dal  giudice  di  prime  cure, risulta senz’altro sussistente.
ha chiesto ammissione del giuramento decisorio ‘per il caso in cui il Tribunale adito non ritenesse raggiunta la prova in ordine alle eccezioni e domande dell’opponente’ (condizione, per inciso, già irrituale), e come ‘dedotta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, e che quivi si allega nuovamente’. Trattasi di un riferimento generico a un atto del precedente grado di giudizio, ma anche a ritenerlo ammissibile, nell’atto così richiamato si chiede di ammettere giuramento decisorio riferendolo alle stesse dieci circostanze capitolate in ordine alla contestuale richiesta di assunzione di prove testimoniali, con la mera premessa alle stesse della formula ‘giurino e giurando neghino’, e si trattava di capitoli come, ad esempio, quello indicato al numero 10: ‘a causa dei vizi come sopra evidenziati gli acquirenti hanno rifiutato di provvedere al saldo del prezzo convenuto sino alla loro completa eliminazione’. Trattasi di articolazione assolutamente non conforme al disposto dell’art. 2736 c.c., che consente a una parte di deferire all’altra il giuramento decisorio, ‘per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa’, Parte_1
il  che  non  può  dirsi  per  dette  circostanze,  questa  specifica,  fra  l’altro,  nemmeno potendosi dire nota a conoscibile da tale parte. Controparte_1
3. RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO
Con  il  primo  motivo  d’impugnazione, si duole  di  un’asserita  violazione  dell’art.  2697  c.c.,  ‘avendo  il  giudice a  quo errato nell’applicazione della regola di giudizio sull’onere della prova’. Parte_1
Nella presentazione delle argomentazioni poste a sostegno di tale doglianza, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver riportato alcune note massime giurisprudenziali, enuncianti principi senz’altro condivisibili, fa riferimento a una presunta ‘confessione’ della controparte relativamente alla ‘mancata accettazione dell’opera, l’intervenuta denuncia dei vizi e difformità e il tentativo di porvi rimedio’, nonché a fatti asseritamente ‘certi, dimostrati e confessati’, per solo poi concludere che ‘contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è la che avrebbe dovuto dimostrare il proprio adempimento, ossia che le opere appaltate erano state eseguite a regola d’arte, prova che, a tutta evidenza, non è stata fornita’. CP_1
Con tale esposizione parrebbe che la al di là e oltre al menzionare una violazione dei principi relativi agli oneri probatorio, abbia prevalentemente inteso anticipare, così inquadrandolo, l’oggetto di alcuni dei successivi motivi di doglianza, relativi alla valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi probatori acquisiti. Parte_1
Rimandando  all’esame  di  quei  successivi  motivi  la  valutazione  in  termini  di accoglibilità  o  inaccoglibilità  del  gravame,  va  notato  che  l’RAGIONE_SOCIALE,  sia  pur  come detto  in  termini  non  del  tutto  lineari,  ha  così  rilevato,  si  ritiene  correttamente,  una parziale  inesatta  o  quantomeno  incompleta  indicazione,  da  parte  del  Tribunale,  dei principi di diritto applicabili in punto oneri probatori.
Nella sentenza di primo grado si legge che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,  ‘trattandosi  di  azione  volta  a  far  valere  la  responsabilità  contrattuale  per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell’onere probatorio indicati
dalla pronuncia resa da C. Cass. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l’esistenza del titolo, allegando l’inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest’ultima la prova estintiva del diritto del creditore’, il che è senz’altro corretto, ma poi si legge anche che, ‘nel caso di specie, parte opponente non ha pienamente provato l’esistenza e la consistenza dei vizi, solo genericamente prospettati e sforniti di sufficiente supporto probatorio, avendo a tal fine unicamente prodotto documentazione fotografica priva di sufficiente contestualizzazione’, asserzione che, invece, se esaminata singolarmente, può apparire in contrasto con quella precedente, o quantomeno non esplicita i principi posti a suo fondamento, come invece opportuno, se non necessario.
Oggetto  della  presente  causa  è  un  contratto  di  subappalto  fra […]
ed Agendo  in  sede  monitoria ha  allegato inadempimento  di in ordine al pagamento di quanto da tale società dovuto, come sub-committente, a saldo per le opere realizzate. Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
non  ha  negato  tale  proprio  inadempimento, tuttavia,  per  un  verso,  ha  sostenuto  che  talune  delle  opere  realizzate  e  fatturate  da non sarebbero state concordate fra le parti, per altro verso ha a sua volta eccepito l’inadempimento, da parte di di quanto pattuito, sub specie di un presunto ‘abbandono del cantiere’ e di vizi e difetti delle opere realizzate. Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
A fronte di allegazioni di inadempimenti, se e nei limiti in cui ritenute specifiche, è in  capo alla parte che  ha realizzato l’opera l’onere di provare la compiuta e corretta esecuzione  delle  opere  appaltate,  per  quanto  in  determinati  limiti,  così  come  è  suo onere provare la sussistenza del titolo sulla cui base si agisce.
Pertanto,  in  ordine  alla  presunta  mancata  pattuizione  delle  lavorazioni  indicate  in fattura,  l’onere  probatorio  incombeva  su così  pure  in  ordine all’allegazione  di  controparte  di  un  presunto  abbandono  del  cantiere,  da  ritenersi Controparte_1
senz’altro specifica e presupponente una mancata accettazione dell’opera e conclusione dei lavori.
Quanto ai restanti vizi delle opere realizzate, eccepiti da per identificare la parte sulla quale incombeva l’onere probatorio occorre preliminarmente valutare se le opere fossero o meno state concluse dalla subappaltatrice, se vi fosse stata o meno un’accettazione delle stesse, espressa o quantomeno tacita, per fatti concludenti (cfr., ad es., C. Cass., sez. II, n. 19146/2013, che già fondava la diversa attribuzione dell’onere sulla base del ‘principio della vicinanza al fatto oggetto di prova’), se l’allegazione di tali vizi fosse o meno da ritenersi sufficientemente specifica. […] Parte_1
Dopo i predetti accertamenti, inoltre, a fronte di un indirizzo della Suprema Corte che può dirsi definitivamente consolidato, quantomeno a partire dalla nota sentenza C. Cass., SS.UU. n. 11748/2019, originatosi in materia di compravendita, ma pacificamente applicabile anche in materia di appalti, occorre tenere presente, al riguardo, in più ampia misura, del principio della ‘vicinanza della prova’, o ‘vicinanza al fatto oggetto di prova’, attribuendo l’onere probatorio a chi, per ragioni di prossimità ai fatti o per disponibilità fisica e giuridica dei beni, sia in condizione migliore per fornirla. Il che non costituisce una deroga all’art. 2697 c.c., ma fornisce un criterio integrativo, utile per individuare chi sia in posizione migliore per provare un fatto, specie nei rapporti contrattuali complessi come quelli d’appalto, vicinanza che riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto (cfr., ad es., C. Cass., sez. II, ordinanza n. 12910/2022). Da detto principio deriva che, ove la parte su cui incombeva l’onere di provare una data prestazione, come la compiuta esecuzione dei lavori, questa prova abbia fornito, la sussistenza di vizi degli stessi, anche se, in ipotesi, specificamente allegati, ove comunicata a distanza di tempo, da chi dei beni oggetto dei lavori ha l’esclusiva disponibilità, non esime tale diversa parte dall’onere di provare la concreta attuale esistenza dei vizi e di provare il nesso di causalità con la viziata esecuzione dei lavori stessi.
Questi  i  principi  da  ritenersi  applicabili  in  tema  di  oneri  probatori  in  materia  di appalti.
4. ASSERITO ERRONEO RIGETTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE – INFONDATEZZA
Con il secondo motivo di appello, i duole del rigetto delle presentate istanze di assunzione di prove orali, che ritiene sarebbero state necessarie ‘a dimostrare il fondamento delle proprie eccezioni e domande’. Parte_1
Il  Tribunale,  con  ordinanza  in  data  3  ottobre  2020,  ha  ritenuto  inammissibili,  in quanto  generici,  i  capitoli  di  prova  articolati  dalla Parte_1
[…]
Nel presente grado di giudizio ne va vagliata, oltre che, secondo quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, la sufficiente specificità o meno, anche l’attuale rilevanza.
Indica l’RAGIONE_SOCIALE che, con il primo capitolo di prova (‘Vero che: nella primavera del 2018 l’opponente ha subappaltato alla le opere di posa delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni, pavimenti e battiscopa esterni, compresi gli elementi speciali a ‘L’ per la copertina del balcone, da eseguirsi nelle unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione sito in Celle ligureINDIRIZZO INDIRIZZO‘), ‘l’esponente intendeva accertare che le lavorazioni richieste riguardavano alcuni appartamenti di nuova costruzione’: ora, che tali opere fossero state subappaltate, e che si trattasse di appartamenti ‘di nuova costruzione’, risulta incontestato, emerge anche dalle stesse espresse allegazioni della controparte, va pertanto ritenuto la non rilevanza di tale capitolo di prova. Controparte_1
Il  secondo capitolo  di  prova (‘Vero che: ‘durante i lavori, l’opponente, tramite il geom. COGNOME ed il AVV_NOTAIO ne contestava l’esecuzione a regola d’arte, facendolo immediatamente rilevare alla ed invitandola a porvi rimedio’,  per  l’RAGIONE_SOCIALE  era  volto  a  ‘collocare  temporalmente  le  contestazioni sollevate (già nel corso delle lavorazioni)’, risulta con tutta evidenza generico, proprio in quanto non indica le esatte circostanze di tempo in cui tale presunta contestazione CP_2 CP_3 Controparte_1
avrebbe avuto luogo: correttamente, pertanto, il Tribunale ne ha ritenuto l’inammissibilità.
Il terzo capitolo di prova (‘- nell’alloggio del sig. veniva contestata una differenza nella colorazione dello stucco utilizzato per il rivestimento della cucina; nell’alloggio del sig. venivano contestati errori di posa nella pavimentazione, in particolare nella congiunzione tra le piastrelle del pavimento e quelle del rivestimento del bagno, nonché problemi di complanarità nella posa della pavimentazione visibili lungo i battiscopa in legno che presentano vuoti; – nell’alloggio del sig. venivano contestati problemi di complanarità nella posa della pavimentazione particolarmente visibili lungo i battiscopa in legno che presentano vuoti superiori a quella che dovrebbe essere la normalità, nonché finizioni inadeguate tra porte interne e pavimentazione; – nell’alloggio del sig. veniva contestato un eccessivo spazio tra le piastrelle, soprattutto in corrispondenza dei serramenti, e la mancanza di complanarità complessiva, soprattutto vicino ad una porta a scomparsa; – nell’alloggio del sig. veniva contestato che nel bagno non risultava posato lo stucco di una piastrella posizionata male e poi sostituita e non più stuccata, oltre all’errata stuccatura tra piatto doccia e rivestimento che ha causato un’infiltrazione nel muro della camera da letto’) secondo l’RAGIONE_SOCIALE ‘descriveva in modo preciso ed analitico i vizi riscontrati e contestati’: tuttavia tale descrizione doveva essere, semmai, ed in parte era, contenuta nelle allegazioni in fatto di e non emergere dalle richieste probatorie, inoltre sempre manca ogni specifico riferimento temporale al momento in cui tali ‘contestazioni’ sarebbero state fatte: nuovamente risulta corretta la valutazione di inammissibilità da parte del Tribunale. Pt_2 Pt_3 CP_4 Pt_4 Pt_5 Parte_1
Il  quarto  capitolo  di  prova  (‘Vero  che:  i  vizi  e  difetti  come  sopra  descritti  sono evidenziati e rappresentati nelle fotografie prodotte sub. doc. 2 dall’opponente, e che vengono rammostrate ai testimoni’) per l’RAGIONE_SOCIALE ‘avrebbe consentito di ricondurre la prodotta rappresentazione fotografica allo stato dei luoghi’: oltre ad essere collegato al precedente, nuovamente manca l’indicazione temporale, che è quanto effettivamente ed esclusivamente rilevava al riguardo.
Il quinto capitolo di prova (‘A seguito della contestazione dei vizi, durante una riunione tenutasi nel mese di settembre 2018, alla quale erano presenti il geom. COGNOME ed il AVV_NOTAIO il rappresentante della si rendeva disponibile a provvedere alla loro eliminazione, ed in effetti provava seduta stante a raschiare con una punta la stuccatura, per cercare di renderla quantomeno omogenea nella colorazione’) è irrilevante, essendo incontestato che tale incontro abbia avuto luogo e che il rappresentante di in tale occasione, pur negando si trattasse di vizi addebitabili all’opera di avesse dato la propria disponibilità a provvedere al riguardo. Cont CP_1 Controparte_1 Controparte_1
Pur riproponendoli nella loro integralità, nell’atto di appello non  fa  espresso  riferimento  ai  successivi  capitoli  di  prova proposti in primo grado ai numeri da 6 a 10, solo indicando che ‘i capitoli di prova da 3 a 7 tendevano a far emergere l’effettivo svolgimento dei fatti’, il che già è dirimente. In  ogni  caso,  anche  in  relazione  a  questi,  correttamente  il  Tribunale  ne  ha  ritenuto l’inammissibilità. […] Parte_1
Il  sesto  era  così  formulato:  ‘nei  giorni  successivi,  la provvedeva  ad effettuare la lavorazione sulla parete con differenti colori, non intervenendo però sulla parte  coperta  dai  mobili’:  tale  indicazione  sembra  far  ritenere  incontestato  che abbia poi provveduto a emendare determinati vizi e imperfezioni, se  non  ‘sulla  parte  coperta  dai  mobili’,  ma  è  generica  in  ordine  alla  ‘parte’  dei presunti vizi che non sarebbero estati eliminati. CP_1 Controparte_1
Il  settimo:  ‘verso  la  fine  del  mese  di  maggio  2019  la abbandonava definitivamente  il  cantiere’,  era  l’unico  a  potersi  dire  specifico,  peraltro  al  riguardo sono stati ammessi dal Tribunale i capitoli di prova in opposto senso di CPNUMERO_DOCUMENTO1 CP_1
ammettendo prova contraria di relativi a conclusione  dei  lavori  in  data  ben  antecedente,  con  sostanziale  assorbimento  del presente, e dagli atti in causa risulta provato, come si dirà, che non vi sia stato alcun ‘abbandono del cantiere’, tantomeno nel maggio 2019. […] Parte_1
L’ottavo: ‘alla suddetta data i vizi come sopra descritti erano tuttora esistenti, e risultavano da portare a termine le seguenti opere: – stuccature interne ed esterne; posa dei battiscopa in corrispondenza delle porte e sui terrazzi; – la pulizia della facciata già verniciata, per eliminare la colatura della colla e dello stucco’, oltre ad indicare una allegazione di vizi non corrispondente ad altre, comunque da operarsi come allegazione in fatto, è parzialmente generica, in quanto non indica in quali locali esattamente residuassero vizi.
Il nono: ‘stante l’approssimarsi della data della consegna degli appartamenti, l’esponente provvedeva direttamente ad eseguire le lavorazioni di cui al precedente capitolo, affrontando le seguenti spese: – lavorazioni per circa 105 ore ad un costo di €. 35,02 ciascuna = €. 3.365,25; – oneri di trasporto degli operai da Villanova Mondovì a Celle Ligure, per n. 4 viaggi ad un costo di €. 200,00 ciascuno = €. 800,00; – materiale rasante, per un costo di €. 190,00’, nuovamente non indica in quali locali, per quali lavori e quando tali opere sarebbero state poste in essere.
Il decimo: ‘a causa dei vizi come sopra evidenziati gli acquirenti hanno rifiutato di provvedere al saldo del prezzo convenuto sino alla loro completa eliminazione’, ancor più è generico.
Il  secondo  motivo  d’impugnazione,  pertanto,  risulta  infondato  e  non  può  trovare accoglimento.
Con parte del quinto motivo d’impugnazione, l’RAGIONE_SOCIALE si duole che non sia stata ammessa CTU, ‘volta a descrivere i vizi … lamentati e descritti dall’appellante, nonché i costi necessari per porvi rimedio’. Ancor prima di ogni valutazione sulla qualificabilità come meramente esplorativa di tale istanza, ritenuta dal Tribunale, o meno, è sufficiente rammentare che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ed è disposta dal giudice, che al riguardo esercita un potere discrezionale nei limiti del proprio prudente apprezzamento. La Suprema Corte ha sinanche avuto occasione di ribadire che neppure è necessaria un’espressa pronuncia in ordine al rigetto di un’istanza di parte di CTU (cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 01). Nel caso in esame, per la decisione della
causa  non  risultava,  né  risulta  necessario  ottenere  ausilio  tecnico  per  la  valutazione degli elementi agli atti.
5. ASSERITA ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE PROVE ORALI -MANCATO ACCERTAMENTO DELLA GRAVITÀ DEI VIZI CONTESTATI  –  INNECESSARIETÀ  DELLA QUALIFICAZIONE DEI VIZI COME GRAVI – INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE censura una ritenuta erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze dell’istruttoria orale, indicando che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto delle deposizioni rese dai testi e COGNOME che proverebbero, ‘senza ombra di dubbio alcuno, non solo che le opere realizzate risultavano incomplete e viziate, ma, altresì, che la committente contestò tempestivamente le problematiche emerse, ed infine che l’appaltatrice si impegnò espressamente a porvi rimedio’; inoltre, le fotografie prodotte agli atti costituirebbero ‘prova precostituita della [loro] conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sì che la controparte che voglia inficiarne l’efficacia probatoria, non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l’ha prodotta intende con essa provare, ma ha l’onere di disconoscere tale conformità’, ed avrebbero, in ogni caso, efficacia probatoria. Cont
Con il quarto motivo di gravame, l’RAGIONE_SOCIALE censura l’assunto del primo AVV_NOTAIO secondo cui i vizi ‘lungi dall’essere stati riconosciuti dall’opposta e dall’essere connotati dalla gravità richiesta ai fini della valutazione dell’inadempimento dell’opponente, avevano ad oggetto, al più, la realizzazione di finiture dell’opera eseguita da parte opposta’, e rileva altresì che il Tribunale avrebbe incoerentemente richiamato il concetto di ‘gravi difetti’ previsto dall’art. 1669 c.c., ritenendolo applicabile all’art. 1667 c.c., notando che l’art. 1667 c.c. è invece applicabile ‘qualora i vizi dell’opera – pur non incidendo negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata – ne inficiano la corretta esecuzione, anche solo sotto l’aspetto decorativo ed estetico’, come nel presente caso, in cui, trattandosi di appartamenti di nuova costruzione, ‘l’Appellata avrebbe dovuto rispettare standards di qualità massimi’.
Pur  in  assenza  di  un  espresso  richiamo,  tali  motivi  devono  essere  esaminati congiuntamente a quanto esposto nel primo motivo d’impugnazione in cui, come già detto, veniva fatto riferimento a una presunta ‘confessione’ della controparte relativamente  alla  ‘mancata  accettazione  dell’opera’  e  alla  sussistenza  di  vizi,  oltre che  in  riferimento  alle  allegazioni  e  alle  domande  presentate  dalla […]
Parte_1
In primo grado aveva allegato che le opere di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitorio non sarebbero mai state, in tutto  o  in  parte,  oggetto  del  contratto  di  subappalto  intercorso  fra  le  parti  (‘Le prestazioni  elencate  nella  fattura  NUMERO_DOCUMENTO ex  adverso monitoriamente  azionata  non sono  state  concordate,  non  per  iscritto,  ma  neppure  verbalmente,  né  relativamente all’ an , né ovviamente al quantum ‘). Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto provato il contrario, all’esito dell’istruttoria svolta, indicando fra l’altro che il preventivo presentato dalla era stato ‘confermato e autorizzato’ dalla come ‘dichiarato’ dallo stesso ‘teste impiegato amministrativo della società opponente, circostanza confermata dal teste geometra di cantiere’, e il punto non è oggetto di alcun specifico rilievo critico in diverso senso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e risulta, comunque, pienamente provato agli atti. Controparte_1 Parte_1 Cont Tes_1
veva allegato che ‘ ha abbandonato Parte_1 CP_1
il  cantiere  prima  di  completare  tutte  le  lavorazioni,  impedendo  in  questo  modo  alla committente di procedere alla verifica congiunta dell’opera, secondo quanto prescrive l’art. 1665 c.c.’.
Risulta invece essere stato provato che le opere subappaltate siano state integralmente realizzate da nei mesi di aprile e maggio 2018 e che non  vi  sia  stato  alcun  ‘abbandono  del  cantiere’,  come  correttamente  ritenuto  dal Tribunale,  che  ha  valorizzato  in  specie,  sul  punto,  le  testimonianze  rese  dai  testi e . Controparte_1 CP_1 Tes_2
Anche al riguardo, a parte la riproposizione della richiesta istruttoria di cui al già menzionato capitolo 7, in cui si fa riferimento a un presunto ‘abbandono del cantiere’ un anno dopo, ‘verso la fine del mese di maggio 2019’, circostanza del tutto inverosimile ed asserzione che al più può essere intesa come in riferimento a un rifiuto della controparte a effettuare ulteriori interventi di correzione dei presunti vizi, non sono statti presentati specifici rilievi critici in senso contrario, e in ogni caso risulta pienamente provato che i lavori subappaltati siano stati portati a conclusione entro il mese di maggio 2018.
Quanto alla ‘accettazione’ o meno degli stessi, va intanto escluso che il rapporto fra i  committenti/acquirenti  dei  singoli  appartamenti  e Parte_1
ditta  appaltatrice,  con  le  correlate  previsioni  in  termini  di  ‘consegna’  degli immobili,  abbia  ripercussioni  sul  diverso  rapporto,  oggetto  della  presente  causa, relativo  al  subappalto  di  talune  opere,  conferito  da […] Parte_1
In tale rapporto, un  appalto fra privati, non  era necessario alcun specifico ‘collaudo’  e  le  opere de  quo risultano  essere  state  approvate,  di  fatto,  al  momento della loro conclusione: fra l’altro, la prima delle due fatture emesse da in ordine a tali lavori, risulta essere stata pagata da CP_1 […] […] Parte_1
L’RAGIONE_SOCIALE riporta, per sostenere il contrario, le seguenti affermazioni rese dal teste : ‘verbalmente gli avevamo già contestato, nello specifico tramite il nostro personale di cantiere al geom. COGNOME, dei problemi riferiti dai condomini’, indicando poi che, a settembre 2018, ‘abbiamo fatto il giro di tutti gli alloggi, abbiamo preso nota di tutti i problemi che vi erano. Dopodiché si è detta disponibile ad intervenire pur di non disfare i pavimenti come detto direttamente a me dal Sig. . Quest’ultimo ha tolto lo stucco nelle parti visibili solo di una cucina in modo che il colore fosse omogeneo. Negli altri alloggi dove vi erano problematiche più importanti non sono intervenuti. E neanche nella posa dei battiscopa mancanti’; e dal teste COGNOMEle mie obiezioni le feci a che si occupava CP_3 CP_1 Parte_6 CP_2 Parte_6
della piastrellatura. Sicuramente prima del termine dei lavori io avevo già segnalato, perché si faceva la verifica alloggio per alloggio. Sicuramente quando finirono i lavori, in fase di posa dei battiscopa, emersero i problemi’.
Ora, ancor prima di possibili dubbi sull’attendibilità di tali testi, dipendenti della anche in ordine alla non esatta coincidenza delle loro dichiarazioni (ad esempio, uno indica l’omessa pose di battiscopa, l’altro parla di vizi emersi al momento della posa dei battiscopa), è evidente che entrambi fanno riferimento alla ‘conclusione dei lavori’ nel senso della conclusione dei lavori commissionati alla dai loro committenti, tant’è che si parla di ‘problemi riferiti dai condomini’ e di conseguente verifica ‘alloggio per alloggio’, nel settembre 2018 e non prima, a mesi distanza dalla conclusione dei lavori commissionati dalla lla . Si tratta, poi, di opere rimaste, per mesi e dopo la predetta conclusione dei lavori subappaltati alla in esclusiva disponibilità della Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 Controparte_1 […] Parte_1
Va altresì notato che lo stesso RAGIONE_SOCIALE invoca l’applicabilità dell’art. 1667 c.c., norma che implica e presuppone il completamento dei lavori appaltati.
L’RAGIONE_SOCIALE  censura  poi  il  passaggio  motivazionale  con  cui  il  Tribunale  ha evidenziato l’insussistenza di ‘gravi difetti’.
È  condivisibile  l’affermazione  dell’RAGIONE_SOCIALE  secondo  la  quale  il  requisito  della ‘gravità’,  presente  nel  diverso  disposto  dell’art.  1669  c.c.,  non  è  richiesto  per l’applicabilità dell’art.  1667 c.c..  Tuttavia,  la  funzione  e  la  rilevanza  dell’impiego  di tale  aggettivo  nella ratio  decidendi esposta  dal  giudice  di  prime  cure,  per  quanto potesse forse apparire non del tutto inequivoca, non è quella intesa dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel paragrafo successivo della sentenza si indica che i vizi non risultano essere stati ‘tempestivamente  denunciati  dalla  opponente’  (essendo  in  effetti  decorsi  oltre  60 giorni  dalla  conclusione  dei  lavori  alla  denuncia  di  fine  settembre  2018),  il  che implicherebbe  la  sussistenza  di  una  causa  di  decadenza  ex  art.  1667  c.c.,  con  la conseguenza che solo vizi e difetti ‘gravi’ potrebbero essere invocati ex art. 1669 c.c.
e  certo  non  lo  sono  quelli  allegati  dall’RAGIONE_SOCIALE.  Tuttavia,  questo  passaggio  non  è esplicitato, costituisce forse una  seconda  ragione  del  rigetto  delle domande  di ma non è quella principale. Parte_1
Subito dopo l’utilizzo della locuzione ‘gravi difetti’ nella motivazione del Tribunale segue l’inciso ‘in conformità alla richiamata giurisprudenza’, e nei paragrafi precedenti erano richiamate pronunce di Cassazione relative all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in base alle quali il rifiuto di adempiere è da ritenersi ingiustificato e contrario a buona fede quando l’inadempimento eccepito sia ‘non grave’, di ‘scarsa importanza’, in questo senso il Tribunale ha escluso la fondatezza di tale eccezione, il che è corretto, basti menzionare il valore del tutto marginale delle opere asseritamente viziate rispetto al complesso delle opere oggetto del contratto di subappalto (ad es. mancherebbero alcune zoccolature, ma nell’incontestato computo delle opere subappaltate la posa di tutti gli ‘zoccoli bassi’ prevedeva un corrispettivo di euro 810,00).
In  ogni  caso,  comunque,  la  ragione  primaria,  per  il  Tribunale,  del  rigetto  delle domande presentate dall’attuale RAGIONE_SOCIALE, è individuabile nella ritenuta ‘genericità’ della  contestazione  dei  vizi  e  difetti  e  nel  difetto  di  prova  della  loro  sussistenza. Conclusione anch’essa condivisibile.
L’allegazione dei vizi e difetti da parte di risulta non sufficientemente specifica: nell’atto di citazione in opposizione in primo grado si parlava, in prima battuta, di ‘lavorazioni poste in essere da (come detto, non completate) gravate da vizi e difformità’, si indicava che tali vizi sarebbero stati ‘riconosciuti’ il 28 settembre 2018 dalla controparte, poi se ne effettuava un’elencazione, questa solo sufficientemente specifica, in relazione a determinati alloggi, dei signori . Parte_1 CP_1 Pt_5 Pt_3 CP_4 Pt_4 Pt_2
I  referti  fotografici  prodotti  agli  atti  sarebbero  stati  scattati  nello  stesso  mese  di settembre 2018. Anche a volerli ritenere di rilievo probatorio, ha allegato di aver poi provveduto ‘ad effettuare i ritocchi richiesti’, pur con questo non ‘riconoscendo’ si trattasse di vizi dell’opera a lei appaltata. Controparte_1
Lo  stesso  RAGIONE_SOCIALE,  con  il  riproposto  sesto  capitolo  di  prova,  ha  di  fatto riconosciuto che ‘nei giorni successivi’, al settembre 2018, ‘la provvedeva ad effettuare  la  lavorazione  sulla  parete  con  differenti  colori,  non  intervenendo  però sulla parte coperta dai mobili’: parte dei presunti vizi, quindi, sarebbe stata emendata e non  è  sufficientemente  specificato  né  emerge  provato  agli  atti  quali  vizi  e  difetti sarebbero residuati. CP_1
Trattandosi  di  vizi  e  difetti  denunciati,  come  detto,  a  distanza  di  mesi  dalla conclusione dei lavori, inerenti locali rimasti nella disponibilità della […]
e non sufficientemente specificati, l’onere della prova in ordine alla  loro  concreta  sussistenza  ed  entità  incombeva  sull’attuale  parte  RAGIONE_SOCIALE  e questa prova non è stata data. Parte_1
I predetti motivi d’impugnazione non possono, pertanto, trovare accoglimento.
6. DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI – INFONDATEZZA
Altro profilo di doglianza riguarda il rigetto da parte del Tribunale della presentata domanda di risarcimento danni.
Trattasi  di  domanda  collegata  alla  previa  prova  della  sussistenza  di  vizi  e  difetti delle opere commissionate, prova che, come detto, non è stata data.
D’altronde, nemmeno è stata fornita prova sufficiente di tali asseriti danni e del loro collegamento causale con inadempimenti della controparte, non potendo dirsi tale la mera indicazione di un numero di ore di lavoro solo asseritamente impiegate da altri lavoratori, impiegati dalla stessa società RAGIONE_SOCIALE, per effettuare presunte opere di ripristino, nonché delle spese di viaggio da questi affrontate per recarsi nel luogo del cantiere, nel quale, fra l’altro, presumibilmente già stavano effettuando altre opere di rifinitura.
7. SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – PARZIALE FONDATEZZA
Ultimo  punto  oggetto  d’impugnazione  concerne  l’imputazione  e  la  liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale di Cuneo ha posto a carico integrale  dell’opponente,  liquidandole  ‘in  complessivi  euro  10.343,00  per  compensi,
come da nota spese depositata e ritenuta congrua rispetto  ai  richiamati  parametri,  il tutto oltre accessori come per legge’.
L’imputazione a carico di anche a seguito del presentato appello integralmente soccombente, è corretta. Parte_1
L’RAGIONE_SOCIALE, peraltro, contesta i criteri  impiegati  per  la  liquidazione,  osservando che  una  corretta  applicazione  dell’art.  5,  comma  6  del  D.M.  n.  55/2014,  avrebbe dovuto condurre il Tribunale a liquidare, a titolo di spese di lite, la minor somma di euro 4.835,00.
Sul punto, tale motivo d’impugnazione è parzialmente fondato.
ha presentato opposizione avverso decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell’importo di euro 7.700,00, di cui alla fattura n. 94 del 23 luglio 2018, oltre interessi e spese di procedura, e ha altresì avanzato domanda riconvenzionale volta ad ottenere un risarcimento dei danni quantificato in euro 4.355,25 per le lavorazioni già effettuate ‘e nell’ulteriore somma da quantificarsi in corso di causa per l’eliminazione di tutti i vizi e difetti ancora presenti’, non meglio quantificati, ma che non potevano dirsi superiori a poche migliaia di euro. Parte_1
Quali che siano state le indicazioni delle parti al riguardo, il valore della causa era da ritenersi non eccedente lo scaglione compreso fra euro 5.200,01 ad euro 26.000,00.
Né  le  questioni  di  diritto  e  di  fatto  trattate  potevano  dirsi  contraddistinte  da  una particolare complessità, giustificativa di una liquidazione eccedente, se non in limitata misura, i valori tabellari medi.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, le spese del primo grado di giudizio, da corrispondersi da Parte_1
in favore di vanno pertanto rideterminate nei seguenti termini: Controparte_1
TABLE
Totale:
oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. nei termini di legge.
8. SPESE DEL GIUDIZIO D’APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado e a fronte del solo parziale accoglimento dell’impugnazione relativa alla quantificazione delle spese di lite operata dal  Tribunale,  è  da  ritenersi  soccombente  nei  confronti  di non sussistendo  ragioni  giustificative  di  una  compensazione,  nemmeno,  parziale,  delle spese fra le parti. Parte_1 Controparte_1
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), dei risultati conseguiti, del numero e della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
TABLE
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
-visti  gli  artt.  91  ss  c.p.c.,  condanna al pagamento delle  spese  del  primo  grado  di  giudizio,  in  favore  di Parte_1 CP_5
liquidate  nella  misura  di  euro  5.500,00,  oltre  a  rimborso  forfetario  del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge. […]
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte RAGIONE_SOCIALE, al  pagamento  delle  spese per il presente grado di giudizio, in favore  della  parte  Appellata, liquidate  nella  misura  di  euro 5.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge. […] Parte_1 Controparte_1
Così deciso il 4 dicembre 2024.
il AVV_NOTAIO estensore AVV_NOTAIO COGNOME
il AVV_NOTAIO COGNOME