Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19231 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 230/2024 R.G. proposto da :
CONVERSI NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente principale- contro
NOMECOGNOME quale Liquidatore Giudiziale RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME quale Commissario Giudiziale RAGIONE_SOCIALE
-intimati- sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente e ricorrente incidentalecontro
CONVERSI NOME
-intimato- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 52384/2022 depositata il 06/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
CONVERSI NOMECOGNOME quale creditore pretermesso, ha proposto opposizione all’ omologazione del concordato preventivo proposto da RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere proposto giudizio ordinario nei confronti della società in RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere sia la liberazione dei propri immobili da materiali e mezzi, sia il pagamento dell’indennità di occupazione .
Il Tribunale di Roma ha rigettato -per quanto qui rileva l’opposizione all’omologa , rilevando la natura litigiosa del credito degli opponenti.
La Corte di Appello di Roma, con la decisione qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha rilevato preliminarmente la tempestività del reclamo proposto dal COGNOME, confermando la natura non certa del credito del reclamante in quanto litigioso, nonché ritenendo infondata la contestazione sulla inaffidabilità del garante del concordato (COGNOME NOME), non essendo ostativi né il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, in quanto debito estinto, né la costituzione di fondo patrimoniale, che prevede il diritto di assumere impegni di spesa. Ha poi ritenuto infondata la contestazione relativa alla genericità degli « oneri di ritombamento» (costi per il ripristino dei terreni) e all’assenza di copertura fideiussoria degli stessi , risultando un fondo rischi pari ad € 1.653.370,00, pari all’ammontare delle fideiussioni richieste dall’Ente territoriale competente .
n. 230/2024 R.G.
Propone ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società in concordato, la quale propone ricorso incidentale espressamente condizionato, affidato a due motivi, e deposita memoria. Il ricorrente, depositando memoria, formula istanza di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 111bis , 180, sesto comma, l. fall., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che il credito del ricorrente non fosse certo in quanto litigioso. Osserva parte ricorrente che il proprio credito deriva dall’occupazione sine titulo di beni immobili sino alla data di riconsegna dell’immobile in data 31 gennaio 2018 (il cui verbale di riconsegna è stato trascritto per specificità), nel qual caso la prova dell’inesistenza del credito grava sull’occupante e non sul creditore; per cui la Corte di Appello avrebbe invertito le regole di riparto dell’onere della prova , in presenza di un credito prededucibile del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi . La decisione impugnata ha stabilito che il credito sulla cui base l’opponente aveva agito era contestato e non era stato provato di per sé, cosa che è stata affermata senza inversione delle regole di riparto dell’onere della prova ai fini del giudizio di merito in sede di cognizione.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 169, 170, 1355, 1936 cod. civ., 160, 161 l. fall., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto idonea la garanzia offerta dal terzo garante COGNOME AlessandroCOGNOME Osserva parte ricorrente che la proposta concordataria si basa su finanza esterna del terzo garante, il quale non sarebbe solvibile a
causa dell’emissione di un decreto ingiuntivo e della costituzione di un fondo patrimoniale.
Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 l. fall., nonché dell’art. 14 Legge Regione Lazio n.17/2004, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli oneri di ritombamento fossero adeguatamente coperti da garanzie. Osserva parte ricorrente che gli oneri di ripristino dei suoli incidono sulla garanzia prestata, che risulterebbe scaduta e non rinnovata, come emergente da una perizia di parte, per cui il giudice del reclamo non avrebbe adeguatamente effettuato un controllo sulla fattibilità giuridica del concordato.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto -come correttamente dedotto dal controricorrente -investono accertamenti in fatto effettuati dal giudice del reclamo in relazione alla fattibilità giuridica della proposta concordataria, che il giudice di appello ha tratto -con motivazione immune da censura -dalla esistenza di un fondo rischi di € 1.653.370,00 e dalla capienza patrimoniale del garante, non scalfita dal concorso di altri creditori sul suo patrimonio e dalla costituzione di un fondo patrimoniale, che dà al garante il « diritto di assumere disgiuntamente impegni di spesa garantiti dal patrimonio immobiliare separato senza alcuna limitazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni conferiti che rimangono trasferibili, ipotecabili o pignorabili in ogni momento».
6. Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile, resta assorbito il ricorso incidentale; le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorso principale.
P.Q.M.
n. 230/2024 R.G.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per anticipazioni, oltre 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.