Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10869/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliat a in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO controricorrente
a vverso la sentenza n. 1832/2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro depositata in data 11-11-2016, udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23-42024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: contratto di agenzia
R.G. 10869/2019
C.C. 23-4-2024
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 29-9-1986 RAGIONE_SOCIALE, di seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, convenne avanti il Tribunale di Cosenza RAGIONE_SOCIALE, di seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di provvigioni relative ai tre anni (1985, 1986 e 1987) di durata del mandato di agenzia del 24-111984 e per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa risoluzione unilaterale, invocata in modo ingiustificato il 26-11-1985 dalla convenuta, la quale aveva chiesto a sua volta in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘agente e il relativo risarcimento del danno. Il contratto aveva a oggetto la promozione e la vendita di prodotti agroalimentari di RAGIONE_SOCIALE , nelle regioni indicate nell’art. 3 del contratto e ne era stata fissata la durata in tre anni.
Con sentenza del 17-2-2009 n. 685 il Tribunale di Cosenza accolse la domanda e condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE‘attrice di Euro 343.352,19 relativamente alle provvigioni soltanto per l’anno 1985 con rivalutazione, interessi e spese.
La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 683 del 12 -6-2012 accolse l’appello di RAGIONE_SOCIALE , rigettò l’appello incidentale di NOME e la sua domanda accolta dal giudice di primo grado, condannandola alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Propose ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, che è stato parzialmente accolto dalla sentenza n. 13293 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte depositata il 26-6-2015. La sentenza ha respinto per inammissibilità il primo motivo di ricorso avente a oggetto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del contratto di agenzia e il secondo motivo con il quale era stata censurata la statuizione sulla totale mancanza RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile e ha cassato la sentenza impugnata per non avere esaminato
l’appello incidentale , che riguardava profili diversi RAGIONE_SOCIALE‘appello principale.
RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio avanti la Corte d’appello di Catanzaro, che ha deciso con sentenza n. 1832 pubblicata in data 11-11-2016.
La sentenza ha considerato che con l’appello incidentale , da esaminare in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza che aveva disposto la cassazione con rinvio, GRAGIONE_SOCIALE. aveva dedotto il proprio diritto alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘invalidità e inefficacia RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto di agenzia per violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 10 del contratto, censurando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto risolto il contratto con decorrenza dal 26-11-1985 in forza RAGIONE_SOCIALEa clausola risolutiva espressa di cui alla clausola 10.
La sentenza ha dichiarato che l’art. 10 del contratto prevedeva che le parti potessero sciogliersi dal contratto dopo il primo anno e che era stata idonea a tal fine la comunicazione di risoluzione da parte RAGIONE_SOCIALEa preponente del 26-11-1985. Però h a considerato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 le parti avevano subordinato il diritto di sciogliersi dal contratto di agenzia al verificarsi di una RAGIONE_SOCIALEe due ipotesi previste dallo stesso art. 10, riferite al mancato raggiungimento dei limiti minimi di vendita o all’o messo soddisfacimento da parte RAGIONE_SOCIALEa preponente degli ordini di vendita e, poiché nel contratto non si faceva alcun cenno ai limiti minimi di vendita, la clausola era di mero stile e perciò inidonea a produrre la risoluzione del contratto. Quindi, poiché non aveva avuto luogo la risoluzione del contratto di agenzia per gli anni 1986 e 1987, la sentenza ha dichiarato che l’agente aveva diritto a ottenere le provvigioni maturate in quell’arco temporale .
Posto che spettava all’agente che chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni provare le prestazioni eseguite, la sentenza ha rilevato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del contratto , per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe
provvigioni, l’agente avrebbe dovuto produrre le fatture relative alle vendite, che non aveva prodotto, senza dimostrare le vendite realmente effettuate neppure con altri mezzi istruttori; ha aggiunto che la lacuna istruttoria non poteva essere superata neppure con il richiamo alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. contabile svolta in primo grado, in difetto RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALEe fatture, in quanto si trattava di calcolo meramente ipotetico e previsionale; in conclusione, poiché NOME non aveva provato le vendite realmente effettuate e quindi non aveva dimostrato il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni, ha rigettato la domanda.
3.Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto revocazione avanti la Corte d’appello di Catanzaro, chiedendo anche la sospensione ex art. 398 co.4 cod. proc. civ. del termine per proporre ricorso per cassazione, con istanza accolta il 25-8-2017. Rigettata la revocazione con sentenza n. 2202/2018 depositata il 17-12-2018, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1832/2016 affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memorie dopo che il termine di cui all’art. 380bis.1 cod. proc. civ. era decorso e a ll’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 23-4-2024 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato ‘ difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. -111 Cost. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 e ss. c.c. violazione degli artt. 113-115-
116 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli artt. 1472 e ss. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1748 c.c.’. La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha correttamente interpretato l’art. 10 del contratto di agenzia per quanto attiene alla mancata risoluzione del contratto per gli anni 1986 e 1987; sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse obbligata a produrre le fatture di vendita in ragione RAGIONE_SOCIALEa pattuizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del contratto del 24 -11-1984 per ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte al pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni. Dichiara che, essendo il mandato di agenzia generale per vendite dirette e indirette, l’agente aveva diritto alle provvigioni su tutte le vendite effettuate da RAGIONE_SOCIALE attraverso i suoi centri di produzione e i suoi centri di vendita nelle regioni indicate nel contratto; quindi evidenzia che il solo onere per l’agente era quello di provare il volume RAGIONE_SOCIALEe vendite eseguite dalla preponente, aggiunge che RAGIONE_SOCIALE aveva l’incarico di promuovere le vendite dei prodotti commercializzati direttamente da RAGIONE_SOCIALE, la quale fatturava direttamente le vendite; quindi la menta che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del contratto data dalla sentenza impugnata sia stata erroneamente disancorata dalle altre previsioni del contratto. Sostiene che erroneamente la sentenza abbia ritenuto che RAGIONE_SOCIALE dovesse produrre le fatture, che non avesse dimostrato neppure con altri mezzi istruttori le vendite realmente eseguite, che il consulente d’ufficio avesse eseguito un calcolo RAGIONE_SOCIALEe vendite meramente ipotetico e che RAGIONE_SOCIALE non avesse provato le vendite realmente effettuate.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia, in violazione degli artt. 360 n.3 c.p.c. -111 Cost- violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 e ss. c.c.’. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato che la consulenza tecnica d’ufficio si era fondata su un calcolo meramente ipotetico e
previsionale privo di valenza probatoria e abbia rigettato la domanda dichiarando che NOME non aveva provato le vendite realmente eseguite e perciò non aveva provato il suo diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ difetto di motivazione; motivazione perplessa ed illogica in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. -111 Cost. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 e ss. c.c.’. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la documentazione versata in atti ex art. 210 c.p.c. da RAGIONE_SOCIALE, così omettendo di valutare la prova sulla prestazione eseguita dall’agente G .D.A. fornita dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
4.Il quarto motivo è rubricato ‘ difetto di motivazione; motivazione perplessa e illogica in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia, in violazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c. -111 Cost. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 e ss. c.c. Difetto di motivazione sulla pretesa i nattendibilità RAGIONE_SOCIALEa c.t.u., in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c.’ La ricorrente l amenta che la Corte d’appello non abbia considerato che in primo grado erano state svolte tre consulenze d’ufficio , sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla società preponente, definendo accuratamente le provvigioni in forza dei bilanci consuntivi RAGIONE_SOCIALEa stessa; sostiene che i bilanci provavano il fatturato RAGIONE_SOCIALEa pre ponente nelle zone di esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘agente e perciò il diritto RAGIONE_SOCIALE‘agente a percepire le provvigioni sull’intero predetto fatturato.
Quindi la ricorrente conclude chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto alle provvigioni per tutti gli anni 1985, 1986 e 1987, sostenendo di avere dimostrato in causa le vendite eseguite da RAGIONE_SOCIALE in quegli anni.
5.I quattro motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logica RAGIONE_SOCIALEe questioni prospettate, in
quanto tutte volte a sostenere i vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘agente alle provvigioni per gli anni 1985, 1986 e 1987.
5.1.In primo luogo, tutte le deduzioni in quanto relative al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni relative all’anno 1985 sono inammissibili, per il fatto che il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda avente a oggetto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni per l’anno 1985 è passata in giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.13293/2015 RAGIONE_SOCIALEa Cassazione. Le provvigioni relative all’anno 1985 erano state riconosciute alla società agente dalla sentenza n. 685/2009 del Tribunale di Cosenza, il relativo capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza è stato riformato dalla sentenza n. 683/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Cosenza, che ha rigettato la domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985 ; tale statuizione è passata in giudicato a seguito del rigetto dei due motivi di ricorso per cassazione che avevano censurato il rigetto di tale domanda. Non può la ricorrente opporre che con il proprio appello incidentale, non esaminato dalla sentenza cassata, aveva chiesto il riconoscimento anche RAGIONE_SOCIALEe provvigioni per l’anno 1985, perché il passaggio in giudicato del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985 ha coperto ogni questione dedotta e deducibile con riferimento alle provvigioni per quell’anno; quindi la cassazione con rinvio per l’esame RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale non ha avuto a oggetto anche la domanda relativa alle provvigioni per l’anno 1985 , in quanto già decisa con pronuncia passata in giudicato.
5.2.Con riguardo alle provvigioni per gli anni 1986 e 1987, la sentenza impugnata si sottrae a tutte le critiche RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, perché le censure non possono porre in discussione la statuizione sulla quale la sentenza ha fondato la decisione, riferita al fatto che spetta all’agente che chiede il pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni l’onere di provare le prestazioni eseguite. L’agente per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe provvigioni ha l’onere di provare che ha promosso affari e che gli affari
da lui promossi sono andati a buon fine (Cass. Sez. L 3-9-2003 n. 12838 Rv. 566514-01, Cass. Sez. 2 6-11-2013 n. 25023 Rv. 62824601) e quindi la sentenza impugnata, avendo fatto applicazione di questo principio, non è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova lamentata dalla ricorrente.
Dagli argomenti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente traspare che la stessa sostiene di avere diritto alla provvigione per tutte le vendite concluse direttamente da RAGIONE_SOCIALE nelle regioni nelle quali RAGIONE_SOCIALE. era agente, in quanto a essa spettanti in forza RAGIONE_SOCIALEe previsioni del contratto, per cui sostiene di avere assolto al proprio onere probatorio sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione e dei risultati RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica svolta in giudizio, attestanti le vendite concluse dalla preponente. Però il diritto RAGIONE_SOCIALE‘agente alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponente non è stato accertato dalla sentenza impugnata, che non esamina in alcun modo la questione e non accerta neppure che nel 1986 e nel 1987 l’agente avesse svolto una qualche attività di promozione per la vendita dei prodotti di RAGIONE_SOCIALE, senza che la ricorrente deduca in quali atti e in quali precisi termini avesse posto la questione del suo diritto alla provvigione sugli affari conclusi direttamente dalla preponente. Quindi, si impone il rilievo di inammissibilità sulla questione RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALEe provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella zona RAGIONE_SOCIALE‘agente ; ciò in ossequio al principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dina nzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la deduzione sia avvenuta e in quali specifici termini; il tutto, al fine consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza RAGIONE_SOCIALE‘affermazione, giacch é i motivi di ricorso devono investire questioni
già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9 -8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 1810-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).
Esclusa perciò l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe deduzioni con le quali la ricorrente sostiene di avere diritto per gli anni 1986 e 1987 alle provvigioni su tutti gli affari conclusi direttamente dalla preponente nella sua zona, tutti gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente volti a sostenere che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere acquisita la prova del suo diritto alle provvigioni sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza d’ufficio non sono apprezzabili in sede di legittimità. Spetta al giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e nella fattispecie la sentenza impugnata ha eseguito tale valutazione con motivazione priva di qualsiasi vizio logico e giuridico, avendo la Corte territoriale specificato di non recepire le conclusioni del consulente d’ufficio in quanto lo stesso aveva esaminato solo i bilanci di RAGIONE_SOCIALE La stessa ricorrente, seppure lamenti che la Corte d’appello non abbia recepito le conclusioni del consulente d’ufficio, riconosce che l’indagine del c.t.u. è stata svolta solo sui documenti contabili di RAGIONE_SOCIALE e non indica mai in quali termini tali documenti contabili attestassero gli affari promossi dall’agente. Inoltre, laddove la sentenza impugnata ha valorizzato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.9 del contratto di agenzia, era l’agente ad avere l’onere di produrre le fatture che dimostravano le vendite, la pronuncia si sottrae a tutte le critiche RAGIONE_SOCIALEa ricorrente; ciò in quanto sul punto la Corte d’appello si è limitata a recepire l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del contratto che era stata espressamente data dalla sentenza n. 683/2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro e che è passata in giudicato, a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inammissibilità del motivo di
ricorso per cassazione proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE per censurare tale interpretazione. Del resto, seppure la sentenza impugnata avesse erroneamente valorizzato che l’agente non aveva prodotto le sue fatture, coma lamenta la ricorrente, si tratterebbe di errore in sé irrilevante, perché non è su quel dato che la sentenza ha fondato la decisione; la decisione è stata fondata sulla considerazione che la società agente non aveva provato gli affari da essa stessa promossi e la ricorrente si limita a rilevare che non era a suo carico l’emissione RAGIONE_SOCIALEe fatture relative alla merce venduta in forza RAGIONE_SOCIALEa sua attività di promozione, ma non indica di quali altri mezzi di prova da essa offerti per dimostrare gli affari conclusi in forza RAGIONE_SOCIALEa sua attività sia stata omessa la disamina da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello. Quindi, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle critiche svolte dalla ricorrente.
6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione