Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13864-2021 proposto da:
ASSANTE DI TATISSO VINICIO , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA RAGIONE_SOCIALE
N. 1/2019, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 3756/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, del 10/04/2021 R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
R.G.N.13864/2021
Cron. Rep. Ud 07/10/2025 CC
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Venezia, con il decreto impugnato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE volta all’ammissione dei seguenti crediti derivanti da un rapporto di agenzia: ‘euro 24.271,11 per le provvigioni maturate nel I, II e III trimestre 2019 come da fatture del 07.05.2019, 25.07.2019, 22.10.2019; euro 28.549,35 per provvigioni da liquidare al 30.09.2019 come riportato nell’estratto conto al 30.09.20 19; euro 31.347,47 per provvigioni derivanti dagli ordini raccolti relativamente alla stagione Autunno/Inverno 2019-2020; euro 14.858,59, a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso; euro 2.886,52, a titolo di indennità di scioglimento del rapporto oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo, ed in privilegio ex art. 2751 bis n.3 c.c.’.
Il Tribunale, in sintesi e per quanto rilevi in sede di legittimità, ha respinto ‘la domanda relativa al credito per provvigioni di cui ai punti b) e c)’ dell’atto introduttivo, argomentando che: ‘parte ricorrente non ha dimesso gli ordini riferibili alle provvigioni richieste e non ha chiesto di provare la loro accettazione da parte del preponente né sulla base della specifica previsione contrattuale ha provato l’avvenuto pagamento delle merci’.
‘Quanto al credito per provvigioni relativo al punto a) del ricorso’, il Collegio ha accolto l’eccezione di compensazione opposta dall’RAGIONE_SOCIALE. per un maggior credito vantato dalla procedura.
In ordine al preavviso, il Tribunale ha evidenziato che ‘l’art. 15 del contratto di agenzia stipulato tra le parti prevedeva che ‘Il
contratto di agenzia entra in vigore il 1° giugno 2018 e resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo risoluzione consensuale o disdetta scritta da darsi con preavviso non inferiore al termine previsto dall’art. 1750 cod. civ. ovvero risoluzione anticipa ta in forza dell’articolo 16 (…)’ (cfr. art.15 contratto di agenzia 29.6.2018)’. Ha aggiunto che ‘l’art. 1750, comma 2, cod. civ. prevede che, nell’ipotesi di contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti possa recedere dal contratto con il preavviso stabilito dalle parti entro un termine convenuto che, tuttavia, ai sensi dell’art. 1750, comma 3, cod. civ. ‘non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto (…)’. Ha concluso: ‘Deve pertanto ritenersi del tutto legittimo il recesso comunicato da RAGIONE_SOCIALE con nota 27.5.2019 e con efficacia 29.6.2019 con riferimento al contratto di agenzia 29.6.2018 e pertanto non è dovuta l’indennità richiesta’.
Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso il soccombente con sei motivi; ha resistito con controricorso l’A.S. intimata.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente:
1.1. il primo motivo di ricorso denuncia: ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 93, 96, 98 R.D. N. 267/1942, 115 C.P.C., 2697 C.C.IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. PER NON AVERE IL COLLEGIO RICONOSCIUTO EFFICACIA
PROBATORIA A FATTI NON CONTESTATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SEDE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICATO ENDOPROCEDIMENTALE;’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 4 C.P.C., LA NULLITÀ DEL DECRETO PER LA MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ’;
1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1748 E 2697 C.C.., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C., PER AVERE IL COLLEGIO ERRONEAMENTE INDIVIDUATO IL MOMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI E PER AVERE ONERATO PARTE OPPONENTE DELLA PROVA DI FATTI CHE, IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA, INCOMBEVANO SU PARTE OPPOSTA’;
1.4. il quarto motivo denuncia: ‘LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.., IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C., PER NON AVERE IL COLLEGIO RITENUTO PROVATI FATTI NON CONTESTATI DA PARTE OPPOSTA E PER AVER OMESSO DI VALUTARE CIRCOSTANZE RISULTANTI DA UN DOCUMENTO A CUI HA ATTRIBUITO RILEVANZA PROBATORIA’;
1.5. il quinto motivo denuncia: ‘LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 21 DEL DPR N. 633/1972 COME MODIFICATO DAI COMMI DA 324 A 335 DELLA L. N. 228/2012, DEGLI ARTT. 2697, 2709,2710 C.C.,115 C.P.C IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. IN TEMA DI EFFIC ACIA PROBATORIA DELLE FATTURE ELETTRONICHE’;
1.6. il sesto motivo denuncia: ‘IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C., LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO IN
RELAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI AGENZIA CON VIOLAZIONE DERIVATA DELL’ ART.9 DELL’ AEC INDUSTRIA 30.7.2014′.
Il ricorso non può trovare accoglimento allo stato degli atti, non essendo, dunque, necessario delibare l’istanza di rimessione in termini proposta da parte controricorrente per il deposito di documentazione .
2.1. Il primo motivo è da respingere.
Esso è innanzitutto inammissibile nella parte in cui invoca impropriamente la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Come noto, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018).
Quanto al novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi , va ribadito che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione
solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007).
Nella specie la doglianza, con cui si invoca l’operatività del principio di non contestazione in relazione a pretesi ‘fatti non contestati dal commissario straordinario in sede di verifica dello stato passivo’, risulta anche infondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (di recente v. Cass. n. 16628 del 2025).
Si è più volte affermato (Cass. n. 19734 del 2017; Cass. n. 12973 del 2018; Cass. n. 16554 del 2015) che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedot ti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo (e del rango richiesto) sol perché non sia stato avversato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere (e il dovere) non solo di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. n. 19734 del 2015, Cass. n. 12973 del 2017; Cass. n. 17731 del 2022), ma anche, e prima anco ra, di accertare l’effettiva sussistenza (o, per converso, l’insussistenza) di uno degli elementi fattuali che compongono la fattispecie costitutiva (a partire, come detto, dall’effettiva titolarità del diritto azionato in capo a chi ha agito in giudizio per farlo valere), senza, peraltro, che, in siffatta ipotesi, il giudice sia tenuto a sollecitare sul punto l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, che è necessario solo in caso di rilievo d’ufficio da parte del giudice di una vera e
propria eccezione, e cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato (cfr. Cass. n. 35 del 2025).
2.2. Parimenti da rigettare è il secondo motivo, con cui si ravvisa una manifesta contraddizione nella motivazione gravata che ‘nega efficacia probatoria ai documenti prodotti da parte opponente) ma, nel contempo, afferma che l’importo del controcredito vantat o dall’RAGIONE_SOCIALE Straordinaria è anche la risultante di una compensazione con i medesimi crediti di cui il giudicante ha negato l’esistenza’.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. perché come ribadito dalle Sezioni unite (v. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) – essa è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Anomalie motivazionali che non sono affatto evidenziate nella specie, in quanto il Tribunale, nell’ambito degli apprezzamenti di merito che allo stesso competevano, ben poteva valutare in
modo diverso condotte processuali relative a diverse poste creditorie.
2.3. Il terzo motivo, con cui si eccepisce che gravava sulla procedura ‘l’onere probatorio relativo all’esistenza di fatti impeditivi e/o estintivi del diritto vantato, quali mancato pagamento del prezzo, restituzione della merce, etc.’, è infondato.
Il Tribunale, oltre ad avere evidenziato che la ‘parte ricorrente non ha dimesso gli ordini riferibili alle provvigioni richieste e non ha chiesto di provare la loro accettazione da parte del preponente’ – statuizione peraltro neanche adeguatamente censurata – ha ricostruito la volontà negoziale espressa dalle parti nel contratto di agenzia (art. 8.2.) nel senso che, in deroga all’art. 1748 c.c. nella formulazione successiva alla modifica del 1999, il diritto dell’agente alla provvigione sarebbe maturato so lo ‘all’atto del pagamento da parte del cliente del prezzo dei prodotti’.
Ha conseguentemente ritenuto che la ‘specifica previsione contrattuale’ relativa al necessario ‘avvenuto pagamento delle merci’ rappresentasse elemento costitutivo della domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle provvigioni che, come tale, d oveva essere allegato e provato dall’attore; in difetto, il Tribunale non ha potuto fare altro che respingere la pretesa.
Il motivo in esame, invece, non pone, nella sua originaria formulazione, la diversa questione degli obblighi informativi gravanti sulla preponente, cui si riferisce anche Cass. n. 34690 del 2023 citata in memoria dal ricorrente, il cui eventuale inadempimento, comunque, non comporterebbe, secondo condivisa giurisprudenza, l’automatico riconoscimento del diritto alla provvigione, essendo stato affermato: ‘In tema di
contratto di agenzia, l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull’agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell’art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all’agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.)’ (in termini, Cass. n. 9064 del 2023; conf. Cass. n. 19763 del 2025).
2.4. Il quarto motivo è inammissibile perché deduce impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità, come circostanziato dalla giurisprudenza innanzi richiamata.
Inoltre, la censura non è comunque idonea a confutare la ratio decidendi del decreto gravato che ha, in ogni caso, negato il pagamento delle provvigioni per il mancato pagamento del prezzo della merce, considerato elemento genetico costitutivo del diritto dell’agente a percepire le medesime.
2.5. Per analoga ragione va respinto anche il quinto motivo, che comunque risulta infondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità che nega efficacia probatoria alle fatture nel giudizio di opposizione allo stato passivo .
Invero, gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di
contro
parti nei rapporti d’impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore (Cass. n. 10081 del 2011; Cass SS.UU. n. 4213 del 2013; Cass. n. 33728 del 2022; Cass. n. 25164 del 2024). Quanto alla pretesa accettazione delle fatture da parte della società vale solo aggiungere che, in ogni caso, si tratta di quaestio facti estranea al sindacato di questa Corte.
2.6. Il sesto motivo, concernente l’interpretazione del contratto in relazione all’indennità di preavviso, è inammissibile.
Infatti, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; più di recente, Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 18214 del 2024); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento
del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
Nella specie, il Tribunale è pervenuto ad un approdo esegetico che è plausibile, avendo dato prevalenza ad una specifica clausola contenuta nell’accordo e relativa al preavviso, piuttosto che all’art. 17 del contratto, contenente una disciplina di rinvio q uale disposizione di chiusura dell’accordo per quanto non specificamente regolato dallo stesso; rispetto a ciò, parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole, ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito -alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (per tutte, Cass. n. 10131 del 2006).
Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME