Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
R.G.N. 12655/21
C.C. 29/5/2024
ORDINANZA
Appalto -Pagamento del compenso -Onere della prova della conclusione dell’appalto sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo curatore pro -tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 465/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 1225/2015 del 23 marzo 2015, notificato il 2 aprile 2015, il Tribunale di Treviso ingiungeva il pagamento, a carico di COGNOME NOME e a favore del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, della somma di euro 29.730,23, comprensiva di interessi, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per i lavori svolti nell’appartamento di proprietà dell’ingiunto, in relazione ai quali era stato versato un acconto di euro 2.948,13.
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2015, proponeva opposizione COGNOME NOME e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della mancanza di prova della sussistenza della pretesa creditoria riportata nella fattura allegata al procedimento monitorio e della non riferibilità del pagamento effettuato alla causale indicata.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale chiedeva il rigetto della spiegata
opposizione, rilevando che, con il contratto preliminare di vendita stipulato, il COGNOME si era impegnato a pagare i lavori di finitura del suo alloggio, mentre a carico della promittente alienante RAGIONE_SOCIALE era stato posto solo il pagamento del grezzo dell’appartamento, senza che fosse stata fornita alcuna prova dell’ipotetico accordo successivo, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe impegnata a pagare ad I.C.M. anche i lavori di finitura del suo appartamento. Confermava altresì l’avvenuto pagamento, tramite assegno, dell’acconto indicato in sede monitoria.
Nel corso del giudizio era assunta la prova testimoniale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 342/2018, depositata il 16 febbraio 2018, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, alla stregua della mancanza di prova, il cui onere ricadeva sul RAGIONE_SOCIALE, dell’esecuzione, su incarico del COGNOME, delle opere oggetto della fattura n. 392/2008.
2. -Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2018, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale lamentava: 1) l’assolvimento del proprio onere probatorio relativamente alla sussistenza del credito ingiunto, atteso che le prove documentali offerte e orali assunte confermavano sia l’esecuzione dei lavori da parte di RAGIONE_SOCIALE sia l’obbligo del COGNOME di provvedere al relativo pagamento; 2) la mancanza di prova del fatto che, successivamente alla stipula del preliminare, l’RAGIONE_SOCIALE si fosse accollata l’onere di pagare ad
I.C.M. anche i lavori di finitura dell’immobile acquistato dal COGNOME, circostanza che non sarebbe emersa affatto dal contratto definitivo; 3) l’inammissibilità delle prove orali ammesse che miravano a dimostrare accordi aggiunti o contrari al contratto preliminare o al rogito.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale concludeva per l’inammissibilità o il rigetto del gravame, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, di cui disponeva la conferma.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che non era in discussione che i lavori di finitura descritti nella NUMERO_DOCUMENTO di RAGIONE_SOCIALE fossero stati realizzati, né era discusso l’importo di tali lavori; b ) che era invece controversa l’individuazione del committente di tali lavori che, secondo la parte appellante, sarebbe stato il COGNOME mentre, secondo la parte appellata, sarebbe stato l’RAGIONE_SOCIALE, società dalla quale quest i aveva acquistato l’immobile nel quale erano stati eseguiti gli interventi di cui alla citata fattura; c ) che i lavori realizzati su incarico del COGNOME, pagati da quest’ultimo in favore delle imprese terze, non corrispondevano a quelli contemplati nella fattura di I.C.M. per la quale si era agito in via monitoria; d ) che anche per le opere che il COGNOME assumeva essere state già saldate in favore di RAGIONE_SOCIALE.C.M. da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE non vi era alcun riscontro documentale; e ) che la tesi del RAGIONE_SOCIALE era corroborata dall’avvenuto pagamento, da parte del COGNOME, in favore di I.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., in data 25 luglio 2008, ossia il giorno successivo all’emissione della fattura posta a base del procedimento monitorio, dell’assegno dell’importo di euro 2.948,13, senza che l’emittente avesse indicato in modo specifico a quale anticipo di provvista si riferisse il versamento in questione; f ) che, inoltre, nel preliminare concluso il 23 novembre 2005 tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la promessa di acquisto dell’appartamento identificato con il n. 16 allo stato di ‘grezzo avanzato’ e mancante della finitura e messa in opera delle lavorazioni, l’effettuazione dei lavori ulteriori era posta a carico dell’acquirente ed era altresì specificato che la società appaltatrice per la realizzazione di tali opere sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE; g ) che dalle clausole contrattuali non era ricavabile il conferimento di un incarico dal COGNOME ad RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione delle opere emarginate nel contratto preliminare e comunque vi era solo una limitata corrispondenza tra le opere di cui all’allegato del preliminare e quelle fatturate al COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, soggetto rimasto estraneo al preliminare; h ) che, tuttavia, il testo del preliminare doveva essere valorizzato, unitamente al mancato riscontro della tesi difensiva del COGNOME e al pagamento dell’acconto, elementi probatori convergenti da cui si sarebbe potuta ritenere dimostrata la conclusione del contratto di appalto tra le parti per l’esecuzione delle opere di cui alla fattura n. 392NUMERO_DOCUMENTO2008; i ) che anche le deposizioni testimoniali rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME, secondo cui la vendita era stata conclusa ‘chiavi in mano’, non erano incompatibili con la pretesa
del pagamento dei lavori appaltati, che avevano ad oggetto lavori per lo più di finitura e non di completamento dell’immobile al ‘grezzo avanzato’.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimato RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
4. -Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al riparto degli oneri probatori, per avere la Corte di merito imposto all’esponente, quale convenuto in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza delle proprie difese, pena l’accoglimento della domanda attorea.
Obietta l’istante che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente un fatto (ossia la conclusione del contratto di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di finitura dell’appartamento acquistato), che non era stato provato dal RAGIONE_SOCIALE, nonostante si trattasse di un fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, ed era stato oggetto di espressa contestazione da parte del COGNOME.
1.1. -Il motivo è fondato.
E ciò perché la Corte d’appello ha invertito l’onere probatorio, ponendo a carico della parte contro cui è stato chiesto il pagamento a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere di
finitura di un appartamento, l’onere di dimostrare la mancata stipulazione di un contratto di appalto con la RAGIONE_SOCIALE.
In primo luogo, la sentenza impugnata ha sostenuto che la tesi del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata corroborata dall’avvenuto pagamento, da parte del COGNOME, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in data 25 luglio 2008, ossia il giorno successivo all’emissione della fattura posta a base del procedimento monitorio, dell’assegno dell’importo di euro 2.948,13, senza che l’emittente avesse indicato in modo specifico a quale anticipo di provvista si riferisse il versamento in questione.
Per converso, avrebbe dovuto essere il RAGIONE_SOCIALE, a fronte della contestazione del COGNOME, a dimostrare che il pagamento effettuato a mezzo assegno bancario (titolo astratto) fosse ascrivibile alla causale dell’anticipo sui lavori commissionati.
Nella fattispecie, infatti, è stato il creditore ingiungente a dedurre che il pagamento di cui all’assegno si riferisse all’anticipo sul corrispettivo dell’appalto commissionato, sicché avrebbe dovuto essere lo stesso deducente a dimostrare tale imputazione in collegamento con il titolo cartolare evocato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017).
Contrariamente a quanto avviene allorché sia il debitore a negare, in tutto o in parte, la persistenza dell’obbligazione di cui si invoca l’adempimento sulla scorta dell’asserito pagamento mediante assegno o cambiale (ipotesi in cui dovrà essere il debitore medesimo a dimostrare che quel titolo cartolare astratto si riferisse proprio al sotteso rapporto causale di cui si rivendica
l’estinzione totale o parziale), nel caso di specie, l’utilizzazione del titolo è stata prospettata dal creditore ai fini di dimostrare (quale fatto costitutivo) l’esistenza dell’appalto, sicché tale parte avrebbe dovuto dimostrare, a sostegno della sua tesi, che il pagamento mediante assegni fosse riconducibile alla causale da esso stesso dedotta.
In secondo luogo, la Corte d’appello ha affermato che dalle clausole contrattuali non era ricavabile il conferimento di un incarico dal RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione delle opere emarginate nel contratto preliminare. Ha aggiunto che vi era solo una limitata corrispondenza tra le opere di cui all’allegato del preliminare e quelle fatturate al RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, soggetto rimasto estraneo al preliminare. Nondimeno, ha concluso nel senso che il testo del preliminare dovesse essere comunque valorizzato, unitamente al mancato riscontro della tesi difensiva del COGNOME e al pagamento dell’acconto, elementi probatori convergenti da cui si sarebbe potuta arguire la conclusione del contratto di appalto tra le parti per l’esecuzione delle opere di cui alla fattura n. 392/2008.
Nei termini anzidetti, la sentenza impugnata ha violato il principio, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto esti ntivo dell’altrui pretesa, costituito
dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie, la fonte negoziale dell’obbligazione azionata in via monitoria doveva essere dimostrata dall’ingiungente -opposto e non poteva essere desunta dal mancato riscontro di una ricostruzione alternativa a cura dell’obbligato ingiunto -opponente.
E con specifico riferimento all’inadempimento del contratto di appalto, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, provare la stipulazione dell’appalto (oltre che la sua esecuzione), ove il committente ne eccepisca, a monte, l’inesistenza (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione ai lavori svolti da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto indimostrata la circostanza che il COGNOME avesse acquistato l’immobile
completo delle finiture, commissionando ulteriori lavori a soggetti diversi da RAGIONE_SOCIALE.C.M.
Osserva l’istante che non sarebbe stato considerato il fatto che RAGIONE_SOCIALE aveva svolto i lavori di finitura nell’immobile acquistato dall’esponente per conto dell’alienante RAGIONE_SOCIALE e da questa era stata già remunerata. Per converso, dalle risultanze probatorie sarebbe emerso che l’immobile era stato acquistato dal RAGIONE_SOCIALE completo di finiture e che le finiture realizzate da RAGIONE_SOCIALE erano state svolte su incarico di RAGIONE_SOCIALE, come da deposizioni testimoniali raccolte con i testi COGNOME NOME e COGNOME NOME e da documentazione offerta.
3. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sotto l’aspetto del travisamento della prova in relazione alla datazione dell’assegno, e dell’art. 2697 c.c., in tema di riparto degli oneri probatori, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il pagamento mediante assegno dell’importo di euro 2.948,13 fosse avvenuto in data 25 luglio 2008, vale a dire il giorno successivo all’emissione della fattura azionata in INDIRIZZO, mentre, al contrario, all’esito della disamina delle risultanze probatorie, sarebbe emerso che detto assegno era stato registrato da I.C.M. prima della stessa emissione della fattura in data 24 luglio 2008, come da partitario contabile di I.C.M. dimesso dal RAGIONE_SOCIALE.
Ad avviso dell’istante, sarebbe stato onere del RAGIONE_SOCIALE dimostrare l’imputabilità dell’assegno a titolo di acconto collegato
alla causale dell’azionata fattura, imputazione non corroborata neppure dalle ulteriori risultanze probatorie.
4. -Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli oneri probatori gravanti sul convenuto, per avere la Corte del gravame presupposto che l’assegno innanzi evocato fosse stato emesso in pagamento il giorno successivo all’emissione della fattura, in ragione di un’erronea interpretazione delle risultanze probatorie, e per non avere considerato che l’onere del convenuto di dimostrare l’inefficacia dei fatti richiamati dalla controparte sarebbe sorto esclusivamente dopo che l’attore avesse dimostrato l’esistenza dei fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere in giudizio.
5. -Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte d’appello dopo aver evidenziato che dal contratto preliminare di vendita immobiliare concluso il 23 novembre 2005 non emergeva la prova di alcun incarico conferito dal RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE -finito per ritenere sussistente la prova dell’incarico medesimo sulla base di congetture del tutto ipotetiche.
6. -Tali ulteriori motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, essendo da esso dipendenti.
7. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre gli ulteriori motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda