Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7703/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2901/2019 depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La questione trae origine nel 2006, quando il sig. NOME COGNOME, in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, costituiva una nuova società con i sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
All’interno del nuovo assetto, il COGNOME trasferiva il patrimonio attivo e passivo della sua impresa, che constava di un ingente ammontare debitorio tale da condurre al fallimento della società nei due anni successivi e dichiarato in data 18/03/2009.
Nell’ambito delle operazioni di trasferimento il COGNOME conveniva con la COGNOME la cessione di un credito pari a €300.000,00, riconosciuto sia dalla nuova società con dichiarazione sottoscritta dal COGNOME, che dal COGNOME, all’epoca amministratore unico, e dalla COGNOME.
In data 8/8/2008 la COGNOME riceveva il pagamento di una prima rata di €2.000,00 ; in ragione del mancato pagamento delle rate successive conveniva in giudizio, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento in relazione alle rate scadute, la RAGIONE_SOCIALE e i suoi soci in quanto garanti.
Il Tribunale di Firenze emetteva il decreto ingiuntivo n. 6694 del 06/11/2008, così come richiesto dall ‘ istante, contro cui i soci proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 28/12/2008, chiedendone la revoca asserendo l’inesistenza del credito nei loro confronti in quanto firmatari ‘in nome e per conto’ della società e mai ‘in proprio’.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1525/2012, in accoglimento delle domande della COGNOME, respingeva l’opposizione dei sigg.ri COGNOME e COGNOME, ove questi eccepivano il beneficio di escussione ex
art. 1944 c.c. e l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c., poiché infondata.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 245/2014 del 05/02/2014, confermavano la sentenza del Tribunale.
2.1. I sigg.ri COGNOME e COGNOME agivano, allora, con ricorso per Cassazione al quale la sig.ra COGNOME resisteva con controricorso.
Questa Corte, ritenendo fondata la violazione dell’art. 1957 c.c., con ordinanza n. 24296/2017, cassava la decisione con rinvio alla luce delle seguenti ragioni.
In primo luogo, veniva rilevato che la sig. COGNOME, per far salvi i propri diritti, ben avrebbe potuto limitarsi ad agire giudizialmente nei confronti dei sigg.ri COGNOME e COGNOME, purché le istanze di cui all’art. 1957, primo comma, c.c. fossero state proposte entro il termine di sei mesi dall’apertura del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, debitore principale. In seconda istanza, questa Corte ha ritenuto che il giudice d’appello non abbia opportunamente verificato la tempestività dell’iniziativa presa dalla sig. COGNOME, essendovi pertanto una carenza di accertamenti di fatto.
2.2. Riassunta la causa presso la corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 2901/2019, accoglieva la domanda della COGNOME evidenziando come avesse agito ben due mesi prima del fallimento della società e, cioè, con largo anticipo rispetto al termine di sei mesi ravvisato dalla Corte di Cassazione al fine di una efficace tutela della propria situazione creditoria.
Avverso tale pronuncia la COGNOME e il COGNOME propongono ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.
3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria la COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte di rinvio abbia erroneamente adottato, per la trattazione della controversia, il rito contenzioso ordinario, laddove, attenendo ad una cessione di credito da contratto di lavoro o da affitto d’azienda, la fase
rescissoria avrebbe dovuto asseritamente svolgersi secondo il rito del lavoro.
4.2. Con il secondo motivo censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., per non aver la Corte di rinvio accertato la tardività della riassunzione proposta dalla COGNOME COGNOME, peraltro tramite ricorso e non atto di citazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
4.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
Sostiene che la Corte di rinvio avrebbe violato il principio di diritto dettato dalla Cassazione con ordinanza n. 24295/2017, non essendosi limitata a verificare se la COGNOME, nei sei mesi successivi al fallimento, aveva agito contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c., attribuendo erroneamente tale valenza alla domanda riconvenzionale proposta dalla stessa COGNOME prima del fallimento, quando il credito era scaduto e quindi non era esigibile.
4.4. Con il quarto motivo denunciano <> dell’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, lamentando che applicazione del raddoppio del contributo unificato costituisce indebita e incostituzionale sanzione, asseritamente di dubbia legittimità costituzionale ( riservandosi al riguardo di dedurre al riguardo in memoria, poi non depositata: cfr. p. 27, ricorso ).
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 , 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del
giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. E ciò perché il ricorso deve ‘contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata’ (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571; Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord.,
13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
La censura, inoltre, è inammissibile perché il ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. deve non solo indicare le norme di legge asseritamente violate ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico (cfr. ex multis, Cass. civ., SS. UU., 28/10/2020, n. 23745; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/08/2023, n. 24819; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21798; Cass. civ., Sez. II, 13/07/2023, n. 20059; Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/06/2023, n. 17430; Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/05/2023, n. 12954; Cass. civ., Sez. V, 24/03/2023, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/12/2022, n. 37257; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 11/03/2022, n. 8003).
Nel caso in esame, i ricorrenti, anziché compiere una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche alla decisione impugnata nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., hanno svolto un’illustrazione dei fatti di causa inadeguata e, comunque, lacunosa per essere connotata da riferimenti a circostanze introdotte nella narrazione ma rimaste inesplicate o ridondanti perché del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Anche la complessiva esposizione delle doglianze, che si snoda in un esame autonomamente condotto della decisione della Corte di rinvio, è carente e disorganica al punto da non offrire una rappresentazione chiara delle questioni di causa, rendendo incomprensibili a questa Corte i singoli motivi, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo.
Dunque, non contenendo il ricorso un nucleo sufficientemente argomentato di censure al provvedimento impugnato, difetta del tutto il principio di specificità, con conseguente sua inammissibilità.
5.1. Va ulteriormente osservato che giusto orientamento consolidato in base al principio di ultrattività del rito ‘l’accertamento delle forme processuali adottate deve avvenire ad opera del giudice del merito con riferimento al rito in concreto adottato’ (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lav., 23 gennaio 2024, n. 2274; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 agosto 2023, n. 23712; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 31 maggio 2023, n. 15410; Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2023, n. 4945; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 25 gennaio 2023, n. 2329; principio affermato da Cass. civ., Sez. I, Ord., 6 novembre 2019, n. 28519).
Sulla scorta di tale principio, la Corte d’appello fiorentina, pronunciandosi sull’eccezione preliminare di tardività della riassunzione per applicabilità del rito lavoro, nell’esercizio del potere riconosciutogli dall’ordinamento, ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il rito ordinario, anziché quello del lavoro, essendo oggetto del contendere un contratto di cessione del credito e non un contratto di lavoro o di affitto d’azienda (cfr. pp. 3 e 4 sentenza impugnata n. 2901/2019).
Nel farlo, poi, ha reso una motivazione esente dai vizi lamentati dai ricorrenti, oltre che rispettosa del principio del c.d. minimo costituzionale (v. Cass. S.U. n. 8053/2014; pronunce conformi, da ultimo, Cass. civ. Sez. V, 17 febbraio 2023, n. 5171; Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 1° marzo 2022, n. 6758).
5.2. Preliminarmente all’esame del terzo motivo, osserva il collegio come, in caso di deduzione del mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del decisum della pronuncia di cassazione, la Corte Suprema diventa anche giudice del fatto, poiché chiamata a verificare l’operato di detto giudice entro i confini delineati dalla
legge (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15 febbraio 2024, n. 4203; Cass. civ. Sez. II, Ord., 10 agosto 2023, n. 24357; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7 luglio 2023, n. 19239; Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 novembre 2022, n. 35301; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 5 marzo 2019, n. 6344).
In tale contesto, va ribadito il principio secondo cui il limite dei poteri attribuiti al giudice di rinvio si differenziano in relazione alle ragioni poste alla base della decisione di annullamento della sentenza, dovendosi accertare se il ricorso è stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia -come nel caso di specie -ovvero per entrambe le ragioni (cfr. Cass. civ. n. 4203/2024 cit.; Cass. civ. Sez. III, Ord., 15 giugno 2023, n. 17240; Cass. civ. Sez. lav., 22 maggio 2023, n. 14076; Cass. civ., Sez. I, Ord., 6 dicembre 2022, n. 35790; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 aprile 2022, n. 12487).
Con l’ulteriore precisazione che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, solo nella prima ipotesi, il giudice è tenuto a uniformarsi al principio enunciato nella decisione rescindente, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c. Mentre, nella seconda, che, come detto, viene qui in rilievo, può liberamente valutare i fatti già accertati e/o indagare su altri (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17240/2023 cit.; Cass. n. 35790/2022 cit.; Cass. civ. Sez. I, Ord., 10 dicembre 2018, n. 31901).
Orbene le argomentazioni esposte nella pronuncia rescindente n. 24296/2017 esprimono vizi di motivazione, su un punto decisivo della controversia concernente la verifica della tempestività dell’iniziativa processuale della COGNOME in relazione all’art. 1957, 1° comma, c.c., in combinato con l’art. 55, comma 2, della L.F. (cfr. p. 5 sentenza impugnata n. 2901/2019), sicché il giudice del rinvio ben poteva discostarsi dal principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente, esaminando nuovamente i fatti acquisiti al
processo, rivalutandoli e, quindi, pronunciandosi in ordine alla tempestività dell’azione dell’appellata, avuto riguardo alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta prima della dichiarazione di fallimento.
Del resto, siffatta attività era stata al medesimo espressamente demandata, e con motivazione coerente, logica e non contraddittoria il giudice del rinvio ha dato congruamente atto delle ragioni della ravvisata tempestività dell’azione della COGNOME in primo grado (cfr. pp. 4-6, sentenza impugnata n. 2901/2019).
5.2. Quanto al quarto motivo di ricorso, in ordine alla pretesa illegittimità costituzionale, dell’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 per contrarietà all’art. 24 Cost., che, ferma la declaratoria di inammissibilità delle censure ivi argomentate, il raddoppio del contributo unificato costituisce un meccanismo sanzionatorio applicabile ogni qual volta, all’esito del giudizio di impugnazione, quando v’è stata una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’azione promossa.
La ratio della norma va individuata nella finalità di scoraggiare l’avvio di impugnazioni dilatorie e/o pretestuose, senza prescindere dal fatto che, comunque, si tratta di un contributo che ha ‘le caratteristiche essenziali del tributo e, cioè, la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella del servizio giudiziario con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante’ (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 13 ottobre 2022, n. 29998; Cass. civ., Sez. V, 30 ottobre 2020, n. 24083Cass. civ., Sez. V, 6 agosto 2020, n. 16755; Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12103).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza